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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15883/2022

Testo disponibile della fonte

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15 ORDINANZA sul ricorso R.G. 4834/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata -controricorrente - 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4834/2015 Numero sezionale 1720/2022 Numero di raccolta generale 15883/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.1130/15/14, depositata in data 30/06/2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato il diniego del rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Roma, Camera di consiglio del 02 dicembre 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso R.G. 4834/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata -controricorrente - 1 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4834/2015 Numero sezionale 1720/2022 Numero di raccolta generale 15883/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.1130/15/14, depositata in data 30/06/2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 12 /04/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Procuratore generale che conclude per l'estinzione del processo [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato il diniego del rimborso della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali e servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a undici motivi. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso. Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 02 dicembre 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3
Sentenza Cassazione n. 15883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris