CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1987
Cassazione n. 27331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1987 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di BUZZERIO Vito ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116 codice strada (in Fasano il 13/2/2020), con la recidiva nel biennio; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, siccome reiterativi delle doglianze proposto con il gravame alle quali i giudici territoriali hanno dato congrua risposta, valorizzando, quanto all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. elementi di sicura rilevanza per giustificare il ritenuto bisogno di pena (patente di guida mai conseguita, guida di mezzo non revisionato e privo di copertura), laddove le generiche sono state negate alla luce dei precedenti in materia di stupefacenti, valutate come irrilevanti le ammissioni dell'addebito, stante l'evidenza probatoria; che, pertanto, i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La esi ente [OSCURATO:PERSONA]