CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdtø-avvio-a44e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SCIALLO Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 08/04/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 Il conskieke estensore Il Presidente