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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08210/2024

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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica, è perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1.86 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica, è perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1.86 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 08210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris