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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 27492/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 16/1/2025 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; rilevato che nessuno ha concluso nell’interesse degli imputati essendo state rigettate con ordinanza di questa Corte in data odierna ed inserita nel verbale di udienza le istanze di differimento dell’udienza avanzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 gennaio 2025 (indicata erroneamente come pronunciata in data 19 gennaio 2024) la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 11 aprile 2023 del Tribunale di Prato con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione di oggetti atti ad aprire serrature (artt. 110, 707 cod. pen.) e condannati a pena ritenuta di giustizia (peraltro corretta come da separata ordinanza sempre in data 16 gennaio 2025).

Il reato è contestato come accertato in data 30 dicembre 2018.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo con ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 cod. pen. e richiedendo l’emissione di sentenza di non luogo a procedere per essere il reato in contestazione agli imputati estinto per intervenuta prescrizione intervenuta in data 13 febbraio 2024 (secondo la difesa del Toncic) o in data 30 dicembre 2023 (secondo la difesa dell’Ahmetovic). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Il reato in contestazione agli imputati risulta commesso in data 30 dicembre 2018.

Le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. in data 12/12/2024, imp.

Polichetti) hanno chiarito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

L’art. 1 della citata l. n. 103/2017 testualmente disponeva che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».

Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta pronunciata in data 11 aprile 2023, nella stessa è stato indicato il termine di giorni 70 per il deposito della motivazione (avvenuto nel termine indicato) quindi fino al 20 giugno 2023 e la sentenza di appello è stata pronunciata il 16 gennaio 2025 con la conseguenza che si applica il termine di anni 1 e mesi 6 di sospensione.

Ne consegue che il tempo massimo di prescrizione del reato in contestazione, tenuto conto degli eventi interruttivi, è di anni 5, ai quali si devono aggiungere anni 1 e mesi 6 di sospensione così ad assurgere ad anni 6 e mesi

6. Essendo il reato stato commesso il 30 dicembre 2018 il termine di prescrizione dello stesso verrà a decorrere il 30 giugno 2025, con la conseguenza che detto termine non era decorso al momento della pronuncia della sentenza in grado di appello e non è altresì ancora decorso alla data odierna.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 16/1/2025 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; rilevato che nessuno ha concluso nell’interesse degli imputati essendo state rigettate con ordinanza di questa Corte in data odierna ed inserita nel verbale di udienza le istanze di differimento dell’udienza avanzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 gennaio 2025 (indicata erroneamente come pronunciata in data 19 gennaio 2024) la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 11 aprile 2023 del Tribunale di Prato con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione di oggetti atti ad aprire serrature (artt. 110, 707 cod. pen.) e condannati a pena ritenuta di giustizia (peraltro corretta come da separata ordinanza sempre in data 16 gennaio 2025). Il reato è contestato come accertato in data 30 dicembre 2018. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo con ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 cod. pen. e richiedendo l’emissione di sentenza di non luogo a procedere per essere il reato in contestazione agli imputati estinto per intervenuta prescrizione intervenuta in data 13 febbraio 2024 (secondo la difesa del Toncic) o in data 30 dicembre 2023 (secondo la difesa dell’Ahmetovic). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. Il reato in contestazione agli imputati risulta commesso in data 30 dicembre 2018. Le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. in data 12/12/2024, imp. Polichetti) hanno chiarito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. L’art. 1 della citata l. n. 103/2017 testualmente disponeva che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta pronunciata in data 11 aprile 2023, nella stessa è stato indicato il termine di giorni 70 per il deposito della motivazione (avvenuto nel termine indicato) quindi fino al 20 giugno 2023 e la sentenza di appello è stata pronunciata il 16 gennaio 2025 con la conseguenza che si applica il termine di anni 1 e mesi 6 di sospensione. Ne consegue che il tempo massimo di prescrizione del reato in contestazione, tenuto conto degli eventi interruttivi, è di anni 5, ai quali si devono aggiungere anni 1 e mesi 6 di sospensione così ad assurgere ad anni 6 e mesi 6. Essendo il reato stato commesso il 30 dicembre 2018 il termine di prescrizione dello stesso verrà a decorrere il 30 giugno 2025, con la conseguenza che detto termine non era decorso al momento della pronuncia della sentenza in grado di appello e non è altresì ancora decorso alla data odierna. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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