CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 31879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso,letta la memoria della parte civile a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cassino in data 11/03/2025 dicondanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 612 bis e 628 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., motivazione meramente apparente inviolazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 125 e 546 cod. proc pen. La difesalamenta che la sentenza impugnata si limita ad aderire alla decisione di primogrado con formule di stile che non consentono di cogliere il percorso logico-giuridico seguito per risolvere i punti oggetto di impugnazione in merito sia aireati di rapina e di lesioni sia a quello di atti persecutori: il giudice di secondogrado si sarebbe limitato a richiamare le dichiarazioni della persona offesa, ilreferto medico e la condotta di violenta resistenza tenuta dall'imputato neiconfronti dei carabinieri nell'immediatezza dei fatti, con particolare riguardoall'episodio di lesioni e rapina avvenuto l’8 settembre 2023, e, per il reato di attipersecutori, a richiamare in via astratta la natura abituale della condotta,ritenendo integrato anche l'evento tipico. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare,avrebbe omesso di considerare che nessuno dei testimoni aveva assistito allapresunta aggressione e alla sottrazione dei beni (telefono cellulare e cateninad'oro, mai rinvenuti nonostante la perquisizione effettuata nell'immediatezza) eavrebbe sottovalutato la deposizione dell'unica teste oculare - la fidanzatadell'imputato, che aveva escluso qualsiasi sottrazione di beni -, nonché letestimonianze della nipote della vittima - che aveva escluso l’effrazione delcancello e della porta del rustico di proprietà della persona offesa – e del vicinodi casa, il quale aveva riferito di avere visto la persona offesa “buttarsi perterra”, così rendendo plausibile l'ipotesi di lesioni auto procurate.La difesa assume pertanto che la motivazione della sentenza impugnata ècarente ovvero meramente apparente in ordine agli indicati aspetti costituentioggetto delle censure formulate in sede di appello.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., travisamento della prova con riferimentoall'episodio dell’8 settembre 2023 e ai reati di rapina e lesioni di cui al capo B).La difesa si duole che la Corte di appello, in merito al reato di cui al capoindicato, ha completamento omesso di valutare, o ha svalutato con motivazioneapparente, prove decisive, travisando così il quadro probatorio complessivo: ladeposizione della fidanzata dell'imputato, presente ai fatti dell'8 settembre 2023,è stata ritenuta non neutrale senza alcuna analisi del suo contenuto, pur avendoescluso, quale unica testa oculare, che l'imputato abbia aggredito il padre e gliabbia sottratto il telefono e la catenina d'oro; la Corte di appello non spiegaperché tale versione sia stata ritenuta inattendibile, limitandosi a desumere lascarsa credibilità dall’esistenza del rapporto affettivo con l'imputato; nessuno deitesti escussi ha assistito direttamente all'aggressione e alla presunta rapina; ilteste XXXXXX, vicino di casa, ha dichiarato di avere visto il padre dell’imputato“buttarsi a terra”, chiedendo di chiamare l'ambulanza e i carabinieri; non sonostati rinvenuti né il telefono né la catenina oggetto della presunta rapina ai dannidel padre dell’imputato, nonostante la perquisizione eseguita nell'immediatezza;il referto medico acquisito riporta generiche contusioni e graffi e la sentenzaimpugnata non motiva la certa riconducibilità delle stesse all'imputato nel corsodella presunta rapina ai danni del padre.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa ai sensidell'art. 192 cod. proc pen. La difesa lamenta che la Corte di appello, nellavalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha omesso di applicare icriteri di attendibilità soggettiva e oggettiva, non ha svolto alcuna analisi delcontesto familiare di grave e risalente conflittualità, dei possibili motivi di astio,per la volontà del padre di allontanare il figlio dalla rimessa di sua proprietà nellaquale il figlio si era sistemato, contro la sua volontà, dopo uno sfratto, esoprattutto dell'avvenuta smentita, da parte di diversi testi, di un segmentoimportante del racconto accusatorio, quale l’effrazione del cancello e della portadel rustico.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui all’art. 612 bis cod. pen.; insussistenza dell'elementooggettivo e dell'evento tipico. La difesa lamenta la mancanza, nella sentenzaimpugnata, dell'analisi concreta delle singole condotte che integrerebbero il reatodi atti persecutori, considerato integrato nei suoi elementi costitutivi, compresol’evento, unicamente perché tra le parti vi è stata una sequenza di litigi e diinterventi delle forze dell'ordine e perché è pacifico che l'imputato abbia occupatola rimessa contro il volere del padre; la sentenza non esporrebbe le ragioni per lequali, nel caso concreto, si è ritenuto che gli episodi contestati, alcuni dei qualineppure adeguatamente provati, abbiano prodotto l'evento tipico del reato, ossiaun perdurante stato di ansia o un radicale mutamento delle abitudini di vita dellapersona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi generici,non consentiti, formulati in fatto, volti alla rivalutazione della capacitàdimostrativa delle prove, e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente,infatti, reitera in sede di legittimità questioni, in gran parte, già sottoposteall’esame della Corte di appello e da quest’ultima disattese con argomentazionicongrue ed esenti dai vizi denunciati.1.1. La sentenza impugnata, che costituisce “doppia conforme” conquella di primo grado, con la quale si salda per formare un unico complessivocorpo argomentativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), risulta, invero, motivatacongruamente, in modo non apparente, né “manifestamente” illogico e senzaalcun travisamento, rispondendo, in modo esaustivo e giuridicamente corretto, atutte le