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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46151/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GURNAR,KI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alle aggravanti contestate, compresa la ritenuta recidiva qualificata, la pena stabilita nella sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002 (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con conferma nel resto; ritenuto che il ricorrente ha formulato due censure, entrambe manifestamente infondate, con la prima, instando per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che ritiene maturata prima della sentenza d'appello, senza tuttavia operare un corretto calcolo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.; l'aumento di due terzi per l'art. 99, comma 4, cod. pen. dovendo. essere considerato anche agli effetti di cui all'art. 161 cit. (tra le altre, sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01; sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01), cosicché il termine non verrebbe a spirare prima del 9 maggio 2027; con la seconda, censurando il ragionamento giustificativo, in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto il dolo generico necessario a sorreggere l'elemento soggettivo del reato, alla stregua degli elementi fattuali disponibili, proponendo una difforme lettura di essi, preclusa in questa sede (sul punto, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), per di più reiterando censure già formulate in appello, alle quali è stata data dai giudici territoriali una risposa congrua, scevra da contraddizioni e neppure manifestamente illogica; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GURNAR,KI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata, previo riconoscimento delle generiche equivalenti alle aggravanti contestate, compresa la ritenuta recidiva qualificata, la pena stabilita nella sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002 (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con conferma nel resto; ritenuto che il ricorrente ha formulato due censure, entrambe manifestamente infondate, con la prima, instando per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che ritiene maturata prima della sentenza d'appello, senza tuttavia operare un corretto calcolo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.; l'aumento di due terzi per l'art. 99, comma 4, cod. pen. dovendo. essere considerato anche agli effetti di cui all'art. 161 cit. (tra le altre, sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01; sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01), cosicché il termine non verrebbe a spirare prima del 9 maggio 2027; con la seconda, censurando il ragionamento giustificativo, in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto il dolo generico necessario a sorreggere l'elemento soggettivo del reato, alla stregua degli elementi fattuali disponibili, proponendo una difforme lettura di essi, preclusa in questa sede (sul punto, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), per di più reiterando censure già formulate in appello, alle quali è stata data dai giudici territoriali una risposa congrua, scevra da contraddizioni e neppure manifestamente illogica; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]