CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27375/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento inepigrafe indicato, con cui il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato la richiesta diriesame avverso l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misuradell’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Giudice per leindagini preliminari di Gela il 17 gennaio 2006.Secondo il provvisorio atto di incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] è indagato,con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di resistenza a pubblicoufficiale aggravato, per avere posto in essere atti di violenza e minacce di morte,brandendo un martello, nei confronti dei Carabinieri che procedevano aperquisizione domiciliare – nello svolgimento di indagini per il reato di tentatoomicidio contestato a lui contestato - al fine di impedire che gli operantiprocedessero ad ispezione ed eventuale sequestro del suo dispositivo cellulare.2. Il ricorso, proposto per il tramite del difensore di fiducia dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], consta di due motivi, di seguito sintetizzati.2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all’art.393-bis cod. pen. nonché mancanza di gravità indiziaria quanto al delitto diresistenza a pubblico ufficiale ed illogicità motivazionale.La condotta oppositiva del ricorrente è da ritenersi giustificata perché voltaa contrastare atti illegittimi dei pubblici ufficiali, eccedenti i limiti delle loroNon risponde a vero che, una volta eseguita perquisizione ai sensi dell’art.41 TULPS, finalizzata alla ricerca di armi in relazione al reato di omicidio tentato,la polizia avesse intrapreso attività perquirente di iniziativa ai sensi dell’art. 354cod. proc. pen., posto che non è stato redatto un ulteriore verbale,documentativo di tale attività supplementare, né constano i presupposti dellaurgenza e del pericolo di dispersione dei dati rinvenibili nel telefono cellulare, alegittimare una tale attività.L’atto di perquisizione è stato intrapreso in assenza di delega e costituivauna iniziativa autonoma e puramente esplorativa dei pubblici ufficiali, là dove,per essere proporzionato, il sequestro probatorio avrebbe richiesto unamotivazione specifica sul rapporto di pertinenzialità tra dispositivo e reato, conindicazione delle informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati,l’eventuale delimitazione temporale delle comunicazioni da acquisire.[OSCURATO:PERSONA] è incorso in errore di fatto – e la scriminante invocata deve essergliriconosciuta in forma almeno putativa – perché impaurito e convinto che gliagenti non potessero violare, con l’apprensione del suo dispositivo, la suaprivacy.La condotta degli operanti, a detta degli indagati è stata connotata dapazzi» e avrebbero minacciato di fare uso dei propri poteri coercitivi.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, per mancanza delle esigenzecautelari.Il Tribunale non ha considerato l’atteggiamento processuale collaborativo eresipiscente del ricorrente, che si è detto dispiaciuto e ha ammesso di avereagito in preda all’ira, in maniera del tutto impulsiva.In ogni caso, il pericolo di reiterazione, per essere attuale, non può esserededotto solo dalla gravità del reato, né evinto da elementi distanti nel tempo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini inepigrafe riportatiCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Il primo motivo è reiterativo di censure già compiutamente disattesedal Tribunale e comunque manifestamente infondate.Non è in discussione la ricostruzione della condotta ascritta all’indagatonella sua materialità oggettiva, bensì esclusivamente la configurabilitàdell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., invocata dallo stesso almeno informa putativa, sul presupposto di avere ragionevolmente percepito come unsopruso la richiesta di esibizione del proprio telefono cellulare.2.1. In realtà, il Tribunale ha adeguatamente vagliato le deduzionidifensive in merito alla assenza di arbitrarietà della richiesta di esibizione econsegna del dispositivo.La richiesta – non avvenuta nell’ambito della perquisizione finalizzata allaricerca di armi e munizioni ex art. 41 TUPLS – si inscrive nell’alveo delle attivitàdi indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, che la stessa ben può compierein modo parallelo ed integrativo, a norma dell’art. 348, comma 1, cod. proc.pen., essendole consentito svolgere le funzioni indicate dall’art. 55 cod. proc.pen. anche dopo la comunicazione della notizia di reato, al fine di raccogliereogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevolee, a norma del comma 3 dello stesso art. 338, svolgere attività di iniziativaanche dopo l’intervento del pubblico ministero, dovendo prontamente informarnelo stesso.La richiesta di consegna a fini di ispezione di un dispositivo cellulare èriconducibile ad un accertamento relativo a dati ed informazioni contenuti in unsistema informatico, da compiere con urgenza per evitarne la dispersione.In ogni caso, non risulta essere stato disposto alcun sequestro – se non inseguito, ma in relazione al reato di resistenza e non di omicidio tentato - sicchénon appaiono conferenti le deduzioni relative alla assenza di proporzionalità dellamisura ablatoria svolte dalla difesa, in quanto conducente, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senzaalcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventualicriteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv.280838 - 01).2.3. Nella giurisprudenza di legittimità la nozione di atto arbitrario non èunivoca.Ritiene il Collegio che, ai fini dell'applicabilità della scriminante previstadall'art. 393-bis cod. pen., l'arbitrarietà non richieda un "quid pluris" rispettoall'eccesso dalle attribuzioni, sicché, in linea con l'interpretazione offerta dallaCorte costituzionale, con sentenza n. 140 del 1998, la reazione del privato puòdirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo delpubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette,incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito,non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezzadell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno delprivato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 -01).Nella specie, non vi sono elementi che comprovino che la condotta deimilitari operanti sia stata improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione oprepotenza.Il Tribunale, con argomentazioni non illogiche, ha argomentato come nonvi sia prova alcuna che gli operanti abbiano fatto «come i pazzi», come affermatodagli indagati i quali, nel dirsi dispiaciuti e di avere agito in stato di ira, hannofinito con l’ammettere la sussistenza del fatto.Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa sono meramente declinate infatto e non consentite.Di contro, vi è stata una coerente valutazione delle condotte violente eminacciose attuate dal ricorrente e dai suoi familiari per impedire l’accesso aldispositivo.2.3. Se anche fosse stata non legittima la richiesta di ispezione,difetterebbe, a fronte di un atto comunque privo di arbitrarietà nel sensoanzidetto, il presupposto di applicazione della scriminante per la naturadecisamente sproporzionata della reazione.Qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamenteillegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente ocomunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, anorma dell'art. 393-bis cod. pen., la reazione che sia strettamente proporzionataall'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamenteconculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (Sez. 5, n. 2941del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv. 275304 - 01).4. Men che meno la scriminante in discorso può essere invocata in formaputativa.L’art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata suldiritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che puòessere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto,cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprioragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, difronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario delpubblico ufficiale". (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-02;Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri,Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Va evidenziato che, a tali fini, l’errore del privato che può assumererilevanza è solo l’errore sul fatto, e non invece l'errore che si traduca in un erroredi diritto. Non può pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare comearbitrario un atto in realtà legittimo; il privato, a causa dell'errore, deve riteneredi versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbeapplicabile la causa di giustificazione.Come per tutte le cause di giustificazione, di cui si invochi l'applicazione informa putativa, fa carico all’imputato un onere di allegazione, non potendo taleapplicazione basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fattoconcreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte, Sez. 6, n.4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01).Per altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante informa putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'internodelle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie daesaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto edastratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spettaesaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anchetutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concretaincidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un attoarbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 6, n.4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto per il solo fatto chel’indagato si è detto impaurito a fronte della condotta dei pubblici ufficiali, néassume le connotazioni di un errore in fatto il convincimento di poterelegittimamente difendere la propria privacy mediante condotte violente edintimidatorie.4. Da ultimo, il ricorrente non si confronta con la motivazione delprovvedimento impugnato neppure con riguardo alle esigenze cautelari.Le censure proposte al riguardo hanno tenore meramente oppositivo afronte di rilievi logici ed esaustivi .Si è invero osservato che le modalità della condotta, più che il titoloastratto di reato, sono tali da determinare un rischio di recidivanza che non èinterrogatorio, sicchè il tenue presidio cautelare applicato risulta il minimo idoneoa frontegguare le ravvisate esigenze.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]