CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 04317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da DeCrescenzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 marzo 1969; avversol’ordinanza del 20 marzo 2025 della Corte di cassazione ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnatae, in accoglimento dell’originario ricorso, annullare l’ordinanza della Corted’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione , del 3 dicembre 2024; lettala memoria depositata il 24 novembre 2025 nell’interesse del ricorrente, conla quale si insiste per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z o , per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 - bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dalla settima sezione di questa Corte il 20 marzo 2025 , con la quale venivadichiarato inammissibile il ricorso proposto , nell’interesse del lo stesso [OSCURATO:PERSONA],avverso una pregressa ordinanza resa il 3 dicembre 2024 dalla Corte d’assised’appello di Napoli . Ladifesa sostiene che questa Corte avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul ritenuto presupposto che l’originaria istanza proposta alla Corte d’assise d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione ( e da quest’ultim a dichiaratainammissibile), fosse una mera riproposizione di una pregressa istanza voltaad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, laddove (e in ciòsi sostanziava proprio il vizio dedotto con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile)l’originaria istanza non era diretta ad ottenere l’accertamento del vincolodella continuazione, bensì il concorso formale tra il reato associativo e un tentativodi omicidio. E q uesta Corte , motivando, nuovamente, sulla sussistenza del vincolo della continuazione, avrebbe perpetuato proprio l’errore percettivo dedottocon l’originario ricorso per cassazione . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile . 2.Va doverosamente premesso che l ’errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall’art. 625 - bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto,dall’inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez.U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenzan. 16103 del 27/03/2002). Sono, quindi, fuori del perimetro normativo tantogli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano statidecisivi nell’economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenzialiconsolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del6/5/2021). 3. Ciò considerato, con istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’assise d’appello di Napoli, qualegiudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. , i l riconoscimento,“nella materialità dei medesimi fatti criminosi” , de gli estremi di unconcorso formale d i reati , tra il tentativo di omicidio ( esauritosi nella condotta contestata ed oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare di Napoli il 13 luglio 2015 ) e la partecipazione all’associazione camorristica ( della quale l’omicidio sarebbe stata l’iniziale “mes sa a disposizione”, oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminaredi Napoli il 15 ottobre 2013 ) . 5. L’istanza veniva dichiarata inammissibile e il condannato proponeva ricorsoper cassazione ( deciso con l’ordinanza impugnata ) , deducendo violazione degliartt. 666 e 671 cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dichia rato l’inammissibilità ritenendo l’istanza ripetitiva di altra precedente, finalizzata ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato e già rigettata , laddove l’istanza era volta non a richiedere (nuovamente) l’applicazione della continuazione, bensì al riconoscimento del concorsoformale tra i due reati separatamente giudicati, questione radicalmente pretermessadal giudice dell’esecuzione . 4. Ebbene, come rilevato da lla stessa difesa, la questione era stata ben compresae valutata già con il decreto di fissazione dell’udienza camerale, dove , daun canto, si evidenziava la manifesta infondatezza dell’assunto, dall’altro, si osservava, sotto il profilo motivazionale, che, comunque, l'esclusione del concorso formale derivasse a fortiori dal mancato riconoscimento della continuazione. Percui, da un canto, la manifesta infondatezza dell’assunto prospettato (che nontiene conto che il reato associativ o si perfeziona già con l’accordo) rende, in sé,inammissibile – per difetto d’interesse – la censura diretta a far valere la mancanza della relativa motivazione ; dall’altro, per come si è detto, questa Corte ha avuto piena contezza dell’effettiva dimensione della questione sottoposta,per cui alcuna svista o equivoco è possibile rilevare . 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrentecondannato al pagamento delle somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle s