Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2026
ECLI:EU:T:2026:595
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione Intermedia)
30 settembre 2026 (
*
)
« Esecuzione del bilancio dell’Unione – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 – Misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria – Articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2022/2506 – Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da questo partecipato – Competenza del Consiglio – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Articolo 2 TUE – Proporzionalità – Articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali – Libertà accademica – Articoli 165 e 179 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE »
Nella causa T‑115/23,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Debrecen (Ungheria), rappresentata da J. Rausch, Á. Papp e V. Utassy, avvocati,
ricorrente,
sostenuta da
Ungheria,
rappresentata da M. Fehér e D. Csoknyai, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato da E. Rebasti, L. Vétillard, B. Tószegi, M. Bencze e G. Rugge, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Parlamento europeo,
rappresentato da U. Rösslein, T. Lukácsi e R. Crowe, in qualità di agenti,
e da
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA], A. Tokár e D. Drambozova, in qualità di agenti,
intervenienti,
IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M.J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], U. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), P. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: A. Juhász-Tóth, capo unità
vista l’ordinanza del 1º giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑115/23, non pubblicata, EU:T:2023:297),
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente l’ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑115/23, non pubblicata, EU:T:2024:209),
in seguito all’udienza del 9 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), con cui il Consiglio dell’Unione europea ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’esecuzione del bilancio dell’Unione europea in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere un impegno giuridico con un
trust
di interesse pubblico costituito sulla base della közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény [legge n. IX del 2021 sui
trust
di interesse pubblico investiti di una funzione di servizio pubblico (
[OSCURATO:PERSONA]
2021/75.; in prosieguo: la «legge ungherese IX»)] o con un ente partecipato da un siffatto
trust
di interesse pubblico.
Fatti
2
La ricorrente è un istituto di istruzione superiore situato a Debrecen (Ungheria). Fino al 2021, la ricorrente era partecipata, controllata e in parte finanziata dallo Stato ungherese come università pubblica.
3
Con le disposizioni della legge ungherese IX, la ricorrente è stata cancellata dall’ambito delle istituzioni direttamente gestite e finanziate dallo Stato, a decorrere dal 1
o
agosto 2021. I suoi diritti costitutivi e di gestione sono stati trasferiti a un
trust
di interesse pubblico. Essa è stata annessa al
trust
di interesse pubblico [OSCURATO:PERSONA] Alapítvány (fondazione [OSCURATO:PERSONA] per l’Università di Debrecen).
4
Il 24 novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’Ungheria una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).
5
Il 15 dicembre 2022, a seguito di scambi tra l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/2506, sulla base, da un lato, della proposta COM(2022) 485 final della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2022, concernente una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, della comunicazione COM(2022) 687 final della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, del 30 novembre 2022, sulle misure correttive notificate dall’Ungheria ai sensi del regolamento 2020/2092 per la protezione del bilancio dell’Unione (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»).
6
Con la decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha segnatamente constatato che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 erano soddisfatte e ha dunque adottato misure per la protezione del bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria. Tali violazioni riguardavano gli appalti pubblici, l’azione penale, i conflitti di interessi, la lotta alla corruzione e i
trust
di interesse pubblico.
7
Le due misure adottate dal Consiglio consistevano, da un lato, in una sospensione del 55% degli impegni di bilancio per tre programmi rientranti nella politica di coesione nel periodo compreso tra il 2021 e il 2027, imposta dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506, e, dall’altro, in un divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico e con gli enti da questi partecipati per finanziamenti dell’Unione attuati in gestione diretta o indiretta, imposto dalla disposizione impugnata.
8
Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 prevede, nella disposizione impugnata, che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non sono assunti impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX (…) né con eventuali enti partecipati da tali
trust
di interesse pubblico». La decisione di esecuzione 2022/2506 è entrata in vigore il 16 dicembre 2022.
Conclusioni delle parti
9
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la disposizione impugnata;
– condannare il Consiglio alle spese.
10
Il Consiglio, sostenuto dal Parlamento europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
11
L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso della ricorrente.
In diritto
12
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce diciassette motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 2 TUE per quanto riguarda lo Stato di diritto e i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento; sulla violazione dell’articolo 4 TUE per quanto riguarda la competenza del Consiglio ad adottare la disposizione impugnata; sulla violazione dell’articolo 5 TUE relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sulla violazione dell’articolo 7 TUE per quanto riguarda il potere del Consiglio di constatare violazioni dei principi dello Stato di diritto; sulla violazione dell’articolo 9 TUE relativo al principio della parità di trattamento; sulla violazione dell’articolo 11 TUE a causa della mancata consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico nonché dei loro studenti, dei loro insegnanti, dei loro ricercatori e dei loro partner; sulla violazione dell’articolo 2 TFUE per quanto riguarda la competenza del Consiglio ad adottare la disposizione impugnata; sulla violazione dell’articolo 9 TFUE per quanto riguarda l’esigenza di promuovere un elevato livello di istruzione e formazione; sulla violazione dell’articolo 56 TFUE per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi; sulla violazione dell’articolo 67 TFUE per quanto riguarda il rispetto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sulla violazione del principio di un’economia di mercato basata sulla libera concorrenza previsto all’articolo 120 TFUE; sulla violazione dell’articolo 124 TFUE per quanto riguarda l’accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie; sulla violazione dell’articolo 165 TFUE per quanto riguarda il contributo allo sviluppo di un’istruzione di qualità; sulla violazione dell’articolo 179 TFUE riguardante l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione; sulla violazione dell’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); sulla violazione dell’articolo 2 TUE e degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla violazione del regolamento 2020/2092.
13
Secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi di un ricorrente in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione e procedere, di conseguenza, alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (sentenza del 17 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑297/21, non pubblicata, EU:T:2024:13, punto 48).
14
In tali circostanze, il Tribunale esaminerà in successione i motivi di ricorso vertenti:
– sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la disposizione impugnata;
– sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto di essere consultato;
– sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 120 e 124 TFUE;
– sulla violazione del regolamento 2020/2092 e sulla violazione dell’articolo 2 TUE nonché degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA];
– sulla violazione del principio di proporzionalità;
– sulla violazione dell’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla libertà accademica;
– sulla violazione dell’articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione dei servizi, nonché degli articoli 9, 165 e 179 TFUE.
15
In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità del motivo di ricorso e degli argomenti dedotti dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.
Sulla ricevibilità del motivo di ricorso
e degli argomenti dedotti dopo la chiusura della fase scritta del procedimento
16
Il 4 marzo 2025, la ricorrente ha depositato, in corso di causa, una memoria ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale. In quest’ultima, essa ha dedotto un motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 21 TFUE e un ampliamento dei suoi motivi di ricorso relativi alla violazione dell’articolo 2 TUE, degli articoli 165 e 179 TFUE e dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA].
17
La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che le sentenze del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), e del 18 dicembre 2024, TP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑776/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:908), che sono state pronunciate dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, costituiscono elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.
18
Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), è un elemento di diritto nuovo in quanto evidenzia il nesso diretto tra il programma [OSCURATO:PERSONA] + e il diritto di circolare e di soggiornare liberamente degli studenti e sancisce la partecipazione al programma [OSCURATO:PERSONA] + come un diritto fondamentale derivante dalle libertà di circolazione. Secondo la ricorrente, tale sentenza stabilisce che la disposizione impugnata viola l’articolo 21 TFUE, poiché l’impossibilità per gli studenti di partecipare al programma [OSCURATO:PERSONA] + lede il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente, garantito da tale articolo.
19
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’ampliamento dei suoi motivi di ricorso vertenti sulla violazione degli articoli 165 e 179 TFUE, la ricorrente sostiene che la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), ha parimenti evidenziato il nesso tra il programma [OSCURATO:PERSONA] + e l’obiettivo di promozione della mobilità degli studenti e della libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dei ricercatori, menzionati agli articoli 165 e 179 TFUE. Pertanto, essa sostiene che la disposizione impugnata non favorisce la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei ricercatori ed è ingiustificata e sproporzionata, in quanto rende impossibile l’esercizio di tale mobilità.
20
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’ampliamento dei suoi motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente invoca la sentenza del 18 dicembre 2024, TP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑776/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:908, punti 73 e 83), in quanto suffragherebbe la sua argomentazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il Consiglio doveva procedere a un esame individuale preliminare della sua situazione reale prima di adottare la misura in questione.
21
L’Ungheria precisa che, se i motivi di ricorso e gli argomenti dedotti dalla ricorrente dovessero essere considerati irricevibili ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura, il Tribunale dovrebbe considerarli come un ampliamento dei motivi di ricorso relativi alla violazione dell’articolo 5 TUE e, più precisamente, del principio di proporzionalità e dell’articolo 165 TFUE.
22
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che i motivi di ricorso e gli argomenti dedotti dalla ricorrente debbano essere dichiarati irricevibili o, in subordine, infondati.
23
Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano l’ampliamento di un motivo già enunciato, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del procedimento e strettamente connesso con questo [sentenza del 19 maggio 1983, Verros/Parlamento, 306/81, EU:C:1983:143, punto 9; v., altresì, sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑380/18, EU:T:2019:782, punto 26 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. Del resto, gli argomenti la cui sostanza presenta uno stretto nesso con un motivo enunciato nel ricorso introduttivo non possono essere considerati motivi nuovi e la loro presentazione è consentita nella fase della replica o dell’udienza (v. sentenza del 8 novembre 2018, “Pro NGO!”/[OSCURATO:PERSONA], T‑454/17, EU:T:2018:755, punto 70 e giurisprudenza citata).
24
Nel caso di specie, occorre rilevare che il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 21 TFUE non è stato dedotto nell’atto introduttivo. Pertanto, esso costituisce un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura.
25
Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento di diritto nuovo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, occorre ricordare che una sentenza pronunciata nel corso del procedimento non può essere invocata come un elemento nuovo, dal momento che tale sentenza fornisce, in linea di principio, solo un’interpretazione
ex tunc
del diritto dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 febbraio 1997, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑106/95, EU:T:1997:23, punto 57 e giurisprudenza citata).
26
Nel caso di specie, come risulta dai punti da 38 a 40 della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), quest’ultima si limita a confermare una giurisprudenza costante relativa all’importanza del principio della libera circolazione delle persone nel settore dell’istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, lettera e), e dall’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, vale a dire, segnatamente, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti. Ciò è tanto più vero in quanto, in tale sentenza, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza precedente, il che dimostra il carattere costante di quest’ultima.
27
In tali circostanze, la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), non può essere considerata un elemento di diritto emerso nel corso del procedimento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
28
Lo stesso vale per la sentenza del 18 dicembre 2024, TP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑776/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:908).
29
Per contro, il richiamo alla sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), costituisce l’ampliamento di argomenti enunciati in precedenza e direttamente dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione degli articoli 165 e 179 TFUE, e presenta, nel caso di specie, un nesso sufficientemente stretto con questi ultimi da poter essere considerata come risultante dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito del procedimento contenzioso.
30
Lo stesso vale per la sentenza del 18 dicembre 2024, TP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑776/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:908), che costituisce un argomento integrativo del motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA].
31
Pertanto, il motivo di ricorso e gli argomenti presentati dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, nella memoria del 4 marzo 2025, devono essere respinti in quanto irricevibili.
