CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2978-2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ a vv . Salvatore FALZONE , presso il cui studio è elettivamente domiciliata (pec: ) ; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria– notifica atti prodromici-cartelle di pagamento – [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5288/03/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della SICILIA, depositata in data19 /0 6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del10 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugn ò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29176201900008211 notificatale in data 15/10/2019, limitatamente ai crediti di natura erariale, deducendo l’irregolare notifica delle prodromiche sei cartelle di pagamento n. 29120170008933033000, n. 29120170012630183000, n. 29120180013247307000, n. 29120190000526506, n. 29120190005047013000, n. 29120190005047114000, n. 29120190008183234000, n. 89117014529198005000 n. 9118014486160006000. 1.1. La CTP di Agrigento rigettòil ricorso ritenendo regolarmente notificate sia il preavviso di iscrizione ipotecaria che le prodromiche cartelle. 1.2. L’appello proposto dalla società contribuente venne rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata. 1.2. Secondo i giudici di appello lanotifica dell’atto impugnato era regolare in quanto «avvenuta a mezzo pec e […] documentata con le ricevute di accettazione e consegna» ed in ogni caso, essendo stato regolarmente e tempestivamente impugnato, ogni eventuale irregolarità della sua notificazione doveva considerarsi sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. Quanto alle cartelle di pagamento, si legge nell’impugnata sentenza che « come documentato sia dall’agente di riscossione che dall’ente impositore ( relativamente alle due comunicazioni di presa in carico ) tali atti sono stati ritualmente e correttamente notificati. Peraltro nessuna specifica contestazione è stata fatta sulla notifica delle singole cartelle se non l’espressione che “le cartelle non sono state notificate nelle forme di legge.” ». In relazione almotivo con cui l’appellante aveva dedotto ildifetto di motivazione dell’atto impugnato, si legge ancora che «a prescindere che, si tratta di un atto riscossivo notificato alla società contribuente, alla quale sono stati notificati gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento, nell ’ atto impugnato vi sono i dettagli dell ’ intero debito; si fa riferimento ad ogni singola cartella nonché ai due avvisi di accertamento esecutivi notificati, da cui si evincono tutte le somme dovute distinte per tipologia del debito, interessi, sanzioni, con descrizione dell’anno di riferimento, debito residuo scaduto, interessi di mora, aggio, compensi di riscossione. Con riferimento al calcolo degli interessi di mora, nella prima pagina, v'è il dettaglio degli addebiti con la descrizione delle somme iscritte a ruolo e degli importi dovuti sia per imposta, sanzioni, interessi, recuperospese di notifica ed in calce alla prima pagina è riportato: “gli interessi di mora evidenziati risultano calcolati alla data del 24.09.2019. Dal giorno successivo e fino alla data dell'integrale pagamento potranno maturare a suo carico ulteriori interessi di mora pari allo 0,0135 % giornaliero (D.D. 17 luglio2012)”. Inoltre, nelle successive pagine vengono indicati gli elementi rilevanti delle cartelle di pagamento con gli interessi già iscritti a ruolo dall'[OSCURATO:PERSONA] a seguito del mancato pagamento dell'imposta nonché con la specificazione degli interessi di mora successivi alla notifica della cartella e fino al 24.09.2019 giorno della redazione della comunicazione opposta. Tanto è sufficiente a ritenere ampiamente motivato l’avviso impugnato. Privi di pregio giuridico sono, infine, gli ultimi due motivi riferiti alla violazione del principio della tipicità delle forme della riscossione e della decadenza del potere di riscuotere le somme, essendo fondati sul semplice presupposto della mancata notifica delle cartelle (circostanza non provata)». 2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi cui replica l’intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente premesso che tutti i motivi di ricorso sono dedotti ai sensi del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e, sotto tale profilo, pur potendosi prescindere dal rilevarne l’inammissibilità per la commistione dei vizi denunziati, potendosi, dalle argomentazioni svolte nel ricorso, scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio (cfr. Cass.n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015), deve però dichiararsi l’inammissibilità della deduzione del vizio logico di motivazione in quanto, come correttamente eccepito dalla controricorrente, proposto in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., ora 360, quarto comma, cod. proc. civ., vertendosi nella specie in ipotesi di doppia pronuncia di merito conforme in relazione atutte le questioni dedotte nei motivi di ricorso, peraltro senza che la ricorrente abbia assolto l’onere di indicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura proposta (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, n. 5528 del 2014 e, più recentemente, Cass. n. 5947 del 2023). 2. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la « violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 stante la nullità e/o insistenza giuridica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione e falsa applicazione dell’iter prescritto dal d.m. n. 68/2005 che prevede l’invio dell’originale digitale di un documento giuridicamente valido e non della copia informatica del documento cartaceo privo dell’attestazione di conformità che deve essere apposta da soggetti all’uopo abilitati, poiché la pec di invio non contiene la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario, il certificato di firma digitale del gestore di pec, il certificato di firma digitale del notificante e non offre la certezza legale della conoscibilità degli atti trasmessi, oltre alla nullità e/o inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata a seguito della notifica effettuata via p.e.c. (posta elettronica certificata) in violazione dell’art. 26 comma 2 del dpr 602/73 e degli artt. 20, comma 2, e 71 del d.lgs 82/2005». 2.1. Sostiene al riguardo che non le era stato notificato il documento informatico ma la copia informatica del documento cartaceo , priva dell’attestazione di conformità, come emergeva dalla «fotocopia della [OSCURATO:PERSONA] di Ipoteca impugnata» in cui «non è presente alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale». Sostiene, inoltre, che «la presunta ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC dell’atto impugnato, non è avvalorata da nessun ulteriore elemento che ne possa attestare l’autenticità e la corrispondenza all’identificativo del messaggio, divenendo così delle semplici scritture prive di ogni valenza probatoria. Inoltre, come questa On.le Corte avrà modo di accertare, è palese la nullità e la non corrispondenza all’originale della ricevuta di accettazione e avvenuta consegna, in quanto quelle prodotte in giudizio dall’ Agente della Riscossione sono prive dell’attestazione di conformità all’originale, a nulla rilevando il semplice timbro apposto dall’ Agente della riscossione, fermo restando che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA], oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di S.p.a. e quindi di società di capitali, non può attestare la conformità di un documento, tra l’altro proveniente da un altro soggetto, il gestore della posta elettronica certificata, unico soggetto abilitato ad attestare la conformità di un proprio atto di parte». 2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto, allegato o comunque localizzato tra gli atti del giudizio di merito i documenti cui ha fatto riferimento nel motivo (cfr. Cass., Sez. U, n. 22986/2024, in motivazione), così impedendo a questa Corte la verifica della fondatezza della censura proposta. 2.3. Il motivo è, inoltre, inammissibile perché diretta a censurare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla regolarità della notifica dell’atto impugnato, effettuata esaminando la documentazione presente agli atti del giudizio da cui risultava che la stessa era « avvenuta a mezzo pec e[…] documentata con le ricevute di accettazione e consegna». 2.4. Pertanto, è ben evidente che con il motivo in esame la ricorrente, sotto lo schermo del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in realtà pone in discussione il predetto accertamento, sicché la censura trasmoda nella revisione della quaestio facti, richiedendo inammissibilmente a questo Giudice di legittimità l’esercizio di poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 3965/2017, Cass. n. 6035/2018). 2.5. Un ulteriore, ma di per sé decisivo, profilo di inammissibilità del motivo in esame è l’omessa censura della statuizione d’appello di intervenuta sanatoria del dedotto (ma insussistente) vizio di notifica dell’atto impugnato per avere raggiunto lo scopo cui era destinato, ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. 2.6. Va, infine, rilevata l’inammissibilità della questione posta nel motivo in esame con riferimento all’estensione del formato del documento trasmesso digitalmente, in “.pdf” anziché in “.p7m”, trattandosi di questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che la ricorrente non ha dimostrato di aver proposto nell’originario ricorso e riproposto nel giudizio di appello. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 n. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 -dpr. n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle cartelle di pagamento n° 29120170008933033000; n° 29120170012630183000; n° 29120180013247307000; n° 29120190000526506; n° 29120190005047013000; n° 29120190005047114000; n° 29120190008183234000; n. 89117014529198005000; n. 89118014486160006000, da imputare all’ agente della riscossione e violazione dell’art. 60 co 1 lett. b bis d.p.r. 600/73 e 138, 139 e 145 c.p.c.». 3.1. Sostiene «[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, infatti, e nel proprio domicilio fiscale le cartelle di pagamento non sono state notificate nelle forme previste dalla legge, né tanto meno nella residenza del rappresentante legale della Società». 3.2. Il motivo è inammissibile sia perché generico, non avendo specificato la ricorrente le erronee modalità di notificazione attuate dall’agente della riscossione e la non corrispondenza con le disposizioni censurate, sia perché la ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso, di allegare allo stesso e nemmeno di localizzare negli atti del giudizio di merito, la documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento cui ha fatto riferimento nel ricorso. 3.3. Invero, la verifica della fondatezza della dedotta irregolarità della notificazione delle predette cartelle presuppone la riproduzione nel corpo del ricorso quanto meno del contenuto della relata di notifica, o al meno l a sua allegazione al ricorso o l’esatta localizzazione negli atti del giudizio di merito, che invece manca. 3.4. Richiamando quanto recentemente affermato da Cass., Sez. U, n. 22986/2024 (in motivazione, par. 3), l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte sulla cosiddetta autosufficienza o autonomia del ricorso per cassazione (Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950; Cass. S.U. 30 novembre 2022 n. 35305; Cass. 26 giugno 2024 n. 17670; Cass. 25 giugno 2024 n. 17445; Cass. 21 giugno 2024 n. 17183; Cass. 16 maggio 2024 n. 13565; Cass. 10 maggio 2024 n. 12906; Cass. 29 aprile 2024 n. 11362) è nel senso che ««la «specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti, già richiesta dal testo previgente dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., va letta alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che ha ritenuto il requisito formale compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. È stato, di conseguenza, affermato che se, da un lato, la «specifica indicazione» non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso» (così Cass. S.U. n. 8950/2022), dall’altro sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto nonché la produzione o l’indicazione della esatta collocazione dello stesso nel fascicolo processuale. Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato a consentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenuto della doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e, pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del 28 settembre 2021, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale, assicurando nello stesso tempo la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 75, 78, 104 e 105 della motivazione)»». 4. Con il terzo motivodeduce la «violazione dell’art. 360 n. 3) e 5) per non aver ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi relativi alla illegittimità' dell'atto impugnato, per illegittima decorrenza degli interessi di mora ed aggio e mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi». 4.1. Lamenta la ricorrente che le cartelle di pagamento asseritamente notificate sono illegittime in quanto,oltre a non essere state notificate nei modi e nelle forme previste dalla legge, comportano una ingiusta decorrenza degli interessi di mora e dell’aggio non dovuti dalla società ricorrente. 5. Con il quarto motivo deduce la «violazione dell’art. 360 n. 3) e 5) per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.212/2000, per illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa motivazione e per mancata chiarezza». 5.1. Sostiene la ricorrente che «stante l’inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle, atti presupposti alla Comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, per i motivi in narrativa spiegati, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di seconde cure, nessuna motivazione può essere rinvenuta nell’atto impugnato». 6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 n. 3) e 5) per non aver ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi relativi alla illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione del principio della tipicità delle forme della riscossione e per decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste». 6.1. Sostiene la ricorrente che «La mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti alla Comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, unitamente alle superiori considerazioni, comportano per ovvia conseguenza la totale decadenza dell'Amm.ne Finanziaria dalla Riscossione delle somme richieste mediante le cartelle di pagamento» impugnate, «Conseguentemente anche la comunicazione preventiva di ipoteca n° 29176201900008211 impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento sopra indicate è illegittima e doveva essere annullata». 7. I motivi sono inammissibili, il terzo motivo peraltro assorbito dal rigetto del secondo motivo di ricorso, conseguendone il passaggio in giudicato della statuizione d’appello di regolarità della notifica di quelle cartelle. 7.1. L’inammissibilità dei motivi discende dal rilievo che tutti muov ono dal presupposto, all’evidenza insussistente, dell’irregolare notifica delle cartelle impugnate,e, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso , anche dal rilievo che gli stessi sono privi di specificità per mancata riproduzione nel ricorso, o allegazione o localizzazione della comunicazione preventiva di ipoteca (Cass., Sez. U, n. 22986/2024, citata in precedenza). 8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’importo di 10.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen