CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1978
Cassazione n. 11355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1978 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 154 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, dove è stata esaminata la tesi difensiva e le censure di merito con argomenti non manifestamente illogici o altrimenti viziati; nonché sul trattamento sanzionatorio, là dove si evidenziano elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e si considera "congruo" l'aumento per la continuazione, in ragione del reato satellite "aggravato"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2