32
Tuttavia, nei limiti in cui la ricorrente e l’Ungheria hanno altresì invocato, in udienza, le sentenze del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), e del 18 dicembre 2024, TP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑776/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:908), e poiché queste ultime costituiscono argomenti che vanno ad ampliare i motivi di ricorso vertenti sulla violazione degli articoli 165 e 179 TFUE e dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], il richiamo ad esse deve essere considerato ricevibile.
Sul motivo di ricorso vertente sull
’
incompetenza del Consiglio ad adottare la disposizione impugnata
33
Anzitutto, la ricorrente afferma, in sostanza, che, poiché l’istruzione è una competenza esclusiva degli Stati membri, il Consiglio ha adottato la disposizione impugnata senza disporre dei poteri e delle competenze pertinenti, in violazione dell’articolo 4 TUE.
34
La ricorrente deduce altresì che, in violazione del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE, il Consiglio ha adottato la disposizione impugnata che riguarda istituti di istruzione superiore ungheresi, senza aver preliminarmente esaminato se l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione potesse, per quanto riguardava tali istituti, essere sufficientemente raggiunto dall’Ungheria a livello centrale, regionale o locale.
35
Nella replica, la ricorrente precisa che è la decisione di esecuzione 2022/2506, e non il regolamento 2020/2092, a violare il principio di sussidiarietà, in quanto essa avrebbe effetti su settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.
36
Inoltre, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola l’articolo 2 TFUE, dato che il Trattato FUE non ha conferito all’Unione competenze in materia di politica di istruzione e di ricerca universitaria, che forniscano un quadro giuridico per l’adozione della disposizione impugnata.
37
Nella sua replica, la ricorrente aggiunge che il fatto che la Corte abbia esaminato il procedimento che ha portato all’adozione del regolamento 2020/2092 e l’abbia ritenuto legittimo non è pertinente. Nel caso di specie, sarebbe evidente che la disposizione impugnata avrebbe ripercussioni negative nei settori dell’istruzione e della ricerca scientifica, che non fanno parte delle competenze conferite all’Unione.
38
Infine, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola l’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, dato che non rispetta il sistema giuridico dell’Ungheria in quanto Stato membro, poiché, con le sue conseguenze, impedisce direttamente il funzionamento di tutti gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da
trust
di interesse pubblico.
39
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente.
40
In via preliminare, il Tribunale ricorda che dai visti del regolamento 2020/2092 risulta che quest’ultimo è stato adottato sulla base del Trattato FUE, e in particolare del suo articolo 322, paragrafo 1, lettera a).
41
L’articolo 1 del regolamento 2020/2092 precisa che quest’ultimo ha lo scopo di stabilire «le norme necessarie per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri».
42
Ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti europea, adottano mediante regolamenti le «regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti».
43
La Corte ha confermato che, conformemente al principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 5, paragrafo 2, TUE, nonché al principio di coerenza delle politiche dell’Unione previsto all’articolo 7 TFUE, lo Stato di diritto era idoneo a fondare un meccanismo di condizionalità rientrante nella nozione di «regole finanziarie», ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 128, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 146).
44
Pertanto, un meccanismo di condizionalità può rientrare nella nozione di «regole finanziarie» di cui all’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE allorché esso istituisce, ai fini del beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione, una condizionalità orizzontale che è connessa al rispetto da parte di uno Stato membro del valore dello Stato di diritto, contenuto nell’articolo 2 TUE, e che si riferisce all’esecuzione del bilancio dell’Unione (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 133, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 151).
45
Un siffatto meccanismo è giustificato dal fatto che esiste una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione, come risulta dal considerando 13 del regolamento 2020/2092.
46
Infatti, il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio di solidarietà, di cui all’articolo 2 TUE, il quale costituisce a sua volta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione. L’attuazione del suddetto principio, mediante tale bilancio, si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte nello stesso bilancio. Orbene, tale fiducia reciproca si basa essa stessa sull’impegno di ciascuno degli Stati membri a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione e a rispettare in modo continuativo, come rileva altresì il considerando 5 del regolamento 2020/2092, i valori contenuti nell’articolo 2 TUE, tra i quali figura il valore dello Stato di diritto (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 129, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 147).
47
Pertanto, l’obbligo relativo al rispetto dello Stato di diritto e la cui violazione può rientrare nell’ambito del meccanismo di condizionalità orizzontale istituito all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, letto alla luce dei principi menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento, costituisce un’espressione specifica dei requisiti discendenti, per gli Stati membri, dalla loro appartenenza all’Unione, in forza dell’articolo 2 TUE (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 231; v. anche, in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 201).
48
A questo proposito, secondo la giurisprudenza della Corte, sono adottate opportune misure ai sensi del regolamento 2020/2092 unicamente qualora sia accertato che una violazione di uno dei principi menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento è stata commessa o rischia di verificarsi ed essa riguardi una situazione imputabile a un’autorità di uno Stato membro o una condotta di una tale autorità, purché tale situazione o condotta sia rilevante per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari, e purché detta violazione comprometta o rischi seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto, tale sana gestione finanziaria o tali interessi finanziari (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 253, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 174).
49
Per quanto riguarda, in particolare, la decisione di esecuzione 2022/2506, dai suoi visti risulta che essa è stata adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2020/2092, a seguito di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce le opportune misure da adottare, conformemente all’articolo 6, paragrafo 9, di detto regolamento, e che essa mira quindi alla protezione del bilancio dell’Unione e al rispetto dei principi dello Stato di diritto.
50
Più precisamente, la disposizione impugnata risulta dall’applicazione di una delle misure previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento 2020/2092 fossero soddisfatte e che le misure correttive proposte dall’Ungheria non rispondessero in modo soddisfacente alle conclusioni contenute nella sua notifica scritta presentata ai sensi dell’articolo 6, del regolamento 2020/2092.
51
A tale riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento 2020/2092 prevede che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e il destinatario di fondi provenienti da tale bilancio è un soggetto pubblico, il Consiglio può vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con tale soggetto.
52
Di conseguenza, nell’ambito dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506 e, in particolare, della disposizione impugnata, sebbene dall’articolo 6, lettera e), e dall’articolo 4, paragrafo 3, TFUE risulti che l’Unione ha solo una competenza di sostegno nel settore dell’istruzione e che una competenza concorrente nel settore della ricerca, il Consiglio non ha esercitato una competenza in tali settori, come sostiene la ricorrente. Esso ha semplicemente esercitato una competenza relativa alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che rientra in una competenza esclusiva dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 241).
53
Del resto, occorre rilevare che, senza pregiudicare la competenza degli Stati membri nei settori dell’istruzione e della ricerca, sebbene l’Unione disponga manifestamente di una competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, in particolare nel settore dell’istruzione, come risulta dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione [OSCURATO:PERSONA] e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU 2021, L 170, pag. 1), o del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce [OSCURATO:PERSONA] +: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU 2021, L 189, pag. 1), è giocoforza constatare che l’Unione dispone altresì necessariamente della competenza a sospendere provvisoriamente l’esecuzione del suo bilancio relativo a tali programmi nei confronti di taluni Stati membri, alle condizioni previste dalla legge e, in particolare, ai sensi del regolamento 2020/2092 in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto.
54
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, occorre sottolineare che dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE risulta che le disposizioni del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità si applicano soltanto nei «settori che non sono di (…) competenza esclusiva» dell’Unione.
55
A questo proposito, innanzitutto, per quanto riguarda il regolamento 2020/2092, come ricordato al precedente punto 40, la sua base giuridica è l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dato che esso mira a proteggere il bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto.
56
Inoltre, la Corte ha confermato che, a ragione, la proposta di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento 2020/2092 precisava, sotto il titolo «Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)», che «[n]on sarebbe possibile adottare a livello degli Stati membri le regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 322 [TFUE]» (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 240).
57
Ne consegue che il regolamento 2020/2092, che contiene regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, rientra nell’esercizio di una competenza esclusiva dell’Unione relativa al suo funzionamento, la quale, per sua natura, può essere esercitata soltanto dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 241).
58
Pertanto, poiché la decisione di esecuzione 2022/2506 è stata adottata sulla base del regolamento 2020/2092, che rientra in una competenza esclusiva dell’Unione, il principio di sussidiarietà non può applicarsi.
59
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sulla violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, dovuta al fatto che la disposizione impugnata non rispetterebbe il sistema giuridico dell’Ungheria e impedirebbe il funzionamento degli istituti di istruzione superiore partecipati da
trust
di interesse pubblico, occorre ricordare che tale articolo, che fa parte del titolo V della terza parte del Trattato FUE, dispone che l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Orbene, nel caso di specie, tale argomento è inconferente, dal momento che la disposizione impugnata resta estranea alle materie rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia previsto all’articolo 67, paragrafo 1, TFUE.
60
Ne consegue che occorre respingere i motivi di ricorso e le censure della ricorrente vertenti sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la disposizione impugnata.
Sui motivi di ricorso e sulle censure vertenti sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto di essere consultato
61
La ricorrente deduce che né gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, di cui essa fa parte, né i loro studenti e ricercatori hanno partecipato al procedimento preliminare all’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506 e che i loro punti di vista non hanno potuto essere presi in considerazione al momento dell’adozione di tale decisione di esecuzione, sebbene l’effetto della disposizione impugnata si estenda ad essi.
62
La ricorrente sostiene che, a causa della mancata consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico nonché dei loro studenti, dei loro insegnanti, dei loro ricercatori e dei loro partner, la disposizione impugnata viola l’articolo 11 TUE.
63
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente. Esso solleva altresì un’eccezione di irricevibilità per quanto riguarda il motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto di essere consultato.
64
A tale riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità del Consiglio, esso deduce che il motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto di essere consultato non è stato presentato in modo sufficientemente chiaro e preciso nell’atto introduttivo.
65
Orbene, dall’atto introduttivo risulta che la ricorrente sostiene che la mancata consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico nonché dei loro studenti, dei loro insegnanti, dei loro ricercatori e dei loro partner prima dell’adozione della disposizione viola l’articolo 11 TUE.
66
Ne consegue che la ricorrente ha, seppur sommariamente, presentato in modo coerente e comprensibile, nell’atto introduttivo, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda.
67
L’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura sollevata dal Consiglio deve quindi essere respinta.
68
In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto di essere ascoltato dedotta dalla ricorrente, occorre ricordare che tale diritto è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA] e comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.
69
Il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa e costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile anche in assenza di una specifica normativa in proposito. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 122 e giurisprudenza citata).
70
Tuttavia, il diritto di essere ascoltato nell’ambito di un procedimento amministrativo concernente una persona specifica, che dev’essere rispettato anche se non vi sia alcuna disciplina circa la procedura, non può essere trasposto nel contesto di una procedura che conduce all’adozione di una misura di portata generale (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 50, e dell’11 settembre 2002, Alpharma/Consiglio, T‑70/99, EU:T:2002:210, punto 388 e giurisprudenza citata), come la decisione di esecuzione 2022/2506 (v., in tal senso, ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑115/23 non pubblicata, EU:T:2024:209, punto 36).
71
In particolare, per quanto riguarda gli atti di portata generale, né il processo della loro elaborazione né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il diritto di essere ascoltato, consultato o informato, la partecipazione delle persone interessate. La situazione è diversa se una disposizione esplicita del contesto normativo che disciplina l’adozione di detto atto conferisce un siffatto diritto processuale a una persona interessata (sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51; v. altresì sentenza del 19 dicembre 2019, Probelte/[OSCURATO:PERSONA], T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 87 e giurisprudenza citata).
72
Orbene, la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092, ai fini dell’adozione di opportune misure di protezione del bilancio dell’Unione, stabilisce soltanto l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato e prevede i diversi scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro. La ricorrente non contesta peraltro il fatto che tale procedura sia stata debitamente seguita. Del resto, nel caso di specie, dai considerando 1, 2, 6 e da 8 e 10 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un dialogo con le autorità ungheresi prima di presentare la sua proposta al Consiglio.
73
Occorre aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dedotto violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, frodi sistemiche o conflitti di interessi concreti nei quali la ricorrente sarebbe stata coinvolta, tali da giustificare l’adozione di misure specifiche ai sensi del regolamento 2020/2092, il che avrebbe imposto il rispetto del suo diritto di essere ascoltata. Il solo fatto che la disposizione impugnata riguardi la ricorrente così come altri beneficiari a causa di gravi violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, asserite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, non le conferisce un siffatto diritto processuale particolare.
74
In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente non può utilmente invocare la violazione del suo diritto di essere ascoltata.
75
In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto di essere consultato, la ricorrente invoca in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, TUE, il quale prevede che, «[a]l fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate».
76
Tuttavia, come risulta dal precedente punto 72, l’articolo 6 del regolamento 2020/2092 stabilisce soltanto l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato, il che è stato fatto e, in ogni caso, non è contestato dalla ricorrente.
77
Inoltre, si deve constatare che l’argomento della ricorrente sollevato al riguardo si confonde con quello relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato.
78
In tali circostanze, occorre respingere il motivo di ricorso della ricorrente vertente sulla violazione del suo diritto di essere consultata per le stesse ragioni che hanno portato al rigetto del suo argomento relativa al diritto di essere ascoltato, esposti ai precedenti punti 72 e 73.
79
Pertanto, occorre respingere i motivi di ricorso e le censure vertenti sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto di essere consultato.
Sui motivi di ricorso vertenti sulla violazione dei principi di certezza del diritto, della parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 120 e 12
4 TFUE
80
Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che, secondo la decisione di esecuzione 2022/2506, la possibilità, per gli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, giustifica il timore di conflitti di interessi politici. Tuttavia, i termini «alti dirigenti politici», di cui al considerando 43 di tale decisione, non risponderebbero all’esigenza di chiarezza delle norme. Infatti, tale espressione non corrisponderebbe ad alcuna nozione precisa, il che aprirebbe la strada a un’interpretazione arbitraria e a un’applicazione abusiva della disposizione impugnata e violerebbe il principio della certezza del diritto.
81
Inoltre, non vi sarebbero «alti dirigenti politici» tra i membri del consiglio di amministrazione del
trust
da cui la ricorrente è partecipata.
82
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata discrimina gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, di cui essa fa parte, tanto rispetto ad altri istituti di istruzione superiore ungheresi operanti in una forma giuridica diversa quanto rispetto a istituti di istruzione superiore di altri Stati membri (ossia la Finlandia e i [OSCURATO:PERSONA]), aventi strutture analoghe.
83
A sostegno di tale argomento, la ricorrente fa riferimento a due allegati contenuti nella replica (allegati A.17 e A.18) al fine di valutare l’autonomia degli istituti di istruzione superiore. Tali allegati sono, rispettivamente, uno studio realizzato da una società di revisione contabile riguardante la struttura di governance della ricorrente e un confronto internazionale effettuato da tale società.
84
Sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce che la disposizione impugnata viola il principio della parità di trattamento previsto all’articolo 9 TUE. Infatti, la disposizione impugnata discriminerebbe gli studenti, gli insegnanti, i ricercatori e i partner degli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico rispetto agli studenti, agli insegnanti, ai ricercatori e ai partner di altri istituti di istruzione superiore che non sono partecipati da
trust
di interesse pubblico.
85
Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola il principio di un’economia di mercato fondata sulla libera concorrenza, enunciato all’articolo 120 TFUE, in quanto comporta uno svantaggio per gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da
trust
di interesse pubblico e i loro studenti, insegnanti, ricercatori e partner rispetto agli istituti di istruzione superiore rientranti in altre strutture e i loro studenti, insegnanti, ricercatori e partner.
86
Sotto un quinto profilo, la ricorrente afferma che la disposizione impugnata svantaggia gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
, che non potranno più beneficiare dei fondi dei programmi dell’Unione, rispetto agli altri istituti che hanno un «accesso privilegiato» alle risorse finanziarie dell’Unione unicamente perché funzionano sotto una forma giuridica diversa, il che sarebbe contrario all’articolo 124 TFUE.
87
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Parlamento, contesta l’argomento della ricorrente e deduce, nella sua controreplica, che gli allegati A.17 e A.18 della replica sono irricevibili, dato che la loro presentazione non sarebbe conforme all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
88
Per quanto riguarda la ricevibilità degli allegati A.17 e A.18 presentati per la prima volta nella replica, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni nella replica e nella controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza che la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla decadenza prevista dall’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Tale disposizione riguarda, infatti, i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, di tale regolamento, che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati [sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 72, e del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, punt da 21 a 23].
89
Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato, nella replica, che tali offerte di prova miravano, da un lato, a rispondere ad argomenti e a prove invocati dal Consiglio nel controricorso, secondo i quali la struttura di governance degli istituti di istruzione superiore ungheresi gestiti da
trust
di interesse pubblico non offriva garanzie sufficienti contro i conflitti di interessi e, dall’altro, ad estendere la sua argomentazione relativa al confronto tra il modello ungherese e sistemi stranieri.
90
Infatti, si deve constatare che il Consiglio, nel suo controricorso, ha fatto valere il fatto che la sua valutazione era corroborata da altre organizzazioni autorevoli, come il comitato di Helsinki ungherese e l’Associazione europea delle università (EUA), e da uno studio recente, secondo il quale «sui 106 seggi dei consigli di amministrazione delle 21 fondazioni (secondo i dati del gennaio 2022), 31 erano occupati da politici attivi (…) e 4 ex responsabili politici del partito al potere, ma molti altri seggi erano stati assegnati a imprenditori e a intellettuali apertamente favorevoli al partito al potere».
91
Per quanto riguarda il confronto con gli ordinamenti giuridici di altri Stati membri, il Consiglio, nel controricorso, si è altresì avvalso dello studio menzionato al precedente punto 90 per sostenere che «[s]e l’introduzione di consigli di amministrazione dotati di un potere decisionale significativo si allinea alle tendenze internazionali di governance, la riforma ungherese presenta[va] alcune particolarità: l’esclusione degli enti dalla selezione dei membri, l’elevato numero di politici filogovernativi tra i membri del consiglio di amministrazione e l’assegnazione a vita del posto di membro del consiglio di amministrazione».
92
Occorre quindi ammettere la produzione degli allegati A.17 e A.18 come un’offerta di prova contraria.
93
In primo luogo, per quanto riguarda la fondatezza del motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, secondo una giurisprudenza costante, tale principio esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio impone segnatamente che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 319 e giurisprudenza citata).
94
Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una disposizione di un atto da essa adottato, utilizzi una nozione giuridica astratta, né nel senso che impongono che una siffatta norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo da detta istituzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 320 e giurisprudenza citata).
95
Di conseguenza, una disposizione di un atto dell’Unione viola il principio della certezza del diritto, a causa della sua mancanza di chiarezza, solo se presenta un’ambiguità tale da ostare a che i singoli possano eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31, e del 22 maggio 2007, Mebrom/[OSCURATO:PERSONA], T‑216/05, EU:T:2007:148, punto 108).
96
Nel caso di specie, la disposizione impugnata prevede che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione (…) non sono assunti impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX (…) né con eventuali enti partecipati da tali
trust
di interesse pubblico».
97
Pertanto, dalla disposizione impugnata risulta che il fatto che la ricorrente sia un ente partecipato da un
trust
di interesse pubblico costituito sulla base della legge ungherese IX impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere impegni giuridici con essa, nell’ambito dell’esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta.
98
Di conseguenza, la disposizione impugnata è sufficientemente chiara e precisa e quindi conforme ai requisiti del principio della certezza del diritto.
99
Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la nozione di «alti dirigenti politici», menzionata al considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506, non soddisfa il requisito della chiarezza delle norme.
100
Infatti, dalla formulazione del considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che i termini «alti dirigenti politici» o ancora «funzionari di alto livello» si riferiscono ai politici di alto livello dell’Assemblea nazionale ungherese e degli organi autonomi ungheresi.
101
Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che i termini «alti dirigenti politici», menzionati al considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506, non le consentivano di determinare con sufficiente certezza la portata o il senso della disposizione impugnata.
102
In ogni caso, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 non mira a definire i termini «alti dirigenti politici» o ancora «funzionari di alto livello», ma si limita a spiegare perché gli istituti di istruzione superiore ungherese partecipati da un
trust
di interesse pubblico siano esclusi dal finanziamento dell’Unione.
103
Peraltro, e come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], termini identici o molto simili figurano nella normativa ungherese. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 182 della kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény [legge n. CXXV del 2018 relativa all’amministrazione governativa (
[OSCURATO:PERSONA]
2018/208.)] utilizza anch’esso i termini «alto dirigente politico», che sono quindi privi di ambiguità.
104
In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, da una giurisprudenza costante risulta che il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui si tratta (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95 e giurisprudenza citata).
105
La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui si tratta. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza citata).
106
Poiché la ricorrente ha dedotto la violazione del principio della parità di trattamento, spetta ad essa individuare con precisione le situazioni paragonabili che essa ritiene siano state trattate in maniera diversa o le situazioni diverse che ritiene siano state trattate in modo identico [v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 311].
107
Nel caso di specie, sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene di essere svantaggiata rispetto agli istituti di istruzione superiore pubblici ungheresi che non sono partecipati da un
trust
di interesse pubblico, in quanto questi ultimi non sono coperti dalla disposizione impugnata.
108
A tale riguardo, dai considerando 11, 13, 29 e 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che il quadro normativo ungherese non impedisce ai funzionari di alto livello e agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio.
109
È segnatamente tale particolarità, propria della normativa applicabile ai
trust
di interesse pubblico e agli enti da essi partecipati, che ha costituito il fondamento per l’adozione della disposizione impugnata.
110
Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che gli istituti di istruzione superiore ungherese partecipati da un
trust
di interesse pubblico si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di istruzione superiore ungherese partecipati dallo Stato o operanti in una forma giuridica diversa.
111
Infatti, la ricorrente sostiene che, nel diritto ungherese, non esiste alcuna differenza tra gli istituti per quanto riguarda le prerogative di cui dispone l’ente detentore per «pilotare» l’ente partecipato.
112
Tuttavia, al contempo, la ricorrente deduce che, per quanto riguarda l’autonomia di tali istituti, nel caso degli istituti partecipati dallo Stato, sarebbe un ministro, vale a dire una personalità politica, a «pilotare» da solo gli istituti di istruzione superiore, mentre, nel caso degli istituti di istruzione superiore partecipati da
trust
, sarebbe il consiglio di amministrazione del
trust
. In altri termini, gli istituti di istruzione superiore partecipati da
trust
di interesse pubblico opererebbero in un contesto più flessibile rispetto agli istituti di istruzione superiore partecipati dallo Stato. Inoltre, la ricorrente afferma che esistono differenze tra i meccanismi decisionali operativi e le fonti di finanziamento di tali diversi tipi di istituti.
113
Ne consegue che gli istituti di istruzione superiore partecipati dallo Stato e quelli partecipati da
trust
di interesse pubblico si trovano in situazioni diverse.
114
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, di cui essa fa parte, sono discriminati rispetto agli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri (ossia la Finlandia e i [OSCURATO:PERSONA]) aventi strutture analoghe, si deve constatare che essa stessa riconosce che la situazione degli istituti ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico è diversa rispetto a quella degli istituti di altri Stati membri.
115
Di conseguenza, la ricorrente non ha nemmeno dimostrato che gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, di cui essa fa parte, si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri.
116
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 9 TUE, occorre ricordare che tale articolo prevede, in particolare, che, in tutte le sue attività, l’Unione rispetti il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione delle sue istituzioni, organi e organismi.
117
Nel caso di specie, per quanto riguarda la questione se la disposizione impugnata violi il principio della parità di trattamento, per il fatto che gli studenti, gli insegnanti, i ricercatori e i partner degli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico sarebbero svantaggiati rispetto agli studenti, agli insegnanti, ai ricercatori e ai partner di altri istituti di istruzione superiore che non sono partecipati da
trust
di interesse pubblico, occorre rilevare che la ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una situazione comparabile.
118
In quarto luogo, per quanto riguarda la violazione degli articoli 120 e 124 TFUE, gli argomenti della ricorrente si basano sul fatto che la disposizione impugnata è discriminatoria e ingiustificata, in quanto comporta uno svantaggio concorrenziale e una discriminazione nei suoi confronti rispetto alle altre università, il che violerebbe il principio di un’economia di mercato fondata sulla libera concorrenza. Essi si confondono quindi con gli argomenti relativi alla violazione del principio della parità di trattamento.
119
Ne consegue che occorre respingere in quanto infondati i motivi di ricorso vertenti sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 120 e 124 TFUE.
Sui motivi di ricorso e sulle censure vertenti sulla violazione del regolamento 2020/2092 e sulla violazione dell
’
articolo
2 TUE
nonché degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA]
120
La ricorrente invoca, in sostanza, da un lato, la violazione del regolamento 2020/2092 e, dall’altro, la violazione dell’articolo 2 TUE e degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA]. Occorre esaminare in successione tali censure.
121
A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento 2020/2092 stabilisce le condizioni per l’adozione delle opportune misure ai sensi di detto regolamento.
122
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 prevede che sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
123
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2020/2092, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] esporre, in una notifica scritta allo Stato membro interessato, gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali si basano le sue conclusioni secondo cui vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento siano soddisfatte (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 338), e, segnatamente, che le violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, condizione che richiede un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 111 e 147).
124
Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione di pregiudizi come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 richiedeva che le violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate rischiassero «seriamente» di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o dei suoi interessi finanziari e imponeva, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di dimostrare l’esistenza di una probabilità elevata che tale rischio si verificasse, in relazione alle situazioni o condotte di autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 299).
125
Pertanto, da una lettura complessiva dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che, per giustificare l’adozione di opportune misure ai sensi di tale regolamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] devono dimostrare concretamente, sotto un primo profilo, che sussistono motivi fondati per ritenere che almeno uno dei principi dello Stato di diritto menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento sia stato violato in uno Stato membro, sotto un secondo profilo, che tale violazione interessi almeno una delle situazioni imputabili a un’autorità di uno Stato membro o almeno una delle condotte di una siffatta autorità previste all’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché tali situazioni o condotte siano rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la protezione dei suoi interessi finanziari e, sotto un terzo profilo, che tale violazione comprometta o rischi seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto, tale sana gestione o la protezione di tali interessi finanziari, attraverso un nesso effettivo tra tali violazioni e tale pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 288).
126
È alla luce dei suddetti principi che occorre analizzare gli argomenti delle parti.
Sulle censure vertenti sulla violazione dei principi dello Stato di diritto
127
Nell’ambito dei suoi motivi di ricorso e delle sue censure vertenti sulla violazione dello Stato di diritto, anzitutto, la ricorrente deduce, in particolare, che la disposizione impugnata viola il regolamento 2020/2092, in quanto ha un ambito di applicazione troppo ampio, dal momento che essa ha come destinatari tutti gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, anziché la sola Ungheria. Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata poteva riguardare solo i pagamenti derivanti da impegni giuridici assunti direttamente a favore dell’Ungheria.
128
Peraltro, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione, relativo a una presentazione inesatta dei fatti effettuata dal Consiglio. Infatti, da un lato, il conflitto di interessi invocato per giustificare la misura ai sensi della disposizione impugnata, vale a dire il fatto che «gli alti funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, [possano] far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio di interesse pubblico», non sussisterebbe nel caso della ricorrente e in quello del
trust
da cui è partecipata. Dall’altro lato, tutti i finanziamenti pubblici e le sovvenzioni sarebbero ricevuti direttamente dalla ricorrente e il
trust
detentore non avrebbe alcuna influenza sull’utilizzo delle risorse di quest’ultima. La ricorrente sottolinea altresì che, poiché il conflitto di interessi su cui si fonda la disposizione impugnata non sussiste per quanto la riguarda, il Consiglio ha adottato tale disposizione senza valutare preliminarmente se il problema dei conflitti di interessi politici si ponesse effettivamente per la ricorrente.
129
Infine, la ricorrente sostiene, in particolare, che il Consiglio ha erroneamente ritenuto, al considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506, che le norme in materia di appalti pubblici non si applicassero agli istituti di istruzione superiore partecipati da
trust
di interesse pubblico, dato che essa è soggetta alle procedure ungheresi di aggiudicazione degli appalti pubblici.
130
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
131
Anzitutto, occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi, da un lato, al fatto che la disposizione impugnata viola il regolamento 2020/2092 in quanto ha un ambito di applicazione che riguarda tutti gli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico e non unicamente all’Ungheria e, dall’altro, al fatto che il Consiglio ha erroneamente ritenuto che gli enti partecipati da
trust
di interesse pubblico, tra cui la ricorrente, non fossero soggetti alle norme in materia di appalti pubblici.
132
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2022/2506, l’articolo 5 di tale decisione indica espressamente che «[l]’Ungheria è destinataria della presente decisione», come rilevato dalla ricorrente al punto 41 dell’atto introduttivo.
133
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che la decisione di esecuzione 2022/2506 sia indirizzata all’Ungheria non implica che essa possa riferirsi unicamente a impegni giuridici di cui l’Ungheria è direttamente beneficiaria.
134
Infatti, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento 2020/2092 prevede che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il destinatario di fondi provenienti da tale bilancio è un soggetto pubblico, il Consiglio può vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con tale soggetto.
135
L’articolo 2, lettera b), del regolamento 2020/2092 definisce la nozione di «soggetto pubblico» come «un’autorità pubblica a qualsiasi livello di governo (…) nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 2, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046». Al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, l’articolo 2, punto 42, del regolamento finanziario definiva la nozione di «organizzazione di uno Stato membro» come «un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico che presenta sufficienti garanzie finanziarie fornite dallo Stato membro». Dalla formulazione stessa di tali disposizioni risulta che i
trust
di interesse pubblico ungheresi sono «organizzazioni di uno Stato membro» e quindi «soggetti pubblici» che possono essere «destinatari», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento 2020/2092.
136
Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 non è tenuta a riferirsi unicamente a impegni giuridici di cui l’Ungheria è direttamente beneficiaria.
137
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici ai
trust
di interesse pubblico erano state risolte con le misure correttive notificate dall’Ungheria, occorre ricordare che, ai considerando 3 e 11 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] nutriva inizialmente preoccupazioni sulla mancata applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di conflitti di interessi ai
trust
di interesse pubblico e agli enti da essi gestiti.
138
Orbene, al considerando 29 della decisione di esecuzione 2022/2506, è indicato che, considerate nel loro insieme, le misure correttive proposte dall’Ungheria erano in linea di principio idonee a risolvere i problemi connessi alle irregolarità, alle carenze e alle debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, ai rischi di conflitti di interessi e alle preoccupazioni suscitate dai
trust
di interesse pubblico.
139
Di conseguenza, il Tribunale conclude che le gravi debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, dovute alla mancata applicazione delle norme in materia di conflitti di interessi e di appalti pubblici ai
trust
di interesse pubblico e agli enti da essi gestiti, sono state risolte dalle misure correttive dell’Ungheria. Esse non costituiscono quindi più, in quanto tali e nella parte in cui riguardano unicamente i
trust
di interesse pubblico, l’oggetto delle violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite dal Consiglio, il che significa che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio non ha adottato la disposizione impugnata in quanto riteneva che le norme in materia di appalti pubblici non fossero applicabili ai
trust
di interesse pubblico e agli enti da essi partecipati.
140
Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in udienza che tale problematica era stata risolta.
141
Occorre poi rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente sostiene, quando contesta l’esistenza di conflitti di interessi per quanto la riguarda, che nessun membro del
trust
di interesse pubblico da cui è partecipata può essere qualificato come «alto dirigente politico». In mancanza di esame da parte del Consiglio, la violazione dedotta da quest’ultimo al fine di adottare la disposizione impugnata non sussisterebbe quindi per quanto la riguarda. Pertanto, la ricorrente sarebbe stata erroneamente inclusa nell’elenco degli enti interessati dalla disposizione impugnata.
142
Orbene, tale argomento deriva da una concezione errata della natura delle violazioni dei principi dello Stato di diritto dedotte dal Consiglio nella decisione di esecuzione 2022/2506.
143
A questo proposito, il Tribunale rileva che le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento 2020/2092, in quanto violazioni dei principi dello Stato di diritto ai sensi di tale regolamento, includono le situazioni o le condotte di natura tanto individuale quanto sistemica. Inoltre, il considerando 15 del regolamento 2020/2092 prevede che non solo le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ma anche le violazioni diffuse o derivanti da pratiche od omissioni ricorrenti delle autorità pubbliche oppure da misure generali adottate da tali autorità possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione.
144
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che, qualora violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere sistematiche nella loro natura siano tali anche da compromettere o rischiare seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, non si può addebitare all’Unione di attuare i mezzi necessari alla tutela di tale sana gestione e di tali interessi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 362).
145
Nel caso di specie, occorre rilevare che il considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue:
«Sussistono (…) preoccupazioni in merito alla mancata applicazione ai “
trust
di interesse pubblico” e agli enti da essi gestiti delle norme (…) sui conflitti di interessi, nonché per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali
trust
. Tali questioni e la loro ricorrenza nel tempo dimostrano un’incapacità, un’inadempienza o un’indisponibilità sistemica delle autorità ungheresi nel prevenire decisioni che violano il diritto applicabile in materia di (…) conflitti di interessi, e quindi nell’affrontare adeguatamente i rischi di corruzione. Ciò costituisce una violazione dei principi dello Stato di diritto, in particolare dei principi della certezza del diritto e del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e desta preoccupazioni in merito alla separazione dei poteri».
146
Inoltre, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 precisa quanto segue:
«[Nonostante alcune modifiche legislative,] il quadro normativo [ungherese] non impedisce ancora ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici dell’Assemblea nazionale e degli organismi autonomi ungheresi, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio (…). Inoltre, il 1
o
novembre 2022 l’Ungheria ha reintrodotto la possibilità (mediante un’eccezione al divieto generale) per gli alti dirigenti politici di avere altri impieghi retribuiti, anche nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio. Il Consiglio ritiene che, per questi motivi, ulteriormente esposti nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], le debolezze del quadro normativo, associate ai nuovi sviluppi legislativi, aggravino il possibile conflitto di interessi che la misura correttiva era intesa ad affrontare, rendendolo pertanto inadeguato a rispondere alle preoccupazioni inizialmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]».
147
Infine, il considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue:
«Per quanto riguarda le violazioni individuate in relazione ai
trust
di interesse pubblico, il quadro normativo ungherese presenta debolezze, come indicato sopra, che non hanno posto rimedio al rischio di conflitto di interessi che la misura correttiva intendeva affrontare. Alla luce dell’inadeguatezza della misura correttiva, permane un grave rischio per il bilancio dell’Unione, che può essere affrontato al meglio con il divieto di assumere nuovi impegni giuridici con
trust
di interesse pubblico e con enti da questi partecipati nell’ambito di qualsiasi programma in regime di gestione diretta o indiretta. (…)».
148
Dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che l’asserita violazione dei principi dello Stato di diritto che compromette o presenta un serio rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o i suoi interessi finanziari consisterebbe in una situazione di fatto e nel quadro normativo ungherese, il quale non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite dalla legge ungherese IX. Tale violazione dei principi dello Stato di diritto sarebbe aggravata dal fatto che l’Ungheria ha reintrodotto, a partire dal 1º novembre 2022, la possibilità per gli alti dirigenti politici di occupare altri posti retribuiti, anche in seno ai consigli di amministrazione di fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite da detta legge.
149
In aggiunta, il considerando 58 della decisione di esecuzione 2022/2506 indica espressamente che «i casi di non conformità individuati si riferiscono a violazioni di carattere sistemico».
150
A tale riguardo, il punto 128 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica che, «[p]er quanto riguarda la natura delle violazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione delle violazioni relative (…) ai conflitti di interessi per i
trust
di interesse pubblico, abbia permesso di concludere che tali questioni [era]no indicative di violazioni dello Stato di diritto, in particolare di quelle di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (…) 2020/2092, in quanto rappresenta[va]no un’omessa prevenzione, rettifica o sanzione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche e un’omissione nel garantire l’assenza di conflitti di interessi».
151
Al punto 57 della sua proposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardavano, in particolare, la situazione menzionata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092, vale a dire «altre situazioni (…) rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari», rappresentate nel caso di specie dal rischio aggravato di conflitti di interessi dovuto al fatto che alti dirigenti politici facevano parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico.
152
Inoltre, il punto 130 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] precisa quanto segue:
«[L]e violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate riguard[a]no parti importanti del settore pubblico in Ungheria, vale a dire tutti gli enti pubblici che attuano fondi dell’Unione e che possono essere o diventare amministrazioni aggiudicatrici, nonché tutti i
trust
di interesse pubblico, che, pur essendo soggetti privati, hanno un obiettivo di interesse pubblico, come l’istruzione, la ricerca, la protezione dell’ambiente e del clima e la tutela del patrimonio. Le violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate sono pertanto sistemiche e diffuse, e quindi gravi».
153
Infine, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 142 della sua proposta, ha osservato che era praticamente impossibile ritenere che il divieto di assunzione di nuovi impegni giuridici, nell’ambito di programmi in regime di gestione diretta e indiretta, con
trust
di interesse pubblico e con enti da essi partecipati dovesse applicarsi solo a determinati
trust
di interesse pubblico ed enti da essi partecipati o che potessero essere assunti impegni giuridici parziali con tali enti.
154
Infatti, come risulta dal punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che i funzionari di alto livello e gli alti dirigenti politici possano far parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico «crea una situazione per cui [ta]li alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi sono impiegati e in cui detengono poteri decisionali fondamentali». Orbene, come affermato dal Consiglio, i
trust
di interesse pubblico esercitano, per loro natura determinata dalla legge, un’influenza e un controllo decisivi sugli enti da essi partecipati, cosicché, in pratica, i due enti sarebbero indissolubilmente legati in quanto unità. Di conseguenza, qualsiasi decisione relativa all’utilizzo di fondi dell’Unione da parte di un ente gestito da un
trust
di interesse generale sarebbe influenzata dal rischio di conflitti di interessi in relazione ai
trust
di interesse pubblico.
155
Pertanto, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], risulta che le preoccupazioni relative alle violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardavano il quadro giuridico applicabile ai
trust
di interesse pubblico, e in particolare l’organizzazione, il funzionamento e la mancanza di trasparenza sistemica quanto alla gestione dei fondi da parte di tali
trust
e degli enti da essi partecipati, e non violazioni commesse, a titolo individuale, da questi ultimi o dagli enti da essi partecipati, come la ricorrente.
156
Di conseguenza, poiché le violazioni dei principi dello Stato di diritto lamentate dal Consiglio erano di natura sistemica nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non erano obbligati a dimostrare l’esistenza di conflitti di interessi individuali in ciascun ente interessato al fine di adottare la disposizione impugnata. Infatti, una siffatta interpretazione renderebbe impossibile l’adozione di misure allo scopo di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto.
157
Ne consegue che occorre respingere le censure vertenti sulla violazione dei principi dello Stato di diritto.
Sulle censure vertenti sulla violazione dell’articolo 2 TUE e degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA]
158
La ricorrente sostiene che, a causa dell’errore manifesto di valutazione relativo all’esistenza di conflitti di interessi al suo interno, la disposizione impugnata viola il principio dello Stato di diritto garantito dall’articolo 2 TUE, la presunzione di innocenza sancita all’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] e il principio di proporzionalità previsto all’articolo 52 della [OSCURATO:PERSONA].
159
Per quanto riguarda la violazione del principio dello Stato di diritto garantito dall’articolo 2 TUE, la ricorrente afferma che il Consiglio ha adottato la disposizione impugnata senza valutare preliminarmente se il problema del conflitto di interessi politici si ponesse effettivamente per essa.
160
Per quanto concerne la violazione dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deduce che il Consiglio, al momento dell’adozione della disposizione impugnata, ha presunto la sua colpevolezza, mentre il conflitto di interessi non sussisteva per quanto la riguardava, e le ha quindi applicato una sanzione collettiva.
161
Al punto 44 dell’atto introduttivo, la ricorrente sottolinea altresì di subire una sanzione sotto forma di privazione di risorse a causa di atti legislativi che non sono stati adottati dalla stessa, bensì dall’Assemblea nazionale ungherese.
162
Per quanto riguarda l’articolo 52 della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità di cui a tale articolo, in quanto le applica una sanzione collettiva mentre il conflitto di interessi non sussisterebbe nel suo caso. Pertanto, la disposizione impugnata costituirebbe una restrizione non autorizzata ai diritti e alle libertà menzionati agli articoli 13 e 48 della [OSCURATO:PERSONA].
163
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente.
164
In via preliminare, occorre respingere in quanto inoperante l’argomento della ricorrente vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’applicabilità di detto principio dipende dalla questione se il procedimento di cui si tratta presenti carattere penale (v., in tal senso, Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82, e Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 110). Orbene, ciò non si verifica nel caso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506.
165
Occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione di esecuzione 2022/2506 infligge sanzioni agli istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da
trust
di interesse pubblico. Infatti, secondo la giurisprudenza, la finalità del regolamento 2020/2092 e dunque della decisione di esecuzione 2022/2506 consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, e non nel sanzionare, in sé, siffatte violazioni (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 119, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 137). Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 non impone alcuna sanzione alla ricorrente o all’Ungheria.
166
Occorre poi constatare che tutti gli argomenti della ricorrente si basano sulla premessa secondo cui, poiché funzionari di alto livello o alti dirigenti politici non siedono né nel suo consiglio di amministrazione, né in quello del
trust
di interesse pubblico da cui è partecipata, essa non dovrebbe essere interessata dalla disposizione impugnata.
167
A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la disposizione impugnata non impone un divieto di assumere nuovi impegni giuridici in ragione della situazione concreta di taluni
trust
di interesse pubblico o di enti partecipati da siffatti
trust
, ma piuttosto, come risulta dai precedenti punti da 149 a 155, in ragione del contesto giuridico applicabile a questi ultimi e quindi a causa della natura sistemica delle violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite dal Consiglio.
168
Alla luce di tali elementi, gli argomenti della ricorrente basati sulla premessa secondo cui, alla data di adozione della disposizione impugnata, funzionari di alto livello o alti dirigenti politici non facevano parte né del suo consiglio di amministrazione né di quello del
trust
di interesse pubblico da cui era partecipata, circostanza da cui risulterebbe che essa non doveva essere interessata dalla disposizione impugnata, non possono essere accolti.
169
Occorre quindi respingere le censure vertenti sulla violazione dell’articolo 2 TUE e degli articoli 48 e 52 della [OSCURATO:PERSONA].
Sui motivi di ricorso vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità
170
Anzitutto, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che la disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità previsto dall’articolo 5 TUE. A tale riguardo, essa deduce quattro argomenti.
171
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il carattere opportuno della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che la sospensione dei pagamenti per tutte le proposte di progetti presentate nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA] è giustificata solo in caso di infrazione manifesta e immediata specificamente connessa all’utilizzo dei fondi messi a disposizione nell’ambito di tali programmi. Orbene, siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie.
172
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il carattere necessario della disposizione impugnata, la ricorrente afferma che il versamento dei pagamenti per le proposte di progetti è un processo sicuro e trasparente, gestito e controllato dalle istituzioni dell’Unione, cosicché è possibile intervenire efficacemente in modo selettivo e mirato senza che sia necessario bloccare tutti i pagamenti per i due programmi. Pertanto, il ritiro delle risorse in conseguenza della disposizione impugnata avrebbe effetti a lungo termine per i programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], nonché per le pubblicazioni scientifiche, poiché le sovvenzioni e le borse ritirate non tornerebbero disponibili una volta che i problemi di conflitto di interessi, che giustificano la disposizione impugnata, siano stati eventualmente risolti. Inoltre, gli effetti della disposizione impugnata sarebbero irreversibili per i beneficiari finali, vale a dire per gli studenti, gli insegnanti e i ricercatori, che non potrebbero più partecipare ai programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], né ad altri programmi di ricerca.
173
In aggiunta, la ricorrente sostiene che l’esistenza di una possibilità teorica di revocare la misura non è sufficiente a conferire a quest’ultima un carattere temporaneo. Il carattere temporaneo dovrebbe essere intrinseco alla misura in questione e non dovrebbe dipendere da una decisione pienamente discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio. Peraltro, il carattere temporaneo della disposizione impugnata potrebbe già essere escluso per il fatto che essa è in vigore da circa un anno e mezzo e che non esiste alcuna prospettiva realistica che essa sia soppressa in un prossimo futuro.
174
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la proporzionalità
stricto sensu
, la ricorrente sostiene che la cessazione immediata dei pagamenti ha conseguenze sul piano finanziario e professionale nonché sulla sua reputazione che sono negative a lungo termine per gli istituti di istruzione superiore interessati. Inoltre, il Consiglio non avrebbe spiegato perché la disposizione impugnata fosse la meno restrittiva.
175
Sotto un quarto profilo, il Consiglio non avrebbe effettuato alcuna valutazione preliminare dell’impatto della disposizione impugnata, sebbene dal considerando 19 del regolamento 2020/2092 risulti chiaramente che, «[n]el valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari».
176
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola l’articolo 7 TUE, a causa della mancata presa in considerazione, da parte del Consiglio, delle eventuali conseguenze di una siffatta disposizione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
177
Secondo la ricorrente, il requisito di cui all’articolo 7 TUE figura al considerando 19 del regolamento 2020/2092, il quale prevede che, «[n]el valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari». In altri termini, quand’anche l’articolo 7 TUE non fosse applicabile, il suo contenuto resterebbe direttamente valido per quanto riguarda la decisione di esecuzione 2022/2506.
178
Più in particolare, la ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che il Consiglio non ha tenuto conto della situazione dei destinatari finali e dei beneficiari. Infatti, qualsiasi misura adottata sulla base del regolamento 2020/2092 sarebbe legittima solo se rispetta i principi citati ai considerando 18, 19 e 26 di quest’ultimo, il che implicherebbe un esame individuale e selettivo della situazione dei destinatari finali e dei beneficiari. Orbene, un siffatto esame non sarebbe stato effettuato dal Consiglio per quanto riguarda la ricorrente.
179
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
180
Al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha ritenuto che il modo migliore per affrontare il grave rischio per il bilancio, causato dagli eventuali conflitti di interessi nei
trust
di interesse pubblico, consistesse nella disposizione impugnata, vale a dire il divieto per la [OSCURATO:PERSONA], nell’esecuzione del bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere nuovi impegni giuridici con tali
trust
o con gli enti da essi partecipati. Secondo il Consiglio, una siffatta misura è proporzionata a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di protezione del bilancio dell’Unione da pregiudizi o rischi di pregiudizi derivanti dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro.
181
Il Tribunale ricorda che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 prevede che le misure adottate in forza di tale regolamento siano proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni. Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 302).
182
Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione e che è sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché dall’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui si tratta e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e far sì che gli inconvenienti causati non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340; v., altresì, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 353 e giurisprudenza citata).
183
In primo luogo, occorre esaminare il carattere opportuno della disposizione impugnata.
184
A tale riguardo, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto che metta in discussione il fatto che la disposizione impugnata è idonea a consentire di raggiungere l’obiettivo di tutela del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto.
185
Più precisamente, la ricorrente si è limitata a sostenere che la sospensione dei pagamenti per tutte le proposte di progetti presentate nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata giustificata solo in caso di infrazione manifesta e immediata specificamente connessa all’utilizzo dei fondi messi a disposizione nell’ambito di tali programmi.
186
Orbene, come indicato ai precedenti punti 155 e 156, le violazioni dei principi dello Stato di diritto dedotte dal Consiglio sono di natura sistemica, in quanto derivano dal quadro normativo ungherese, che non impedisce agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione dei
trust
di interesse pubblico istituiti dalla legge ungherese IX, il che comporta un eventuale rischio di conflitti di interessi. Pertanto, la misura prevista dalla disposizione impugnata non richiedeva, per la sua adozione, che il Consiglio dimostrasse l’esistenza di siffatti conflitti di interessi individuali che incidessero sui fondi dell’Unione all’interno di enti quali la ricorrente.
187
In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente non possono essere sufficienti a dimostrare il carattere non opportuno della disposizione impugnata e devono essere respinti.
188
In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere necessario della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che sarebbe stato possibile intervenire efficacemente in modo selettivo e mirato, per quanto riguarda taluni
trust
di interesse pubblico o enti partecipati da siffatti
trust
, senza che fosse necessario imporre la stessa misura a tutti gli enti coperti da detta disposizione, il che avrebbe effetti a lungo termine e irreversibili.
189
A questo proposito, occorre osservare che la disposizione impugnata non impone un divieto di assumere nuovi impegni giuridici a causa della situazione concreta di taluni
trust
di interesse pubblico o di enti partecipati da tali
trust
, ma piuttosto a causa del quadro normativo ungherese, che non impedisce ai funzionari di alto livello e agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, il che crea una situazione in cui tali quadri politici di alto livello possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a enti in cui sono essi stessi dipendenti e dispongono di poteri decisionali essenziali. Pertanto, a causa della natura sistemica della violazione di cui si tratta, l’altra soluzione invocata dalla ricorrente non è stata scelta dal Consiglio.
190
In ogni caso, anche supponendo che l’altra soluzione proposta dalla ricorrente sia meno restrittiva, non è dimostrato che essa consentirebbe di raggiungere l’obiettivo enunciato al precedente punto 184, vale a dire proteggere il bilancio dell’Unione dai danni che possono derivare da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, tanto efficacemente quanto la disposizione impugnata. Non è quindi dimostrato che la disposizione impugnata ecceda manifestamente quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
191
In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che la cessazione immediata dei pagamenti ha conseguenze sul piano finanziario e professionale nonché sulla sua reputazione che sono negative a lungo termine per gli istituti di istruzione superiore interessati.
192
Orbene, il Tribunale rileva che, tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti è il divieto di assumere nuovi impegni giuridici. Le altre misure elencate in tale disposizione, vale a dire la sospensione dei pagamenti o dell’esecuzione dell’impegno giuridico o ancora la risoluzione di tale impegno, a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la sospensione dell’erogazione delle rate, in tutto o in parte, o il rimborso anticipato di prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione, la sospensione o la riduzione del vantaggio economico derivante da uno strumento garantito dal bilancio dell’Unione o il divieto di concludere nuovi accordi di prestito o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione, avrebbero effetti negativi sui programmi già in corso, comportando anch’esse difficoltà per i terzi.
193
Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la disposizione impugnata fosse sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
194
In quarto luogo, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha effettuato alcuna valutazione preliminare dell’incidenza della disposizione impugnata sulla situazione dei destinatari finali e dei beneficiari, in cui rientra anche il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE, si confonde con quello sviluppato a sostegno della violazione del principio di proporzionalità.
195
Pertanto, e nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento al regolamento 2020/2092, si deve ricordare che il considerando 19 di detto regolamento dispone quanto segue:
«È fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto. Nel valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari».
196
Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 dispone che l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi degli enti pubblici o degli Stati membri di attuare il programma o il fondo, in particolare i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, salvo disposizione contraria della decisione che adotta le misure.
197
Nel caso di specie, da un lato, si deve constatare che, come risulta dal precedente punto 192, la disposizione impugnata era quella che meno perturbava programmi già in corso alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, poiché consentiva ai destinatari finali dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + o [OSCURATO:PERSONA] di continuare a percepire, anche dopo l’adozione della disposizione impugnata, sovvenzioni concesse prima dell’adozione della suddetta disposizione, e ciò fino al termine delle convenzioni firmate nell’ambito di tali programmi.
198
Dall’altro lato, il considerando 63 della decisione di esecuzione 2022/2506, ai sensi del quale quest’ultima non incide sugli obblighi che incombono all’Ungheria, in particolare, nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti, dimostra che il Consiglio ha preso in considerazione gli effetti di tale decisione sui destinatari finali e sui beneficiari.
199
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la disposizione impugnata non fosse proporzionata.
200
Pertanto, occorre respingere le censure vertenti sul motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
Sul motivo di ricorso vertente sulla violazione dell
’
articolo
13 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla libertà accademica
201
La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata costituisce una violazione della libertà accademica prevista all’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA].
202
A tale riguardo, la ricorrente afferma che, con la disposizione impugnata, i suoi insegnanti e i suoi ricercatori non avranno più accesso alle risorse alle quali altri istituti ungheresi avranno accesso. Gli insegnanti, i ricercatori e gli studenti interessati della ricorrente sarebbero quindi svantaggiati, poiché i lavori scientifici e di ricerca richiederebbero un finanziamento significativo, la cui fonte più significativa sarebbe il programma [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di tali risorse, i lavori scientifici e di ricerca diventerebbero impossibili per gli insegnanti e i ricercatori della ricorrente, il che la sfavorirebbe, dal momento che questi non la sceglierebbero più o la lascerebbero.
203
Pertanto, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata ha l’effetto e l’obiettivo di limitare il finanziamento e di modificare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore in Ungheria la cui forma giuridica è cambiata, il che costituirebbe un’ingerenza nella competenza dell’Ungheria, in materia di determinazione del contenuto e dell’organizzazione dell’istruzione superiore e quindi una lesione della libertà accademica e, in particolare, della libertà di ricerca scientifica.
204
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
205
Il Tribunale ricorda che la libertà accademica è sancita in termini generali all’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che «[l]e arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata».
206
L’articolo 14, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto all’istruzione», prevede che «[o]gni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua».
207
L’articolo 14, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «[l]a libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici [è] rispettat[a] secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».
208
Anzitutto, occorre sottolineare che la Corte ha già riconosciuto che la libertà accademica, nella ricerca così come nell’insegnamento, doveva garantire la libertà di espressione e di azione, la libertà di comunicare informazioni così come quella di ricercare e di diffondere senza restrizioni il sapere e la verità, con la precisazione che tale libertà non era limitata alla ricerca accademica o scientifica, ma si estendeva anche alla libertà delle università di esprimere liberamente i loro punti di vista e le loro opinioni [v. sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punti 224 e 225 nonché giurisprudenza citata].
209
La nozione di «libertà accademica» deve tuttavia essere intesa in modo più ampio che sotto il profilo della libertà di espressione o della libertà di opinione. A tale riguardo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, occorre prendere in considerazione il contenuto della raccomandazione 1762 (2006), adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2006 e intitolata «Libertà accademica e autonomia delle università», da cui risulta che la libertà accademica presenta anche una dimensione istituzionale e organizzativa, dato che il collegamento a un’infrastruttura rappresenta una condizione essenziale per l’esercizio delle attività di insegnamento e di ricerca. È altresì pertinente il punto 18 della raccomandazione relativa alla condizione del personale docente di istruzione superiore, adottata l’11 novembre 1997 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), riunita a Parigi (Francia) dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29ª sessione, a termini del quale «[l]’autonomia è l’espressione istituzionale delle libertà accademiche e una condizione necessaria affinché i docenti e gli istituti di insegnamento superiore possano svolgere le funzioni ad essi affidate». Il punto 19 di tale raccomandazione precisa che «[è] dovere degli Stati membri tutelare l’autonomia degli istituti di insegnamento superiore contro ogni minaccia, da ovunque essa provenga» [sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 227].
210
Pertanto, si deve constatare che la libertà accademica, sancita all’articolo 13, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], esige che gli istituti di istruzione superiore possano godere di autonomia nel loro quadro istituzionale e organizzativo nei confronti delle autorità pubbliche e, in particolare, del potere esecutivo.
211
Il Tribunale rileva al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Venezia»), in un parere del 2 luglio 2021, ha altresì sottolineato il ruolo significativo delle università in una società democratica in quanto luoghi privilegiati per l’istruzione di ogni nuova generazione, la scoperta di nuove conoscenze e l’innovazione, lo sviluppo del pensiero razionale e critico, la libertà di ricerca e di argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ha ricordato in particolare l’importanza di garantire l’indipendenza politica, culturale e intellettuale delle università e la loro autonomia istituzionale.
212
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ha ricordato che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali ha precisato nei seguenti termini il concetto di «autonomia degli istituti di istruzione» superiore nell’osservazione generale sull’articolo 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, riguardante il diritto all’istruzione:
«L’autonomia di un istituto di istruzione superiore gode del grado di indipendenza di cui ha bisogno per prendere decisioni efficaci, che si tratti del suo lavoro, delle sue norme, della sua gestione o delle sue attività connesse. Resta il fatto che tale autonomia deve essere compatibile con i sistemi di controllo pubblico, in particolare per quanto riguarda i fondi concessi dallo Stato. Alla luce degli ingenti investimenti pubblici nell’istruzione superiore, è importante trovare un equilibrio soddisfacente tra l’autonomia dell’istituto e la sua responsabilità».
213
Nel suo parere del 2 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ha constatato che l’assoggettamento delle università pubbliche ungheresi alla gestione di un consiglio di amministrazione di un
trust
di interesse pubblico, inizialmente nominato dal governo e successivamente esente dal controllo democratico, rischiava di minacciare la loro libertà accademica e di indebolire la loro autonomia.
214
Tali affermazioni sono state successivamente riprese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella relazione sullo Stato di diritto 2022, la quale, nel capitolo sull’Ungheria, rileva che, dopo il trasferimento al consiglio di amministrazione di un
trust
di interesse generale dei diritti che il ministro deteneva in quanto fondatore, poiché quest’ultimo era l’unico legittimato a revocarne e a nominarne i membri, il ministro fondatore rinunciava a qualsiasi forma di controllo sul consiglio di amministrazione, rendendo così i suoi membri autonomi e inamovibili.
215
Tali preoccupazioni sono state riprese, in particolare, al punto 33 della proposta della [OSCURATO:PERSONA], in cui si afferma quanto segue:
«[L]’istituzione di enti di diritto privato ai quali lo Stato ha donato importanti beni pubblici può comportare una mancanza di controllo pubblico sul funzionamento e sulla governance di tali enti. In particolare, a seguito del trasferimento dei diritti del fondatore dal ministro competente al consiglio di amministrazione, lo Stato sembra perdere qualsiasi forma di controllo su tali
trust
. Inoltre, nella relazione sullo Stato di diritto 2022 la [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che le norme sui conflitti di interessi non sono applicabili ai membri del parlamento, ai segretari di Stato e ad altri funzionari pubblici del governo che fungono al tempo stesso da membri dei consigli di amministrazione di
trust
di interesse pubblico, benché tali enti ricevano finanziamenti pubblici significativi, con un conseguente aumento del rischio di corruzione».
216
A tale riguardo, il Tribunale ricorda che la Corte ha già dichiarato che misure nazionali, idonee a mettere a repentaglio l’attività accademica degli istituti di insegnamento superiore e, pertanto, a privare gli universitari interessati dell’infrastruttura autonoma, necessaria alla conduzione delle loro ricerche scientifiche e all’esercizio delle loro attività pedagogiche, erano idonee a limitare la libertà accademica protetta dall’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 228].
217
Occorre altresì osservare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], l’Unione è tenuta a rispettare la libertà accademica nell’esercizio delle sue competenze.
218
Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata ha l’effetto e l’obiettivo di modificare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore in Ungheria, occorre ricordare, come sottolinea il Consiglio, che la decisione di esecuzione 2022/2506 è di natura finanziaria, in quanto mira a proteggere il bilancio dell’Unione vietando alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere impegni giuridici con talune entità di diritto ungherese, e non contiene alcun divieto o prescrizione relativi alle attività accademiche o scientifiche degli istituti di istruzione superiore, il che non è contestato nel caso di specie.
219
Orbene, il fatto che gli Stati membri, in caso di gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto, anche nell’esercizio della loro competenza in materia di organizzazione dell’istruzione superiore, di formazione professionale e di ricerca e di sviluppo, possano essere soggetti a misure correttive, adottate in applicazione del regolamento 2020/2092, non costituisce, in quanto tale, una lesione della libertà accademica prevista all’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA].
220
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata comporta una riduzione dei mezzi destinati alla ricerca scientifica, è giocoforza constatare che la riduzione temporanea dei finanziamenti del bilancio dell’Unione, in caso di violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, non può essere considerata una violazione o una restrizione al diritto fondamentale della libertà accademica (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri, 230/78, EU:C:1979:216, punto 22).
221
Infatti, il fatto di negare risorse finanziarie a un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze, come un’università, o un istituto di ricerca, oppure a ricercatori o a gruppi di ricerca non costituisce, in quanto tale, una lesione della libertà accademica o una restrizione di tale libertà, in quanto una decisione di rifiuto di concedere risorse finanziarie è fondata su considerazioni scientifiche o su orientamenti di politica in materia di istruzione e di ricerca e sviluppo stabiliti dal legislatore o risulta da obiettivi di interesse generale chiaramente fissati dalla legge.
222
Peraltro, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 dispone che l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi degli enti pubblici o degli Stati membri di attuare il programma o il fondo, in particolare quelli che incombono loro nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, salvo disposizione contraria della decisione che adotta le misure.
223
In ogni caso, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito, a sostegno delle sue affermazioni, elementi di prova sufficientemente convincenti idonei a dimostrare l’incidenza del divieto di assumere nuovi impegni giuridici, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA], sulle sue attività di insegnamento superiore o di ricerca scientifica.
224
Infine, anche supponendo che la disposizione impugnata debba essere considerata lesiva della libertà accademica, essa è, come già constatato sopra, prevista dalla legge, giustificata e proporzionata dal punto di vista dell’obiettivo di interesse generale consistente nella protezione del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in forza del regolamento 2020/2092.
225
Peraltro, la disposizione impugnata, pur proteggendo il bilancio dell’Unione da un uso improprio dei suoi fondi, a causa, in particolare, del rischio sistemico di conflitti di interessi, contribuisce parimenti alla salvaguardia dell’autonomia organizzativa della ricorrente, riduce al minimo le possibilità di ingerenze arbitrarie del potere esecutivo nella sua organizzazione e contribuisce così al rispetto della libertà accademica e dei principi dello Stato di diritto.
226
Di conseguenza, la disposizione impugnata non è tale da ledere la libertà accademica tutelata dall’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA].
227
Pertanto, occorre respingere il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 13 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla libertà accademica.
Sui motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell
’
articolo
5
6 TFUE
relativo alla libera prestazione dei servizi nonché degli articoli 9, 165 e 17
9 TFUE
228
La ricorrente deduce che la disposizione impugnata viola il principio della libera prestazione dei servizi previsto all’articolo 56 TFUE.
229
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata impone una restrizione agli studenti, agli insegnanti e ai ricercatori non ungheresi che lavorano in istituti di istruzione superiore ungheresi partecipati da un
trust
di interesse pubblico, per il motivo che essi sono esclusi dai pagamenti a titolo delle proposte di progetti presentate nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], il che limita il loro accesso ai servizi di ricerca e di insegnamento universitario.
230
Da un lato, la ricorrente afferma che essa impartisce un’istruzione agli studenti in cambio, in parte, di tasse universitarie. Ciò sarebbe particolarmente vero per i cittadini europei non ungheresi, cosicché gli interessi di un numero significativo di studenti stranieri sarebbero pregiudicati dalla disposizione impugnata, dal momento che, per gli studenti stranieri, non esisterebbe alcun insegnamento gratuito presso l’università di Debrecen. Peraltro, per quanto riguarda più in particolare il programma [OSCURATO:PERSONA] +, essa deduce che la disposizione impugnata restringe la mobilità degli studenti.
231
Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che i ricercatori e gli accademici che partecipano al programma [OSCURATO:PERSONA] svolgono attività scientifiche e di ricerca a titolo oneroso e in un contesto di mercato, spesso ordinate e parzialmente finanziate da operatori di mercato. Inoltre, essa afferma di gestire laboratori e istituti di ricerca specifici, ad esempio per le prove di medicinali, le prove di laboratorio, l’assistenza sanitaria, la presentazione di offerte congiunte con gli operatori del mercato, dove le conoscenze e l’innovazione sono – o dovrebbero essere – fornite agli attori privati dalle università. Secondo la ricorrente, la decisione di esecuzione 2022/2506 priva anche tali operatori della conoscenza delle università ungheresi.
232
La ricorrente afferma altresì che, poiché la disposizione impugnata non contribuisce in alcun modo a un livello elevato di istruzione e formazione, essa viola l’articolo 9 TFUE. Essa sostiene altresì che la disposizione impugnata ostacola gli obiettivi enunciati agli articoli 165 e 179 TFUE.
233
Più precisamente, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 165 TFUE, la ricorrente deduce che la disposizione impugnata non contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità e costituisce una grave ingerenza nella competenza dell’Ungheria in materia di determinazione del contenuto dell’istruzione superiore e dell’organizzazione di quest’ultima. Inoltre, essa sottolinea che tale disposizione ostacola la mobilità degli studenti e degli insegnanti nonché lo sviluppo della dimensione europea nell’istruzione e nella formazione.
234
Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 179 TFUE, la ricorrente afferma che il ritiro delle risorse nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA] ostacola la libera circolazione dei ricercatori, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie.
235
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente.
236
Per quanto riguarda l’articolo 56 TFUE, occorre ricordare che tale articolo prevede che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Inoltre, l’articolo 57 TFUE prevede, in particolare, che sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione.
237
Secondo la giurisprudenza, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi si applica non solo alle misure nazionali, ma anche a quelle che promanano delle istituzioni dell’Unione (v. sentenza del 8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑620/18, EU:C:2020:1001, punto 104 e giurisprudenza citata).
238
Occorre stabilire se le attività di insegnamento e di ricerca della ricorrente costituiscano servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE.
239
A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, le prestazioni di servizi fornite normalmente dietro retribuzione costituiscono attività economiche, poiché la caratteristica essenziale della retribuzione va rintracciata nella circostanza che quest’ultima costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui si tratta, senza tuttavia che essa debba essere pagata dal beneficiario di quest’ultima (v. sentenze del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 41 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, ASADE, C‑436/20, EU:C:2022:559, punto 60 e giurisprudenza citata).
240
Il Tribunale ricorda che possono essere considerate attività economiche i servizi forniti a fronte di una remunerazione che, senza rientrare nell’esercizio dei pubblici poteri, sono garantiti nell’interesse pubblico e senza scopo di lucro e che si trovano in concorrenza con quelli proposti da operatori che perseguono uno scopo di lucro (v. sentenza del 14 luglio 2022, ASADE, C‑436/20, EU:C:2022:559, punto 63 e giurisprudenza citata).
241
È vero che la giurisprudenza ha escluso dalla nozione di «servizi», ai sensi dell’articolo 57 TFUE, l’insegnamento impartito da certi istituti parte di un sistema pubblico di istruzione e che erano interamente o principalmente finanziati da fondi pubblici dato che, istituendo e mantenendo un tale sistema di istruzione pubblica, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini (v. sentenza del 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C‑76/05, EU:C:2007:492, punto 39 e giurisprudenza citata).
242
Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati costituivano servizi, posto che lo scopo perseguito da tali scuole consisteva nell’offrire servizi di questo tipo in cambio di una remunerazione (v. sentenza del 2 febbraio 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, C‑372/21, EU:C:2023:59, punto 20 e giurisprudenza citata).
243
La Corte ha precisato, a tale riguardo, che un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE (GU 2014, L 187, pag. 1), poteva perseguire una pluralità di finalità e svolgere diversi tipi di attività, a condizione che, tra tali diverse finalità, l’esercizio di attività indipendenti di ricerca o di ampia diffusione dei risultati di tali attività costituisse l’obiettivo principale, preponderante rispetto agli eventuali altri obiettivi perseguiti da tale organismo. Tale nozione di «finalità principale» non osta a che un’università o un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze svolga anche altre attività, eventualmente di natura economica, quali attività di insegnamento a titolo oneroso, purché tali attività conservino un carattere secondario, non preponderante rispetto alle attività principali, generalmente di natura non economica, di ricerca indipendente o di diffusione dei risultati di tale ricerca (sentenza del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga, C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:785, punti 47 e 48).
244
Pertanto, se un’università o un istituto di istruzione superiore, come la ricorrente, può essere finanziato, interamente o principalmente, con fondi pubblici al fine di garantire la ricerca o la diffusione delle conoscenze, ciò non impedisce che essa possa, al contempo, svolgere anche altre attività di natura economica, quali attività di ricerca finanziate con fondi privati e grazie al sostegno di imprese, o addirittura corsi di insegnamento a titolo oneroso.
245
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi che consentano al Tribunale di stabilire se le sue attività di insegnamento e di ricerca fossero finanziate essenzialmente da fondi privati. Infatti, come risulta, in particolare, dal precedente punto 230, in udienza, a seguito di un quesito del Tribunale, la ricorrente ha indicato che dispensava un insegnamento agli studenti, in particolare non ungheresi, in cambio di tasse universitarie. Orbene, essa non ha potuto precisare l’importo di tali tasse universitarie e la proporzione delle stesse rispetto ai finanziamenti pubblici. Analogamente, poiché il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non disponevano di dati sulle risorse della ricorrente, essi hanno indicato che le altre università ungheresi che avevano proposto un ricorso avverso la disposizione impugnata erano finanziate principalmente dal bilancio dello Stato ungherese nella misura del 70% e disponevano di risorse proprie per circa il 20%. Il finanziamento dell’Unione sarebbe generalmente compreso tra il 1,5% e il 1,9% del loro bilancio. Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 avrebbe un effetto finanziario marginale per la ricorrente, tenuto conto del fatto che lo Stato ungherese avrebbe un obbligo previsto dalla legge ungherese IX di finanziare le attività di tali università.
246
In ogni caso, anche supponendo che le attività della ricorrente possano essere considerate attività di natura economica e servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE e che vi sia una restrizione o un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel caso di specie, è giocoforza constatare, come già rilevato sopra, che la decisione di esecuzione 2022/2506 persegue un obiettivo di interesse generale ed è proporzionata a quest’ultimo.
247
Infatti, le violazioni gravi e sistemiche dei principi dello Stato di diritto e, in particolare, come risulta dal considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506, dei principi della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo e della separazione dei poteri, concretizzate, segnatamente, dal rischio sistemico di conflitti di interessi all’interno dei
trust
di interesse pubblico e degli enti da essi partecipati, compromettono la fiducia necessaria nel corretto funzionamento delle procedure e delle strutture di governance delle università partecipate da tali enti, che sono coinvolti nell’utilizzo dei fondi finanziati dal bilancio dell’Unione. Ciò mette pertanto a rischio la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la protezione dei suoi interessi finanziari.
248
Per quanto riguarda gli articoli 9, 165 e 179 TFUE, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 TFUE, facente parte del titolo II della prima parte, intitolato «Disposizioni di applicazione generale», «[n]ella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana».
249
Il Tribunale rileva altresì che gli articoli 165 e 179 TFUE fanno parte, rispettivamente, del titolo XII della terza parte, intitolato «Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport», e del titolo XIX della terza parte, intitolato «Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio».
250
Ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE «[l]’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche».
251
L’articolo 179, paragrafo 1, TUFE prevede, dal canto suo, che «[l]’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati».
252
L’articolo 179, paragrafo 2, TFUE precisa al riguardo che l’Unione «incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità» e che essa «sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione».
253
Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata ha l’effetto e l’obiettivo di modificare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore in Ungheria, il che violerebbe l’articolo 165 TFUE, il Tribunale ricorda, come già constatato ai precedenti punti 218 e 219, che la disposizione impugnata è stata adottata al fine di proteggere il bilancio dell’Unione da una situazione in cui i funzionari di alto livello e gli alti dirigenti politici possono partecipare all’adozione di decisioni relative al versamento di fondi pubblici a
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di interesse pubblico nei quali essi stessi sono membri dei consigli di amministrazione e a enti partecipati da siffatti
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sui quali essi dispongono di importanti poteri decisionali.
254
Orbene, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri in materia di istruzione, come risulta dall’articolo 165, paragrafo 1, e dall’articolo 166, paragrafo 1, TFUE, resta il fatto che, nell’esercizio di tale competenza, tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione devono rispettare il diritto dell’Unione, e in particolare i principi dello Stato di diritto e i diritti fondamentali previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, A (Aiuto per persona con disabilità), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 58 e giurisprudenza citata, e del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 59 e giurisprudenza citata].
255
Occorre poi rilevare che dalla formulazione dell’articolo 9 TFUE risulta che quest’ultimo enuncia obiettivi e principi generali che sono necessariamente applicati in combinato disposto con i rispettivi capi del Trattato FUE destinati ad attuare tali principi e obiettivi. Tale articolo non può quindi di per sé produrre l’effetto di creare obblighi giuridici chiari e incondizionati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑187/21, non pubblicata, EU:T:2022:848, punto 203 e giurisprudenza citata).
256
Del pari, risulta sia dalla formulazione dell’articolo 165 TFUE che da quella dell’articolo 179 TFUE che con dette disposizioni gli autori dei Trattati hanno inteso riconoscere all’Unione una competenza di sostegno che le consente di esercitare non già una «politica», come previsto in altre disposizioni del Trattato FUE, ma «azioni e «programmi», in diversi settori specifici, tra cui l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Le suddette disposizioni costituiscono così una base giuridica che autorizza l’Unione a esercitare detta competenza di sostegno, alle condizioni e nei limiti da esse fissati, tra cui rientra, ad esempio, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, l’esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale. Inoltre, tali competenze di sostegno consentono all’Unione di adottare atti giuridici con il solo obiettivo di sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 99).
257
Correlativamente, e come risulta anche dal contesto in cui si inseriscono gli articoli 165 e 179 TFUE, in particolare dalla loro collocazione nella terza parte del Trattato FUE, dedicata alle «politiche e azioni interne dell’Unione», e non nella prima parte di tale trattato, che contiene disposizioni di principio tra le quali rientrano, nel titolo II, «[d]isposizioni di applicazione generale», tali articoli non costituiscono disposizioni di applicazione generale di carattere trasversale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 100).
258
Ne consegue che, secondo la giurisprudenza della Corte, benché le istituzioni competenti dell’Unione debbano tener conto dei diversi elementi e obiettivi elencati agli articoli 165 e 179 TFUE quando adottano, sulla base di tali articoli e alle condizioni da essi fissate, azioni nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca, tali diversi elementi e obiettivi nonché tali azioni non devono essere integrati o presi in considerazione in maniera vincolante in sede di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al principio fondamentale della libera circolazione. Più in generale, gli articoli 165 e 179 TFUE non possono neppure essere considerati norme speciali che sottraggono l’insegnamento superiore o la ricerca scientifica a tutte o a parte delle altre disposizioni del diritto primario o secondario dell’Unione, quali il regolamento 2020/2092 e la decisione di esecuzione 2022/2506, ad essi potenzialmente applicabili, o che impongano di riservare loro un trattamento particolare nell’ambito di detta applicazione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 101).
259
Da quanto precede risulta che la ricorrente non può utilmente invocare la violazione degli articoli 9, 165 e 179 TFUE, considerati individualmente. Inoltre, la decisione di esecuzione 2022/2506 è stata adottata sulla base della competenza esclusiva dell’Unione relativa all’istituzione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione e non nel settore dell’istruzione, della formazione professionale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
260
È altresì giocoforza constatare che il principio fondamentale della libera circolazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione e della ricerca scientifica, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, lettera e), TFUE e dall’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, vale a dire, segnatamente, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti [v. sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA]+), C‑277/23, EU:C:2025:18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata], e degli obiettivi perseguiti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico conformemente all’articolo 179, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente.
261
A tale riguardo, l’articolo 179, paragrafo 2, TFUE precisa in particolare che, a tal fine, l’Unione incoraggia i centri di ricerca e le università e sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere grazie, in particolare, all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
262
Pertanto, dal momento che l’Unione ha creato e finanzia i programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], essa deve non solo garantire che l’assegnazione o il ritiro delle borse di studio e dei programmi destinati a facilitare la mobilità e la libera circolazione dei beneficiari di tali programmi non creino una restrizione ingiustificata al diritto di cooperare liberamente oltre le frontiere, di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA]+), C‑277/23, EU:C:2025:18, punto 44], ma anche, al fine di garantire l’eccellenza scientifica e accademica, garantire che i paesi che beneficiano di fondi a titolo dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA] rispettino la libertà accademica.
263
Orbene, anche supponendo che la disposizione impugnata possa essere qualificata come ostacolo o restrizione alla mobilità e alla libera circolazione di studenti, insegnanti, ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologie all’interno dell’Unione, tale disposizione è, come già innanzi constatato, prevista dalla legge ed è giustificata e proporzionata dal punto di vista della protezione del bilancio dell’Unione in forza del regolamento 2020/2092.
264
Inoltre, per quanto riguarda l’effetto eventuale o potenziale della disposizione impugnata, in particolare, sulla cooperazione internazionale della ricorrente con altre università o consorzi, nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che la disposizione impugnata, nella parte in cui vieta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] di contrarre con enti come la ricorrente, non limita, in quanto tale, le possibilità di cooperazione internazionale della ricorrente, in particolare nel settore della ricerca. Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato, conformemente ai requisiti probatori richiesti, che, a causa della disposizione impugnata, essa sarebbe eventualmente o potenzialmente esclusa da qualsiasi accordo, collaborazione, invito a presentare proposte o da qualsiasi consorzio da parte dei suoi partner o concorrenti.
265
Infine, l’esclusione temporanea di attori dal finanziamento e dai programmi dell’Unione, che, a causa dell’esistenza del rischio sistemico di conflitti di interessi, presentano un rischio reale per quanto riguarda l’utilizzo corretto e lecito dei fondi dell’Unione, rafforza al contrario gli obiettivi perseguiti dall’Unione, ai sensi degli articoli 9, 165 e 179 TUFE, in quanto consente di garantire che ciascuno rispetti le stesse norme, e in particolare i principi dello Stato di diritto.
266
Ne consegue che i motivi di ricorso vertenti sulla violazione degli articoli 9, 56, 165 e 179 TFUE, considerati individualmente o, eventualmente, considerati congiuntamente, devono essere respinti.
267
Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso.
Sulle spese
268
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑115/23, non pubblicata, EU:T:2024:209), di cui deve farsi carico il Consiglio.
269
In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dall’Ungheria, dal Parlamento e dalla [OSCURATO:PERSONA] resteranno a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T
‑
115/23, non pubblicata, EU:T:2024:209), di cui deve farsi carico il Consiglio.
3)
Le spese sostenute dall’Ungheria, dal Parlamento e dalla [OSCURATO:PERSONA] resteranno a loro carico.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026.
Firme
*
Lingua processuale: l’ungherese.