CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato, prendendo atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 19 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1, R.D. 267/1942 e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circ:ostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non sono consentiti della legge in sede di legittimità poiché sono inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente affermato di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti a fronte delle risultanze processuali e dei precedenti gravanti sull'imputato e ha proceduto alla riduzione della pena in quella ritenuta congrua in considerazione della gravità dei fatti (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de