CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 05440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Treviglio dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale. Il fatto contestato era stato commesso il 18/3/2020, ma il giudizio era stato instaurato solo il 28/9/2020, senza rispettare il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis d. Igs. N. 274 del 2000. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010 che aveva affermato l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] di Pace non aveva applicato tale istituto né aveva motivato tale scelta. In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. La motivazione, in quanto redatta su modulo prestampato, doveva ritenersi apparente o mancante. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge: nel caso di specie non era stato adottato alcun provvedimento che prevedesse il rimpatrio volontario dello straniero nel proprio Paese di origine; l'irregolarità del trattenimento dello straniero nel territorio italiano sussiste solo alla scadenza di tale termine: di conseguenza il reato non sussiste. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Effettivamente, ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3, d.lgs. 274 del 2000, il pubblico ministero avrebbe dovuto autorizzare la presentazione dell'imputato dinanzi al giudice di pace nei quindici giorni successivi alla richiesta della polizia giudiziaria mentre, nel caso di specie, il dibattimento è stato celebrato oltre sei mesi dopo. Tuttavia, il ricorrente non affronta il tema delle conseguenze della violazione della norma processuale. Ebbene, sia che si ritenga che la violazione da parte del pubblico ministero del termine massimo di quindici giorni per la presentazione immediata dell'imputato dinanzi al giudice di pace, previsto dall'art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determini una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43831 del 30/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277325), sia che si consideri, invece, la nullità relativa (Sez. 1, n. 32748 del 21/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276721), la difesa avrebbe dovuto eccepirla prima della pronuncia della sentenza di primo grado; non avendola eccepita, non può denunciarla con il ricorso per cassazione. 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza è redatta su modulo prestampato e risulta sostanzialmente apparente: non viene specificato sulla base di quali elementi di prova il Giudice ha ritenuto che l'imputato si trovasse sul territorio dello Stato perché sprovvisto di permesso di soggiorno e che lo stesso fosse consapevole di tale illegalità; non si motiva, inoltre, l'affermazione secondo cui non sussistevano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo e del quarto motivo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA]