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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 02546/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23580/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1418/2024 depositata il 05/08/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre per sei mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], contro la sentenza del 31 luglio 2024 con cui la Corte d’Appello di Firenze ha così deciso: «definitivamente pronunciando … sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sas …:

1. accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il saldo di apertura di credito n. 4170 (divenuto poi n.1366088) alla data del 17.7.2015 a debito per [OSCURATO:PERSONA] sas per complessivi euro 67952,65 …;

2. dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello incidentale…».

2. ― [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c..

4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.

Primo motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e artt. 112, 113 e 132 n.4 cpc, motivazione apparente, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe rinviato per relationem alle argomentazioni addotte dal Giudice di primo grado senza procedere all’analisi delle avverse allegazioni difensive; Secondo motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, circa la prescrizione dei crediti, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe preso in considerazione né la natura delle rimesse intervenute né, ove queste fossero state considerate solutorie, l’eventuale superamento o meno del limite del fido.

Terzo motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, inammissibilità della richiesta di restituzione, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione delle somme dalla stessa avanzata su conto corrente in essere.

Quarto motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, 345 c.p.c., poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. una consulenza di parte prodotta solo nel grado di appello.

Quinto motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, circa i contratti di prestito d’uso in oro, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che le domande avanzate in relazione ai contratti di prestito d’uso in oro non fossero stati oggetto di contraddittorio tra le parti.

Sesto motivo.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., circa il richiesto risarcimento dei danni, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto non provato il danno e il nesso di causalità relativi alle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente stessa nei precedenti gradi di giudizio.

6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata.

Il ricorso è dunque inammissibile.

6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.

4. ― Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso manca di una parte comprensibilmente dedicata alla esposizione dei fatti di causa, secondo quanto prescrive l’articolo 366, numero 3, c.p.c., ossia, come ripete la giurisprudenza della S.C., una narrazione dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, esposti in quanto rilevanti per la decisione di legittimità.

Vanno narrate dunque, sia pur pur con adeguata sintesi, le domande introduttive, rese comprensibili attraverso la menzione, ovviamente, della o delle causae petendi che le sostengono, le vicende del primo grado, ed in particolare il contenuto della sentenza del tribunale, senza il quale la stessa comprensione dello svolgimento dell’appello risulta impossibile, le vicende del grado d’appello e la relativa decisione: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso.

Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2014, n. 11308): è fondamentale rimarcare che tale mancanza – come hanno chiarito le S.U. nella citata decisione – «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione», principio essenziale per il funzionamento del giudizio di legittimità.

Dunque occorre un apposito paragrafo-capitolo-sezione, o quello che sia, del ricorso, specificamente dedicato allo svolgimento del processo, con le caratteristiche ed il contenuto cui si è accennato: il che è del resto quanto emerge dal noto protocollo intercorso tra l’Avvocatura e la Corte di cassazione.

Nel caso di specie, la vicenda oggetto del contendere, alla lettura della parte del ricorso dedicata alla «esposizione in fatto» (pagine 3 e seguenti del ricorso), risulta essere totalmente incomprensibile.

Basti dire che detta esposizione si apre con la letterale trascrizione delle seguenti conclusioni: «Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Arezzo, Sezione civile, Giudice designato, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinta, in via istruttoria ordinare ex art. 210 c.p.c. all’istituto di credito la produzione di tutta la documentazione inerente il rapporto di conto corrente n. 4170 (poi 1366088) perché mai consegnata alla correntista [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. anche ai fini della eventuale espletanda CTU; nel merito accertata la ricorrenza della fattispecie di anatocismo applicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. (già [OSCURATO:SOCIETA].) dichiararne la nullità, inefficacia e/o comunque l’annullabilità, ove pattuita e/o sottoscritta la relativa clausola contrattuale e per l’effetto condannare l’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite quantificate sin da ora nella misura di € 8.447,76 e/o in quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di CTU; nel merito accertata la violazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. ed il superamento del tasso soglia di usura, dichiarare la nullità della relativa clausola e quindi non dovuti gli interessi indebitamente percepiti da [OSCURATO:SOCIETA]. con condanna al pagamento per l’importo di € 88.541,25 con conseguente ricalcolo dei medesimi ed applicazione del tasso previsto dall’art. 117 TUB.; condannare altresì l’istituto di credito accertato l’inadempimento contrattuale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il danno emergente subito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. costretta a contrarre nuove obbligazioni con altro istituto bancario a causa della mancata liquidità dovuta alla indebita sottrazione di somme causata dall’applicazione di tasso d’interesse usurario e della capitalizzazione degli interessi al risarcimento del danno nella misura indeterminabile ma sin da ora potenzialmente quantificata in € 499.713,86 e/o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia e/o comunque secondo equità».

Ora, qui, e nella successiva narrazione, non è detto neppure a quando risalga tale contratto di conto corrente, né quali caratteristiche avesse, in particolare se affidato o meno, se aperto o meno, perché si versasse in ipotesi di anatocismo vietato, quale fosse il tasso praticato e attraverso quale ragionamento si arrivasse a reputare superato il tasso-soglia, quale il rapporto instaurato con altra non meglio precisato istituto di credito, quali i calcoli tali da condurre alle indicate somme.

Dopodiché, ad un dato momento, a pagina 7 del ricorso viene riferito che «il Giudice istruttore integrava il quesito precedentemente formulato CTU disponendo che le operazioni di consulenza avessero ad oggetto anche i contratti di prestito di uso in oro»: ma che cosa abbiano a che fare detti contratti, dei quali non si sa assolutamente nulla, con la controversia nata con essenziale finalità di rideterminazione del saldo di un conto corrente non è punto spiegato, neppure in modo generico.

A pagina 8 si apprende dell’espletamento di prove testimoniali: da chi dedotte e su quali circostanze non è dato sapere.

È poi trascritto il dispositivo della sentenza del Tribunale, senza un benché minimo cenno alle ragioni di esso.

I motivi d’appello, di seguito, sono riassunti così: «1.

Violazione dell’art. 115 cpc ed abnormità dell’importo oggetto di accertamento;

2. Violazione dell’art. 115 cpc in relazione all’usura, erroneamente rilevata dal Giudice di prime cure;

3. Sulle spese del giudizio»: il che all’evidenza equivale a non aver detto assolutamente nulla.

Insomma, la narrazione della vicenda non consente affatto alla Corte di cassazione di scrutinare i motivi sulla base di una reale comprensione della vicenda.

Ed è il caso di aggiungere ― quantunque la cosa non abbia in effetti rilievo, visto che lo svolgimento del processo non può essere effettuato attraverso l’esame dei motivi ― che la vicenda sostanziale e processuale è sostanzialmente incomprensibile anche dopo la lettura dei motivi.

L’unico modo di pervenire ad una reale comprensione della vicenda consisterebbe nel mettere da parte il ricorso e partire dalla lettura della citazione introduttiva e degli atti successivi: il che però esula totalmente non solo dai doveri, ma anche dai poteri della Corte di cassazione.

6.2. ― Null'altro occorre aggiungere, considerato che la ricorrente, dopo aver chiesto la fissazione dell'adunanza ai sensi dell'articolo 380 bisc.p.c., non ha depositato memoria e, dunque, non ha replicato al contenuto della proposta di definizione accelerata.

7. ― Le spese seguono la soccombenza.

Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c..

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23580/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1418/2024 depositata il 05/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre per sei mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], contro la sentenza del 31 luglio 2024 con cui la Corte d’Appello di Firenze ha così deciso: «definitivamente pronunciando … sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sas …: 1. accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il saldo di apertura di credito n. 4170 (divenuto poi n.1366088) alla data del 17.7.2015 a debito per [OSCURATO:PERSONA] sas per complessivi euro 67952,65 …; 2. dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello incidentale…». 2. ― [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e artt. 112, 113 e 132 n.4 cpc, motivazione apparente, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe rinviato per relationem alle argomentazioni addotte dal Giudice di primo grado senza procedere all’analisi delle avverse allegazioni difensive; Secondo motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, circa la prescrizione dei crediti, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe preso in considerazione né la natura delle rimesse intervenute né, ove queste fossero state considerate solutorie, l’eventuale superamento o meno del limite del fido. Terzo motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, inammissibilità della richiesta di restituzione, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione delle somme dalla stessa avanzata su conto corrente in essere. Quarto motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, 345 c.p.c., poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. una consulenza di parte prodotta solo nel grado di appello. Quinto motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, circa i contratti di prestito d’uso in oro, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto che le domande avanzate in relazione ai contratti di prestito d’uso in oro non fossero stati oggetto di contraddittorio tra le parti. Sesto motivo. Violazione dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., circa il richiesto risarcimento dei danni, poiché, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto non provato il danno e il nesso di causalità relativi alle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente stessa nei precedenti gradi di giudizio. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile. 6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore. 4. ― Il ricorso è inammissibile. Il ricorso manca di una parte comprensibilmente dedicata alla esposizione dei fatti di causa, secondo quanto prescrive l’articolo 366, numero 3, c.p.c., ossia, come ripete la giurisprudenza della S.C., una narrazione dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, esposti in quanto rilevanti per la decisione di legittimità. Vanno narrate dunque, sia pur pur con adeguata sintesi, le domande introduttive, rese comprensibili attraverso la menzione, ovviamente, della o delle causae petendi che le sostengono, le vicende del primo grado, ed in particolare il contenuto della sentenza del tribunale, senza il quale la stessa comprensione dello svolgimento dell’appello risulta impossibile, le vicende del grado d’appello e la relativa decisione: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): è fondamentale rimarcare che tale mancanza – come hanno chiarito le S.U. nella citata decisione – «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione», principio essenziale per il funzionamento del giudizio di legittimità. Dunque occorre un apposito paragrafo-capitolo-sezione, o quello che sia, del ricorso, specificamente dedicato allo svolgimento del processo, con le caratteristiche ed il contenuto cui si è accennato: il che è del resto quanto emerge dal noto protocollo intercorso tra l’Avvocatura e la Corte di cassazione. Nel caso di specie, la vicenda oggetto del contendere, alla lettura della parte del ricorso dedicata alla «esposizione in fatto» (pagine 3 e seguenti del ricorso), risulta essere totalmente incomprensibile. Basti dire che detta esposizione si apre con la letterale trascrizione delle seguenti conclusioni: «Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Arezzo, Sezione civile, Giudice designato, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinta, in via istruttoria ordinare ex art. 210 c.p.c. all’istituto di credito la produzione di tutta la documentazione inerente il rapporto di conto corrente n. 4170 (poi 1366088) perché mai consegnata alla correntista [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. anche ai fini della eventuale espletanda CTU; nel merito accertata la ricorrenza della fattispecie di anatocismo applicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. (già [OSCURATO:SOCIETA].) dichiararne la nullità, inefficacia e/o comunque l’annullabilità, ove pattuita e/o sottoscritta la relativa clausola contrattuale e per l’effetto condannare l’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite quantificate sin da ora nella misura di € 8.447,76 e/o in quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di CTU; nel merito accertata la violazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. ed il superamento del tasso soglia di usura, dichiarare la nullità della relativa clausola e quindi non dovuti gli interessi indebitamente percepiti da [OSCURATO:SOCIETA]. con condanna al pagamento per l’importo di € 88.541,25 con conseguente ricalcolo dei medesimi ed applicazione del tasso previsto dall’art. 117 TUB.; condannare altresì l’istituto di credito accertato l’inadempimento contrattuale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il danno emergente subito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. costretta a contrarre nuove obbligazioni con altro istituto bancario a causa della mancata liquidità dovuta alla indebita sottrazione di somme causata dall’applicazione di tasso d’interesse usurario e della capitalizzazione degli interessi al risarcimento del danno nella misura indeterminabile ma sin da ora potenzialmente quantificata in € 499.713,86 e/o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia e/o comunque secondo equità». Ora, qui, e nella successiva narrazione, non è detto neppure a quando risalga tale contratto di conto corrente, né quali caratteristiche avesse, in particolare se affidato o meno, se aperto o meno, perché si versasse in ipotesi di anatocismo vietato, quale fosse il tasso praticato e attraverso quale ragionamento si arrivasse a reputare superato il tasso-soglia, quale il rapporto instaurato con altra non meglio precisato istituto di credito, quali i calcoli tali da condurre alle indicate somme. Dopodiché, ad un dato momento, a pagina 7 del ricorso viene riferito che «il Giudice istruttore integrava il quesito precedentemente formulato CTU disponendo che le operazioni di consulenza avessero ad oggetto anche i contratti di prestito di uso in oro»: ma che cosa abbiano a che fare detti contratti, dei quali non si sa assolutamente nulla, con la controversia nata con essenziale finalità di rideterminazione del saldo di un conto corrente non è punto spiegato, neppure in modo generico. A pagina 8 si apprende dell’espletamento di prove testimoniali: da chi dedotte e su quali circostanze non è dato sapere. È poi trascritto il dispositivo della sentenza del Tribunale, senza un benché minimo cenno alle ragioni di esso. I motivi d’appello, di seguito, sono riassunti così: «1. Violazione dell’art. 115 cpc ed abnormità dell’importo oggetto di accertamento; 2. Violazione dell’art. 115 cpc in relazione all’usura, erroneamente rilevata dal Giudice di prime cure; 3. Sulle spese del giudizio»: il che all’evidenza equivale a non aver detto assolutamente nulla. Insomma, la narrazione della vicenda non consente affatto alla Corte di cassazione di scrutinare i motivi sulla base di una reale comprensione della vicenda. Ed è il caso di aggiungere ― quantunque la cosa non abbia in effetti rilievo, visto che lo svolgimento del processo non può essere effettuato attraverso l’esame dei motivi ― che la vicenda sostanziale e processuale è sostanzialmente incomprensibile anche dopo la lettura dei motivi. L’unico modo di pervenire ad una reale comprensione della vicenda consisterebbe nel mettere da parte il ricorso e partire dalla lettura della citazione introduttiva e degli atti successivi: il che però esula totalmente non solo dai doveri, ma anche dai poteri della Corte di cassazione. 6.2. ― Null'altro occorre aggiungere, considerato che la ricorrente, dopo aver chiesto la fissazione dell'adunanza ai sensi dell'articolo 380 bisc.p.c., non ha depositato memoria e, dunque, non ha replicato al contenuto della proposta di definizione accelerata. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore
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