deduzioni difensive formulate in sede di appello, parte delle quali sonostate riproposte in questa sede di legittimità.Va ricordato che, in tema disindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non èquello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici dimerito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornitouna corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame;per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809del 17/03/2015, O., Rv. 262965). È, inoltre, legittima la motivazione perrelationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico evalutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuniaspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa(Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 6, n. 28411 del13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435). Nel contempo, il giudice di appello non ètenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendoinvece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, inmodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo. In tal caso, debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, insede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su unaspecifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesadalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, perescludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca allareiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio aduna valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01;Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 310/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv.262965- 01).1.2. Ulteriore premessa necessaria riguarda la valutazione di attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si fonda in principalitàl’impalcatura accusatoria nei confronti dell’imputato. Secondo la costantegiurisprudenza di legittimità occorre effettuare un rigoroso riscontro dellacredibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita partecivile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della suaobiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilitadall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr.,ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01; Sez. 5,n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv.274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5,n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unitehanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni»(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabilein sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice dimerito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte diprova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01).2. Rammentati tali principi, va rilevato come il primo motivo di ricorso, con ilquale si censura il vizio di motivazione “meramente apparente ed adesiva nellasentenza di appello” sia infondato in maniera manifesta. La difesa esprimesostanzialmente mero dissenso rispetto all’apprezzamento della Corteterritoriale, limitandosi a rilievi di contenuto genericamente confutativo e tese aduna rivalutazione del materiale probatorio, conformemente valutato dai giudici diprimo e di secondo grado, come detto, non consentito in sede di legittimità. Ilricorrente non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnatache, pur sintetica, è congrua, non è apparente, non illogica, né affetta datravisamenti, e, analogamente alla sentenza di primo grado, ha bene evidenziatocome le plurime e convergenti risultanze probatorie abbiano messo in luce conassoluta nitidezza la sussistenza di entrambi i reati contestati nei loropresupposti oggettivi e soggettivi, come meglio precisato nel prosieguo.3. Viene dapprima esaminato, in ordine logico - tenuto conto del fatto chel'affermazione di responsabilità dell’imputato si fonda, innanzitutto, sulledichiarazioni accusatorie della persona offesa – il terzo motivo di ricorso, attesoche, con esso, il ricorrente ha contestato la motivazione della Corte d'appello inordine proprio alla ritenuta attendibilitàdelle stesse dichiarazioni. Il motivo èmanifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hannocongruamente e logicamente argomentato in ordine sia alla credibilità soggettivadella persona offesa, rispetto alla quale hanno sottolineato la coerenza, la logica,la precisione, e l'assenza di elementi tali da rivelare intenti calunniatori (p. 4sentenza impugnata), sia alla presenza di plurimi riscontri, individuati nel refertomedico, nelle dichiarazioni di altri testimoni e nell'annotazione relativaall'intervento effettuato dalle forze dell’ordine in data 8 settembre 2023 (pp. 4-5sentenza di primo grado, p. 5 sentenza impugnata). La valutazione dellariscontrata credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, in quanto,come si è detto, congruamente argomentata e priva di illogicità, non può essereoggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità, mentre le censure sollevatedal ricorrente al riguardo, lungi dall'evidenziare elementi di illogicità dellamotivazione, si traducono, in realtà, proprio nella sollecitazione di una diversaconclusione circa l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni del padredell’imputato, non consentita in sede di legittimità.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità peril reato di rapina di cui al capo b) dell'imputazione, è manifestamente infondato.Alla luce del racconto della p.o., appare del tutto coerente e logica la motivazionedelle conformi sentenze dei giudici di merito là dove esse hanno ritenuto che lacondotta dell’imputato integri il delitto di rapina (pp. 5-6 sentenza di primogrado, pp.1-3 sentenza di appello), valorizzando, oltre al narrato accusatoriodella vittima, le convergenti dichiarazioni dibattimentali, in particolare, del testeXXXXXXXXXXXXX (il quale, pur non assistendo all'aggressione, ha riferito diavere visto nell'immediatezza la persona offesa con evidenti segni di percosse,tanto da chiamare un'ambulanza, p. 3 sentenza impugnata), l’annotazione dip.g. dei carabinieri intervenuti in data 08/09/2023 acquisita con accordo delleparti, il referto medico recante lesioni compatibili con la descritta aggressionefisica; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in ordine almancato rinvenimento dei beni sottratti con violenza alla persona offesa, è statochiaramente spiegato (pp. 5-6 sentenza di primo grado, p. 1-2 sentenzaimpugnata) che i militari, dopo avere sentito in ospedale la persona offesa, ivitrasportata da personale del 118, si erano messi sulle tracce del figlio, odiernoricorrente, e che, dopo un vano tentativo di rintracciarlo presso l’abitazione, loavevano trovato all’interno di un bar, dove, oltretutto, invitato a seguire glioperanti, egli reagiva violentemente nei confronti degli stessi, aggredendoli concalci e morsi, a riprova, oltre che dell’aggressività riferita dal padre, della totaleirrilevanza del mancato ritrovamento del telefono cellulare e della catenina d’orosottratti al padre, atteso il sensibile lasso temporale intercorso tra il fatto el’intervento degli operanti, peraltro in luogo diverso da quello dell’aggressionestessa. Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, non illogicae giuridicamentecorretta, del tutto immune dai vizi denunciati.5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, relativoall'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori. Il delitto previstodell'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno, è integratodalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla normaincriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che portaalla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condottapersecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito dellaconsumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è ladatazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di unacondotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (Sez. 5, n.7899 del 14/01/2019, P., Rv. 275381-01. In senso analogo: Sez. 5, n. 54920 del08/06/2016, G., Rv. 269081-01; Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv.262636-01). Il delitto di atti persecutori è, come si è detto, un reato abituale, ilquale differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possonorappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno"consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante egrave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo",consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimocongiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n.9222 del 16/01/2015, G., Rv. 262517-01; Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U.,Rv. 260083-01). Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori èsufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamenteprevisti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv.277027-01, la quale ha ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato, ilperdurante e documentato stato d'ansia ingenerato dall'agente nella vittima;nonché Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265231-01).5.1. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hannoargomentato (p. 3 sentenza appello, p. 6 sentenza di primo grado), con unamotivazione del tutto esaustiva e logica, come, sulla base del complesso deglielementi fattuali acquisiti e dell'analisi delle condotte poste in esseredall’imputato, fossero risultati: a) la reiterazione per un significativo lasso ditempo, di minacce e molestie nei confronti del padre, presso la proprietà delquale l’imputato si era insediato contro la volontà di questi, culminate nellarapina commessa l’8 settembre 2023; b) il grave turbamento psichico che talicondotte avevano cagionato alla persona offesa, come emerso dalle dichiarazionidella stessa, e come temesse le reazioni del figlio, tanto da rinunciare talora auscire di casa durante il giorno, a cercare rifugio in altro lugo di notte e chiederela costante presenza di amici. La Corte di merito ha quindi dato conto dei ripetutifinalizzati ad ottenere denaro ed altre utilità, quali la disponibilità dell’immobilepertinenziale all’abitazione del padre, che riusciva, comunque ad occupare,contro il volere dell’ascendente, generando in quest’ultimo uno stato ansioso ecostringendolo a chiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine, oltre chedel 118 in occasione di quanto occorso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A fronte di tale motivazione -come si è detto, del tutto esaustiva, coerente e logica - sulla sussistenza, nellaspecie, degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, come delineati dallagiurisprudenza della Corte di cassazione sopra richiamata, le doglianze sollevatedal ricorrente appaiono dirette a sollecitare una differente valutazione deisignificato probatorio da attribuire alle diverse prove e ad evidenziare ragioni infatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria dellestesse prove; il che, come sopra ricordato, non è consentito in sede dilegittimità.6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.6.1. Non si procede alla liquidazione delle spese e degli onorari relativi alpresente grado di giudizio a favore della parte civile, assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Quadrini, che ha depositato conclusioni in via telematica e non è comparsoall'odierna udienza, dovendo trovare applicazione il principio affermato da questaCorte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione oralenon va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali infavore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblicaudienza, ma si sia limitata, come nel caso in esame, a formulare la richiesta dicondanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione dinota spese (S. U, n. 27727 del 14/12/2023- dep. 2024, Gambacurta, Rv.286585-03).7. Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che siaapposta, a cura della cancelleria, sull 'originale del provvedimento,un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presentesentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati in sentenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.