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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08854/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano l'11 febbrai&n'h parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giugno 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago la valutazione compiuta dai Giudici di merito, sorretta invece da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla attività di osservazione della P.G., sulla quantità di sostanza stupefacente detenuta e occultata nonchè sul bilancino di precisione rinvenuto (pagina n. 4 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano l'11 febbrai&n'h parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giugno 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago la valutazione compiuta dai Giudici di merito, sorretta invece da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla attività di osservazione della P.G., sulla quantità di sostanza stupefacente detenuta e occultata nonchè sul bilancino di precisione rinvenuto (pagina n. 4 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 di
Sentenza Cassazione n. 08854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris