CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Latina il 24 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo di furto pluriaggravato, fatto commesso il 10 settembre 2020, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione motivo quanto al trattamento sanzionatorio: sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia quanto alla pena, che si stima essere eccessiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il complessivo trattamento punitivo benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, senza puntualmente confrontarsi con la motivazione che si rinviene alle pp. 6-7 della sentenza impugnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il ConsiglT estensore [OSCURATO:PERSONA] enci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] /CUL