CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 7/04/2021- dep. 22/04/2021, confermava la sentenza con la quale in data 6/11/2018 il TRIBUNALE di MONZA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Rita a pena di giustizia e al risarcimento dei danni per i reati, riuniti per continuazione, di estorsione aggravata e di lesioni personali, commessi a CONCOREZZO il 19/09/2015, per avere usato violenza e minaccia in confronti di CREA Domenico e di BALDO Isabella, così ottenendo una somma complessiva superiore a 13.000 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 178, 599 e 601 cod. proc. pen. Rileva che: in data 18/05/2020 aveva nominato come difensori di fiducia degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Ismaele BRANCACCIO, attraverso pec inviata da quest'ultimo, con elezione di domicilio nel loro studio e con revoca del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; la trasmissione della nomina via pec era avvenuta in conformità alle linee guida adottate dalla CORTE milanese per l'attuazione del rito cartolare; un funzionario della CORTE di APPELLO di MILANO, sempre a mezzo pec, aveva pure fornito risposta che l'udienza non era stata ancora fissata, e che la nomina sarebbe stata trasmessa alla 3^ sezione penale della CORTE; la citazione per il giudizio di appello era stata notificata al precedente difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ciò aveva comportato la mancata partecipazione dei nuovi difensori di fiducia all'udienza del giudizio di appello, i quali ne avevano appreso l'esito solo dopo la definizione dello stesso, da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: costui, essendosi il processo svolto col rito cartolare, aveva ricevuto la notifica del dispositivo; la verifica ex post aveva fatto constatare che l'atto di nomina degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e BRANCACCIO era stata trasmessa alla 3^ sezione penale della CORTE solo il 22/04/2021, dopo che il giudizio era stato trattato. Sottolinea che già tale anomalia ha determinato una nullità, ma che a essa deve aggiungersi l'omessa notifica all'imputata, poiché la notifica medesima era stata dapprima tentata al domicilio di CONCOREZZO, anziché a quello eletto al momento dell'interrogatorio, e cioè allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], poi non revocato, e quindi consegnato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio tuttavia non era stata operata alcuna elezione di domicilio; con i motivi successivi censura il vizio di motivazione quanto: alla condanna per estorsione, e non invece per esercizio arbitrario delle proprie ragioni; alle ritenute lesioni lesionali, in carenza di una espressa istanza di punizione sul punto; alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; al diniego delle attenuanti generiche. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'accoglimento del primo motivo ricorso, e quindi per l'annullamento con rinvio. 3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nel primo motivo, avendo la difesa compiutamente dimostrato: la trasmissione tempestiva a mezzo pec della nomina dei difensori di fiducia da parte della ricorrente, con elezione di domicilio nel loro studio; l'attestazione che tale comunicazione era pervenuta alla CORTE di APPELLO, tanto da essere seguita dall'assicurazione che essa sarebbe stata trasmessa alla Sezione penale che avrebbe poi trattato il giudizio; l'avviso dato al precedente difensore, che invece era stato revocato per tempo, contestualmente alla nomina dei nuovi; l'annotazione che tale nomina è pervenuta alla CORTE decidente dopo la definizione del giudizio. La sentenza, in quanto colpita da nullità ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla CORTE di APPELLO di MILANO. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per