CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07256/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 709/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2668/2024depositata il 08/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napolirigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia resa dal Tribunale di Napoli n.2280/2023.2. La lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] SanCarlo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/3/2011, inquadrata nel 4° livellosecondo il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche come ballerinasolista con obbligo di fila, aveva agito in giudizio perl’accertamento del suo diritto ad un accantonamento TFRsuperiore a quello operato dalla Fondazione, in ragione delmancato computo, nella base di calcolo, di un «assegnointegrativo aziendale» previsto dalla contrattazione aziendale.3. La Corte territoriale rigettava il gravame assumendo (insintesi): che l’assegno in questione era stato introdotto daaccordo integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso eracorrisposto «per 260 giorni l’anno...in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio», per unimporto fisso «per tutta la durata della sua validità» ed era dettodall’accordo «non valido a nessun effetto retributivo»; che ilsuccessivo accordo integrativo aziendale del 25/11/1997 loaveva esteso a 286 giornate lavorative; che l’erogazione eracessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo aveva sostituito con un premio di risultato,dichiarato espressamente come tale non utile ai fini del TFR; chela contrattazione collettiva nazionale, in modo sostanzialmenteconforme all’art. 2120 c.c., prevedeva che nel TFR eranocomputabili «tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventicarattere continuativo purchè di ammontare determinato».4. Individuata la «questione risolutiva» nella esegesi e nellaidoneità derogatoria della clausola «non è valido a nessun effettoretributivo», la Corte territoriale, dopo aver affermato che laNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026deroga alla base di calcolo di legge era consentita anche alcontratto aziendale, e richiedeva che fosse espressa «in modochiaro ed univoco», affermava che «dovendosi necessariamentericorrere, sia pure nei limiti sopra enunciati della chiarezza edunivocità, ai criteri ermeneutici dei contratti» e quindi, da unlato, alla lettera, dall’altro alla comune intenzione qualeemergente dalla stessa e dall’interpretazione complessiva, allaricerca di una “ratio” «nell’ambito non già di una priorità di unodei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo deimezzi di interpretazione, i quali debbono fondersi edarmonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale».clausola «non può che essere interpretata nel senso di escluderedal concetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale, la voce in oggetto»; che irrilevanteera l’assunto della lavoratrice appellante che il [OSCURATO:PERSONA] vietasse, inosservanza del Protocollo del 1993, al contratto aziendale didisciplinare materie regolate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], posto che«alcuna violazione della ripartizione della competenzacontrattuale è ravvisabile nel caso in esame, dovendosi ribadirela natura non retributiva dell’assegno integrativo....»,costituendo, stante la commisurazione all’effettiva presenza inservizio, «una sorta di indiretto premio di risultato», malgradol’assenza di riferimento a risultati ed obiettivi raggiunti, postoche anche la mera effettiva presenza in servizio assicuravamaggiore produttività.L’assunto della lavoratrice, secondo il quale la clausola andavainterpretata nel contesto prevedente che «L’equivalenteeconomico del presente integrativo aziendale, in relazioneNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni all’anno...», e quindi nel mero sensoche non andasse ad intaccare la retribuzione era disatteso dallaCorte, rimarcandone l’oscurità, ed additando ad evidenzasecondo la congiunzione «e» che le parti avessero inteso«riconoscere valore all’assegno...(ed insieme negare) riflessiulteriori su alcun aspetto retributivo, tra i quali, evidentemente,la retribuzione differita espressa dal tfr».5. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice con6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].7. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del 2003,dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.La denuncia verte sull’assunto che la Corte territoriale,nell’interpretare la clausola nel senso di introdurre una deroganon prevista dal [OSCURATO:PERSONA], non abbia tenuto del fatto che il contrattoaziendale non poteva regolare materie già disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA],quale il TFR, all’art. 43.Il ricorrente osserva che entrambi i [OSCURATO:PERSONA] (1989 e 2003),rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione tutti gli elementi considerati dall’art. 8Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro». Lacontrattazione aziendale non poteva, pertanto, derogare all’art.43 del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda. Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del [OSCURATO:PERSONA]; inconformità a tale disposto, il contratto aziendale aveva annullatoo sostituito tutti i trattamenti economici e le consuetudiniaziendali previgenti non previsti dal [OSCURATO:PERSONA], salva la solaintegrazione del premio di produzione (3° cpv) e nel sancire, poi,nei suoi esatti termini letterali, che «L’equivalente economicodel presente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo» (5° cpv) non altro voleva dire, che l’emolumento nonNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026incideva sulla retribuzione già prevista. A riprova, il 7° cpv., nellostabilire che l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cuii dipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del [OSCURATO:PERSONA], che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tal modo, sarebbe violato anche l’art. 1372 cc.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c., degli artt. 43 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] edell’accordo aziendale. Si contesta, anche in rapporto alleprecitate disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.Sotto il profilo contrattuale aziendale, si lamenta che la Corteterritoriale non abbia considerato che lo stesso contrattoaziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto dai successivi, rimandavain rubrica all’art. 47 del [OSCURATO:PERSONA].3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.4. Il motivo torna sull’interpretazione della clausola diesclusione, contestando che il riscontro nella stessa di unaderoga al regime legale del TFR risponda, tanto più in uncontesto che richiede chiarezza ed univocità, all’esegesiletterale, alla quale, alla luce del principio, doveva attribuirsiNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026valore preminente, rispetto a quella sistemica, indiretta,ausiliaria e meramente suppletiva, presupponente una obiettivaambiguità del testo, come tale per definizione non idonea asoddisfarlo secondo l’art.12. La ricorrente assume inoltre laviolazione dell’art. 1363 c.c. integrata dal carattere apodittico,siccome non sostenuto da alcun argomento logico-giuridico, delriferimento alla disposizione citata che postula l’indicazione diclausola atta a chiarire il significato dell’altra, criterio che laCorte territoriale contraddice interpretando da sola la clausolaspecifica slegandola dal testo complessivo cui appartiene.5. I motivi di ricorso, che per la loro connessione logicogiuridica e per la loro interferenza possono esserecongiuntamente esaminati, sono fondati nei termini che seguono.6. Preliminarmente, priva di fondamento risulta l’eccezionedi inammissibilità del primo motivo del ricorso, fondata sul rilievoche questa Corte non è abilitata ad interpretare direttamente icontratti aziendali, posto che né detto motivo né gli altri duesollecitano tale interpretazione diretta, limitandosi a mostrarecome nella specie i canoni legali dell’ermeneutica contrattuale, lacui violazione è comunque denunciata, e gli stessi princìpi chereggono la materia delle deroghe alla disciplina legale del TFR,non consentissero l’interpretazione isolata dell’accordo aziendale,e tantomeno l’interpretazione avulsa dall’intero contesto dellaclausola di «non validità a nessun effetto retributivo».7. Nel merito, è opportuno premettere che il trattamento difine rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità. Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta diNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022). In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conconseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/202613. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inpejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitiNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA] Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa. Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità. Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:10) Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026una prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47stabilisce: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione eNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026possibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.16. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del [OSCURATO:PERSONA]. Le erogazioni delNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.17. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal [OSCURATO:PERSONA] e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,stabilisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026categoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su tre argomentazioni: i) che gli accordi aziendalipotevano derogare alla contrattazione collettiva nazionale sulpunto; ii) la locuzione dell’accordo aziendale secondo cui “non èvalido a nessun effetto retributivo”, riguardante l’assegnointegrativo aziendale, non poteva che essere interpretata nelsenso di escludere lo stesso dal concetto di retribuzione, intesoquale elemento obbligatorio necessario e non eventuale; iii) nonci sarebbe contrasto col [OSCURATO:PERSONA], perché l’assegno non avrebbenatura retributiva.19. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.20. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agostoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20262013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo. Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).21. Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo. Ed invero: a) già sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in un contestonel quale il diritto vivente richiamato dalla stessa Corteterritoriale richiede una volontà chiara e specifica di esclusione, eanche meno compatibile col tenore testuale della clausola èl’assunto che la clausola esprima una natura non retributivaNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’assegno, che la Corte territoriale trae solo dal carattere siapure indirettamente premiale dell’emolumento, a sua volta trattodalla sua commisurazione alle presenze in servizio effettive; b)nel compiere tale affermazione, la Corte territoriale non siconfronta con l’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] 1989, poi 11 del [OSCURATO:PERSONA] 2003, chedettano la nozione di retribuzione, con riferimento alle vocipreviste da accordi aziendali, richiedendo solo che «sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa»; c)né la Corte di merito si confronta concretamente con l’art. 43del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel porre la base di calcolo del TFR, risultastabilire che «Agli effetti del presente articolo sono compresinella retribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato»; e non faeccezione in mera ragione del carattere premialedell’emolumento, che neppure rientra tra i criteri di esclusioneposti dall’art. 2120 c.c..22. Nemmeno la sentenza impugnata dà contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, quale apparentementevolto ad una sorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere.23. La gravata sentenza va pertanto cassata e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento dellespese anche giudizio di cassazione.Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Trattamento diAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] rapportoCaterina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 709/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2668/2024depositata il 08/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napolirigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia resa dal Tribunale di Napoli n.2280/2023.2. La lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] SanCarlo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/3/2011, inquadrata nel 4° livellosecondo il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche come ballerinasolista con obbligo di fila, aveva agito in giudizio perl’accertamento del suo diritto ad un accantonamento TFRsuperiore a quello operato dalla Fondazione, in ragione delmancato computo, nella base di calcolo, di un «assegnointegrativo aziendale» previsto dalla contrattazione aziendale.3. La Corte territoriale rigettava il gravame assumendo (insintesi): che l’assegno in questione era stato introdotto daaccordo integrativo aziendale del 20/6/1990; che esso eracorrisposto «per 260 giorni l’anno...in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio», per unimporto fisso «per tutta la durata della sua validità» ed era dettodall’accordo «non valido a nessun effetto retributivo»; che ilsuccessivo accordo integrativo aziendale del 25/11/1997 loaveva esteso a 286 giornate lavorative; che l’erogazione eracessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il nuovo accordo aziendale del 11-12/7/2014 lo aveva sostituito con un premio di risultato,dichiarato espressamente come tale non utile ai fini del TFR; chela contrattazione collettiva nazionale, in modo sostanzialmenteconforme all’art. 2120 c.c., prevedeva che nel TFR eranocomputabili «tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventicarattere continuativo purchè di ammontare determinato».4. Individuata la «questione risolutiva» nella esegesi e nellaidoneità derogatoria della clausola «non è valido a nessun effettoretributivo», la Corte territoriale, dopo aver affermato che laNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026deroga alla base di calcolo di legge era consentita anche alcontratto aziendale, e richiedeva che fosse espressa «in modochiaro ed univoco», affermava che «dovendosi necessariamentericorrere, sia pure nei limiti sopra enunciati della chiarezza edunivocità, ai criteri ermeneutici dei contratti» e quindi, da unlato, alla lettera, dall’altro alla comune intenzione qualeemergente dalla stessa e dall’interpretazione complessiva, allaricerca di una “ratio” «nell’ambito non già di una priorità di unodei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo deimezzi di interpretazione, i quali debbono fondersi edarmonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale».clausola «non può che essere interpretata nel senso di escluderedal concetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale, la voce in oggetto»; che irrilevanteera l’assunto della lavoratrice appellante che il [OSCURATO:PERSONA] vietasse, inosservanza del Protocollo del 1993, al contratto aziendale didisciplinare materie regolate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], posto che«alcuna violazione della ripartizione della competenzacontrattuale è ravvisabile nel caso in esame, dovendosi ribadirela natura non retributiva dell’assegno integrativo....»,costituendo, stante la commisurazione all’effettiva presenza inservizio, «una sorta di indiretto premio di risultato», malgradol’assenza di riferimento a risultati ed obiettivi raggiunti, postoche anche la mera effettiva presenza in servizio assicuravamaggiore produttività.L’assunto della lavoratrice, secondo il quale la clausola andavainterpretata nel contesto prevedente che «L’equivalenteeconomico del presente integrativo aziendale, in relazioneNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni all’anno...», e quindi nel mero sensoche non andasse ad intaccare la retribuzione era disatteso dallaCorte, rimarcandone l’oscurità, ed additando ad evidenzasecondo la congiunzione «e» che le parti avessero inteso«riconoscere valore all’assegno...(ed insieme negare) riflessiulteriori su alcun aspetto retributivo, tra i quali, evidentemente,la retribuzione differita espressa dal tfr».5. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice con6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].7. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 11, 43, e 47 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del 2003,dell’art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c.La denuncia verte sull’assunto che la Corte territoriale,nell’interpretare la clausola nel senso di introdurre una deroganon prevista dal [OSCURATO:PERSONA], non abbia tenuto del fatto che il contrattoaziendale non poteva regolare materie già disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA],quale il TFR, all’art. 43.Il ricorrente osserva che entrambi i [OSCURATO:PERSONA] (1989 e 2003),rispettivamente agli artt. 8 e 11, avevano previsto che gliemolumenti previsti dai contratti aziendali facessero parte dellaretribuzione se continuativi e corrispettivi; in tema di TFR, all’art.43, che nella retribuzione utile fossero compresi nellaretribuzione in questione tutti gli elementi considerati dall’art. 8Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026(poi 11) purché di carattere continuativo e di ammontaredeterminato; all’art. 47, che la contrattazione aziendale nonpotesse avere ad oggetto materie ed istituti già definiti in sede dicontrattazione nazionale.L’interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] operata dalla Corte territorialesarebbe viziata dal fatto di non aver considerato che il relativoart. 47, dopo aver premesso che le Parti stipulanti aderivano alProtocollo del 1993, aveva espressamente stabilito, al 5°capoverso, che «la contrattazione aziendale non potrà avere adoggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potràpertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro». Lacontrattazione aziendale non poteva, pertanto, derogare all’art.43 del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che questo, nel dichiarare adesione alProtocollo, assoggettava alla contrattazione nazionale quelladecentrata, attribuendo alla prima il potere di determinare permateria l’ambito dell’intervento normativo della seconda. Lostesso contratto aziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto daisuccessivi, rimandava in rubrica all’art. 47 del [OSCURATO:PERSONA]; inconformità a tale disposto, il contratto aziendale aveva annullatoo sostituito tutti i trattamenti economici e le consuetudiniaziendali previgenti non previsti dal [OSCURATO:PERSONA], salva la solaintegrazione del premio di produzione (3° cpv) e nel sancire, poi,nei suoi esatti termini letterali, che «L’equivalente economicodel presente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo» (5° cpv) non altro voleva dire, che l’emolumento nonNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026incideva sulla retribuzione già prevista. A riprova, il 7° cpv., nellostabilire che l’assegno «...viene corrisposto per le giornate in cuii dipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa...» attuava la delega sancita dall’art. 11,co.2 del [OSCURATO:PERSONA], che consentiva alla contrattazione aziendale diprevedere elementi integrativi della retribuzionecorrisposti...«...al lavoratore in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa».In tal modo, sarebbe violato anche l’art. 1372 cc.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 2120, co.2, c.c., degli artt. 43 e 47 del [OSCURATO:PERSONA] edell’accordo aziendale. Si contesta, anche in rapporto alleprecitate disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], che la pretesa clausola diesclusione risponda ai princìpi di chiarezza e non equivocitàprescritti dal diritto vivente.Sotto il profilo contrattuale aziendale, si lamenta che la Corteterritoriale non abbia considerato che lo stesso contrattoaziendale del 20/6/1990, in ciò seguìto dai successivi, rimandavain rubrica all’art. 47 del [OSCURATO:PERSONA].3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con gli artt.2120 c.c. e 12 delle preleggi.4. Il motivo torna sull’interpretazione della clausola diesclusione, contestando che il riscontro nella stessa di unaderoga al regime legale del TFR risponda, tanto più in uncontesto che richiede chiarezza ed univocità, all’esegesiletterale, alla quale, alla luce del principio, doveva attribuirsiNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026valore preminente, rispetto a quella sistemica, indiretta,ausiliaria e meramente suppletiva, presupponente una obiettivaambiguità del testo, come tale per definizione non idonea asoddisfarlo secondo l’art.12. La ricorrente assume inoltre laviolazione dell’art. 1363 c.c. integrata dal carattere apodittico,siccome non sostenuto da alcun argomento logico-giuridico, delriferimento alla disposizione citata che postula l’indicazione diclausola atta a chiarire il significato dell’altra, criterio che laCorte territoriale contraddice interpretando da sola la clausolaspecifica slegandola dal testo complessivo cui appartiene.5. I motivi di ricorso, che per la loro connessione logicogiuridica e per la loro interferenza possono esserecongiuntamente esaminati, sono fondati nei termini che seguono.6. Preliminarmente, priva di fondamento risulta l’eccezionedi inammissibilità del primo motivo del ricorso, fondata sul rilievoche questa Corte non è abilitata ad interpretare direttamente icontratti aziendali, posto che né detto motivo né gli altri duesollecitano tale interpretazione diretta, limitandosi a mostrarecome nella specie i canoni legali dell’ermeneutica contrattuale, lacui violazione è comunque denunciata, e gli stessi princìpi chereggono la materia delle deroghe alla disciplina legale del TFR,non consentissero l’interpretazione isolata dell’accordo aziendale,e tantomeno l’interpretazione avulsa dall’intero contesto dellaclausola di «non validità a nessun effetto retributivo».7. Nel merito, è opportuno premettere che il trattamento difine rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, adifferenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitivitàregolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativicompensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dalsuddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali deltutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computareai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gliemolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo oconnessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n.15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n.12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591del 2014; n. 29440 del 2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolodel trattamento di fine rapporto, che include nella relativa basedi computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo dell'art. 2120 c.c. per l'indennità di anzianità. Nerestano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si tratta diNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativia prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo,anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Alfine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamenteda quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i qualinon vige un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensisiano erogati con frequenza e con carattere di corrispettivitàrispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne lacorresponsione "a titolo occasionale" (così Cass. n. 18680 del2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando una autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorsocircolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti icanoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmentedefiniti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando ilsignificato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022). In materia dicontrattazione collettiva, infatti, al fine di ricostruire la comuneintenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuitarilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che lanatura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, ilparticolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali,non necessariamente coincidente con quello comune e, daultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti cherendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteriermeneutici che tenga conto della specificità della materia, conconseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).Numero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/202613. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).14. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio diautonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessidisciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge,prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n.1759). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anchenell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007,n. 19351), sicché, in virtù del principio di autonomia negozialestabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possonoprorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche inpejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisitiNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamentodeteriore in ragione della posteriore normativa di eguale odiverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).15. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA] Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaretribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto per illivello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodici dianzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità di contingenza.Le indennità previste dal presente contratto o da particolariaccordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa. Nonsono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione leindennità corrisposte da parte della Fondazione al lavoratore atitolo di rimborso spese o di liberalità. Sono elementi aggiuntividella retribuzione: 1) il compenso per eventuale lavorostraordinario, notturno e festivo; 2) le eventuali indennitàod incarichi; 3) la tredicesima mensilità, la quattordicesimamensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per:- 122 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed itersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e glioperai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:10) Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026una prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni dianno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47stabilisce: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione eNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026possibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale econtrattuale e avranno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del particolare trattamento contributivo previstodalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràavere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livellonazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le qualiil contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchésulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.16. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del [OSCURATO:PERSONA]. Le erogazioni delNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3 3^ cpvdispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.17. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal [OSCURATO:PERSONA] e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv., viene sancito che: «L’unica deroga concordata èquella che riflette la corresponsione della forfettizzazione dellequattro ore domenicali per il lavoro a turni che rimaneconsolidata, per il personale in servizio alla data del 30 Giugno1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi,stabilisce che «L’equivalente economico del presente integrativoaziendale individua che, in relazione all’inquadramentoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026categoriale e all’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260giorni l’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7°cpv., si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusione delleesenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».18. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su tre argomentazioni: i) che gli accordi aziendalipotevano derogare alla contrattazione collettiva nazionale sulpunto; ii) la locuzione dell’accordo aziendale secondo cui “non èvalido a nessun effetto retributivo”, riguardante l’assegnointegrativo aziendale, non poteva che essere interpretata nelsenso di escludere lo stesso dal concetto di retribuzione, intesoquale elemento obbligatorio necessario e non eventuale; iii) nonci sarebbe contrasto col [OSCURATO:PERSONA], perché l’assegno non avrebbenatura retributiva.19. A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica della interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.20. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agostoNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/20262013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850), è anche veroche esso non è necessariamente decisivo ai fini dellaricostruzione dell'accordo. Ciò perché il significato delledichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delleparole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testualied extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criteriodi buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo“scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173).Dall’altro lato, va evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli dicontrattazione (nazionale e decentrata), la ricerca della effettivavolontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso ilcoordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive,aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenzache i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono,rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione deidiversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambito territoriale(cfr. Cass. n. 5651/2021).21. Entrambe le valutazioni non sono compiute in modoadeguato nel caso de quo. Ed invero: a) già sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in un contestonel quale il diritto vivente richiamato dalla stessa Corteterritoriale richiede una volontà chiara e specifica di esclusione, eanche meno compatibile col tenore testuale della clausola èl’assunto che la clausola esprima una natura non retributivaNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’assegno, che la Corte territoriale trae solo dal carattere siapure indirettamente premiale dell’emolumento, a sua volta trattodalla sua commisurazione alle presenze in servizio effettive; b)nel compiere tale affermazione, la Corte territoriale non siconfronta con l’art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] 1989, poi 11 del [OSCURATO:PERSONA] 2003, chedettano la nozione di retribuzione, con riferimento alle vocipreviste da accordi aziendali, richiedendo solo che «sianocorrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa»; c)né la Corte di merito si confronta concretamente con l’art. 43del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel porre la base di calcolo del TFR, risultastabilire che «Agli effetti del presente articolo sono compresinella retribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato»; e non faeccezione in mera ragione del carattere premialedell’emolumento, che neppure rientra tra i criteri di esclusioneposti dall’art. 2120 c.c..22. Nemmeno la sentenza impugnata dà contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, quale apparentementevolto ad una sorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere.23. La gravata sentenza va pertanto cassata e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento dellespese anche giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MNumero registro generale 709/2025Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 7256/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]