Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione UDecisione del 25 marzo 2023

Cassazione n. 05306/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG9109-2023 promosso da : Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo e, unitamente e disgiuntamente, dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - intimato – avverso la decisione n. 41-2023 emessa in data 25 marzo 2023 dal Consiglio nazionale forense.

R.G. 9109/2023 Cron.

Rep.

C.C. 16/1/2024 albo avvocati . -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L'avv . [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino italiano, iscritto all’albo ordinario degli avvocati di Roma dal 29 marzo 2012.

In data 10 maggio 2022 l’avv.Muratori ha chiesto di essere iscrit- to all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art.22 , comma 3, della nuova legge professionale foren- se n. 247 del 2012 , il quale, in via transitoria, consente l’iscrizione a coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la normativa previ- gente (esercizio della professione per almeno dodici anni davanti a corti d’appello e tribunali, ex art. 33 del regio decreto - legge n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934) entro un certo numero di anni (inizialmente tre, poi divenuti undici) dalla data di entrata in vigore della nuova legge professionale.

L’istanza è stata rigettatadal Comitato per la tenuta dell’albo spe- ciale costituito presso il Consiglio nazionale forense, sul rilievo che l’interessato aveva maturato un periodo di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati inferiore a quello, di dodici anni,prescritto dalla norma- tiva previgente,richiamata dal citato art. 22, comma 3.

Avverso la delibera del Comitato l’avv.Muratori ha proposto ricor- so al Consiglio nazionale forense.

Il CNF, con decisione del 25 marzo 2023, ha respinto il ricorso.

Il CNF ha premesso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato stabilito ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2001,venne iscritto inizialmente, in data 18 marzo 2010, nella sezione speciale dell’albo,e passò all’ a lbo o rdinario soltanto in data 29 marzo 2012, sicché, rispetto a quest’ultima data, non erano maturati i dodici anni necessari per l’iscrizione nell’albo . -3 - specialedegli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il CNF ha quindi richiamato l’orientamento , già applicato dallo stesso Consiglio,secondo cui l’iscrizione nell’albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti,di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscri- zione; e ciò in quanto l’iscrizione alla sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, ca- ratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto all’albo ordinario, attività, questa, fun- zionale all’espletamento del procedimento di stabilimento- integrazione ai sensi dello stesso decreto legislativo, il che esclude l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.

Su questa base, il CNF ha escluso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] possacom- putare, nei dodici anni richiesti dall’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui lo stesso aveva svolto l’attività professionale come avvocato stabilito.

L’anzianità di iscrizione nella sezione speciale, secondo il CNF,non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’albo ordinario a seguito di integrazione, giacché le due iscrizioni corrispondono a diverse for- me di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario), senza che ne derivi violazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA].

2. – Per la cassazione della decisione del CNF l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 aprile 2023, sulla base di un unico motivo.

L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede. . -4 -

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità dell’adunanza camerale il Pubblico Ministero ha de- positato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, non è configurabile la violazione della diret- tiva europea 98/5/CE, in considerazione della ratio del divieto del cumulo delle anzianità, corrispondendo le due iscrizioni, nella sezione speciale e nell’albo ordinario, a due diverse forme di esercizio della giurisdizione.

La difesa del ricorrente, a sua volta, ha presentato una memoria illustrativa, nella quale si sostiene che, qualora le Sezioni Unite ser- bassero dubbi riguardo alle istanze sollevate nel ricorso, poiché l’esercizio professionale in Italia con la qualifica estera atterrebbe prevalentemente al diritto italiano (e sarebbe dunque idoneo a con- sentire di maturare periodi di esperienza in tale giurisdizione), sareb- be indispensabile investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l’unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione de- gli artt. 3, 6 e 9 della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA] in re- lazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e l’omessa o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte del CNF, delle doglianze sollevate in ordine alla eccepita illegittimità della delibera adottata dal Comitato per la tenuta dell’albo speciale per vio- lazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA] volta a facili- tare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui era stata acquisita la qualifica. . -5 - Sostiene il ricorrente – richiamando , in particolare , la sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 2014 (nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] glio dell’ordine degli avvocati di Macerata)– che la direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine.

Pertanto, gli avvocati i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro e che presentino, al l'autorità competente dello Stato mem- bro ospitante, il certificato della loro iscrizione presso l'autorità com- petente di questo primo Stato membro devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

La finalità della direttiva – si ribadisce nella memoria – sarebbe quella di consentire l’esercizio della professione forense da parte di chi abbia acquisito in altro Stato membro il titolo equivalente a quello di avvocato.

In questo contesto,il mancato computo del periodo di prima iscri- zione dell’avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti violerebbe, ad avviso del ricorrente, la direttiva del Par- lamento Europeo, denotando,altresì, u n intento discriminatori o .

Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata sarebbe nulla per omessa indicazione delle ragion i di fatto e di diritto della decisione sulla eccepita illegittimità della delibera per violazione della direttiva.

Il CNF avrebbe dovuto motivare la decisione di non adeguarsi alla di- rettiva e non limitarsi a ribadire che non possono computarsi,nei do- dici anni richiesti dal sistema del l’art. 33 del regio decreto - legge n. 1578 del 1933, cui fa rinvio, in via transitoria, l’art. 22 , comma 3, della legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l'attività professionale come avvocato stabilito. . -6 - In via subordinata, il ricorrente solleva istanza di rinvio pregiudi- zialealla Corte di giustizia del quesito se o sti al diritto dell' U nione E u- ropea, ed in particolare alla direttiva 98/5/CE là dove quest'ultima ha tra i propri scopi l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra avvocati di diversi Stati membri, una prassi nazionale che , nel computare i periodi di anzianità necessari per ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori,escluda i periodi di iscrizio- ne all'albo in qualità di avvocato stabilito, considerando invece solo quelli maturati con la qualifica italiana eventualmente successivamen- te ottenuta.

2. – Il ricorso pone la questione se l’ iscrizione nell’ a lbo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemen- te iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, di cui al d.lgs. n. 96del 2001, comporti o meno il cumulo della relativa anzia- nitàdi iscrizione ai fini della maturazione del requisito di anzianità di esercizio della professione necessario per l’accesso all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, secondo quanto dispone l’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012.

Nel caso di specie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori considerando computabi- le, nei dodici anni prescritti come requisito dalla disciplina cui fa rinvio l’art. 22, comma 3 , della legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui lo stesso aveva svolto l’attività come avvocato stabilito, risultando iscritto nella apposita sezione speciale dell’albo degli avvocati.

Di diverso avviso è stato il Consiglio nazionale forense che, con la decisione qui impugnata, ha confermato il provvedimento di rigetto del Comitato per la tenuta dell’apposito albo speciale.

3. –La decisione del CNF si sottrae alle doglianze articolate con il motivo di ricorso. . -7 -

4. – N on sussiste , innanzitutto, il denunciato vizio di nullità della pronuncia per omessa o apparente motivazionee per omesso esame.

L’assunto da cui muove il ricorrente, secondo cui la decisione im- pugnata non direbbe nulla in ordine alla eccepita illegittimità della de- libera per violazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA], è smentito per tabulas dal tenore testuale della decisione del CNF.

Questa, infatti, a pag. 5, indica espressamente le ragioni del non- contrasto con la direttiva del [OSCURATO:PERSONA], osservando che “l’anzianità che rileva ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale non è già un’iscrizione in albi italiani, bensì soltanto un’anzianità di servizio ed il ricorrente, al momento della proposizione della domanda, era avvocato iscritto nella sezione ordinaria dell’albo a seguito di integra- zione e la sua anzianità in detto albo era inferiore ai dodici anni stabi- liti per legge”.

5. – L’esame della censura di violazione e falsa applicazione di legge, sollevata dal ricorrente per non avere il giudice a quo operato la doverosa interpretazione conforme alla direttiva 98/5/CE del Par- lamento Europeo della pertinente disciplina nazionale, presuppone l’analisi della normativa che disciplina le modalità di accesso al patro- cinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

A tale riguardo, si deve considerare che, mentre la legge profes- sionale forense (n. 247 del 2012) detta i presupposti ed i requisiti dell’iscrizioneall’albo ordinario degli avvocati nonché all’albo speciale per gli abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, il d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE, disciplina l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, distin- guendo tra avvocato stabilito (che, ai sensi dell’art. 3, lettera d, è de- finito come il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il tito- lo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale . -8 - dell'albo degli avvocati) e avvocato integrato(definito , dalla lettera e del medesimo art. 3,come colui che ha ottenuto il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato, che è il titolo professionale acquisito in Italia mediante iscrizione nell’albo degli avvocati).

In generale, la previsione di appositi requisiti per l’iscrizione nell’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazionee alle altre giurisdizioni superiori risponde all’esigenza, av- vertita dal legislatore, di riservare tale attività ad avvocati esperti e preparati: sia per non sovraccaricare le Corti di ultima istanza di ri- corsi inammissibili o manifestamente infondati, sia per stimolare, con atti di impugnazione ben argomentati, l’elaborazione del diritto viven- te ad opera della Corte di cassazione e, nel loro ambito, dalle altre giurisdizioni superiori.

Su questa base, la legge n. 247 del 2012, all’art. 22, dispone che l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti possa essere richiesta al CNF:(a) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da alme- no cinque anni e abbia superato l’apposito esame (comma 1); (b) da chi abbia maturato un ’ anzianità di iscrizione all ’ albo di otto anni e ab- bia proficuamente frequentato laScuola s uperiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF(comma 2); (c) infine, da coloro che entro undici anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge a bbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa(comma 3).

Ora, quanto all’ipotesi sub c), la previgente normativa, applicabile in via transitoria, nel delineare il terzo canale di accesso all’albo spe- ciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giu- risdizioni superiori, prevede, all’art. 33, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il percorso alternativo dell’anzianità di iscrizione nell’albo degli avvocati,e del conseguente esercizio della professione, per un periodo che l’art. 4 della legge n. 27 del 1997 ha fissato in dodici anni. . -9 - In relazione a questo terzo canale di accesso – che è quello che viene qui in rilievo – l ’art. 39 del regio decreto n. 37 del 1934 preve- de chegli aspiranti all'iscrizione nell'albo speciale di cui all’art. 33 del- la legge professionale del 1933 debbano“unire alla domanda un cer- tificato del Presidente del Consiglio dell'ordine”, dal quale risultino “l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione” di effettivo esercizio della professione “per il periodo prescritto”.

Quanto al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori degli avvo- cati stabiliti, questo rinviene la propria disciplina nell’art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001.

Secondo tale disposizione, nei giudizi dinanzi alla Corte di cassa- zione ed alle altre giurisdizioni superiori, l'avvocato stabilito può as- sumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell’albo, ferma restando l'intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo può es- sere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012.

6. – Tale essendo il quadro normativo di riferimento, a l quesito se, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti, si possa computare, nei dodici annidi iscrizione all’albo ordinario degli avvocatirichiesti dalla normativa cui fa rinvio l’art. 22, comma 3, del- la legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività professionale come avvocato stabilito, corret- tamente il CNF hadato risposta negativa. . -10 - Difatti, l’avvocatostabilito è iscritt o in una apposita “sezione spe- ciale” contenuta nell’albo professionale degli avvocatie tale iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nel- la sezione ordinaria dell’albo, sia all’interno dell’ordinamento profes- sionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata.Nell'esercizio della professione l’avvocato stabi- lito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine.

Inoltre, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedi- menti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della mede- sima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

L’ avvocato “comunitario” che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’ordine la dispensa dalla prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.

Ne deriva che l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare di esercizio della professione foren- se, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla neces- sità di una intesa con un avvocato iscritto nell’albo.

Tale forma di esercizio della professione non è pienamente assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione per avvocato. [OSCURATO:PERSONA] piano ordinamentale, soltanto l'avvocato stabilito che è stato di- spensato dalla prova attitudinale avendo esercitato per almeno tre anni in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] con l’acquisizione del titolo di avvocato integrato si assiste al venir . -11 - meno delle limitazioni connesse all’avere fino a quel momento opera- to in Italia sulla base del titolo di abilitazione acquisito all’estero e alla conseguente equiparazione a tutti gli effetti all’avvocato iscritt o ex novoall’albo ordinario.

In siffattaprospettiva, è rispondente alla lettera della disposizione dell’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012, e coerente con la sua ratio, che non si tenga conto dell’attività professionale svolta spendendo il titolo acquisito nello Stato di origine, trattandosi di atti- vità ontologicamente diversa da quella che si svolge a seguito dell’iscrizione nell’albo ordinario e non assimilabile a questa.

Laratio del sistema , in particolare, emerge considerando il pas- saggio dallostatus di avvocato stabilito allo status di avvocato inte- grato: l’avvocato integrato è quello che ha acquisito tutte le cono- scenze legate alle peculiarità dell’ordinamento (diverso da quello in cui ha acquisito il titolo) per poter esercitare, al pari di un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione.

Quindi, correttamente la decisione impugnata è pervenuta alla conclusione secondo cui l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’albo ordinario a se- guito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario).

Siffatto approdo ermeneuticoappare in linea con la disciplina det- tata dalgià citato art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001 per il patrocinio di- nanzi alle giurisdizioni superiori da parte dell’avvocato stabilito.

Tale disposizione riconosce all’avvocato stabilito la possibilità di iscriversi in una sezione speciale dell’albo speciale per il patrocinio di- nanzi alle giurisdizioni superiori, per poter dinanzi alle stesse esercita- re con il titolo professionale di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto nell’albo speciale. . -12 - A tal fine, il comma2 dell’art . 9 prevede che “l'iscrizione nella se- zione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevol- mente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatu- ra, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale fo- rense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Si tratta, com’è evidente, di un percorso diverso da quello di cui all’art. 22 della legge professionale.

In virtù dell’iscrizione ordinaria all’albo speciale, infatti, l’avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato.

In virtù, invece, dell’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’albo speciale).

7. – Alla stregua di tali elementi, l’interpretazione dell’art . 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012 seguita dal CNF neppure si ap- palesa contrastante con il diritto euro-unitario.

Attribuireex post, all’avvocato che ha esercitato ancora co n il ti- tolo acquisito nello Stato di origine, l a stessa anzianità di iscrizione dell’avvocato iscritto nel relativo albo e che abbia esercitato con il ti- tolo di avvocato, ai fini della successiva iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, non è affatto richiesto dalla direttiva 98/5/CE.

Inoltre, la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi, sicché non sussistono i presupposti per investire la Corte di giustizia del rinvio . -13 - pregiudiziale sollecitato dal ricorrenteanche con la memoria illustrati- va.

Preme, infatti, evidenziare: che la citata direttiva permette agli avvocati di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completa- mente nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l'avvocato in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza professionale nello Sta- to membro ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di ta- le Stato membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre co- noscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevola- zione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è sogget- ta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.

In particolare, gli artt. 3, 6 e 9 della direttiva prevedono, rispetti- vamente: che l'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro; che l’avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il pro- prio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo . -14 - comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante; che indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato; che le decisioni con cui viene ne- gata o revocata l'iscrizione devono essere motivatee sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli al- la libera circolazione.

In tale contesto, l’art.3 della direttiva 98/5 provvede ad armoniz- zare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscri- versi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questo presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

La direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

Nel rapporto fra normativa interna e disposizioni eurounitarie in materia, invero, risulta determinante la circostanza c he la direttiva (undicesimo considerando), per garantire il buon funzionamento della giustizia, lascia agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad av- . -15 - vocati specializzati, senza ostacolare l'integrazione degli avvocati de- gli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste.

La disciplina italiana risulta, pertanto , coerente con il contesto normativo sovranazionale e, in particolare, con i principi di libera cir- colazione delle persone e dei servizi, che hanno condotto al ricono- scimento, mediante la normativa europea di fonte derivata, della fa- coltà di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica professionale.

Il legislatore europeo, con la direttiva 98/5/CE (“volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica”),ha la- sciato agli Stati membri la facoltà di stabilire norme specifiche di ac- cesso alle Corti supreme, di fatto escludendo dall’armonizzazione la disciplina dell’accesso ai più alti organi di giustizia.

Conformemente a tale previsione europea, il legislatore italiano, in sede di recepimento, ha dettato, come visto innanzi, regole specifi- che per quanto riguarda l’accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr. art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001).

La disciplina che ne risulta si pone in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Nella sentenza 10 marzo 2021 –nella causa C-739/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 4 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2019, nel procedimento VK contro [OSCURATO:PERSONA] – la Corte del Lussemburgo ha statuito che l’art. 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta, in quanto tale, in conside- razione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a . -16 - che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eser- citi dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità respon- sabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che im- pone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa; non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eser- citi dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice; un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

Più in particolare, la sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 lu- glio 2014 ha stabilito che l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abu- siva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvoca- to a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di . -17 - avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

A tale approdo la Corte di giustizia è pervenuta dopo aver rilevato che l’art.3 della direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabi- lirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

Tale disposizione non disciplina l’accesso alla professione di avvocato né l’esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante.Ne risulta necessariamente che una doman- da di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, presentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5, non è tale da consentire di eludere l’applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante relativa all’accesso alla professione di avvocato.In questo senso, il citato art. 3 della direttiva 98/5, consentendo ai cittadini di uno Stato membro che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in un altro Stato membro di esercitare la professione di avvocato nello Stato di cui so- no cittadini con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine, non è comunque tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato mem- bro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

8. –Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG9109-2023 promosso da : Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo e, unitamente e disgiuntamente, dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - intimato – avverso la decisione n. 41-2023 emessa in data 25 marzo 2023 dal Consiglio nazionale forense. R.G. 9109/2023 Cron. Rep. C.C. 16/1/2024 albo avvocati . -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L'avv . [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino italiano, iscritto all’albo ordinario degli avvocati di Roma dal 29 marzo 2012. In data 10 maggio 2022 l’avv.Muratori ha chiesto di essere iscrit- to all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art.22 , comma 3, della nuova legge professionale foren- se n. 247 del 2012 , il quale, in via transitoria, consente l’iscrizione a coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la normativa previ- gente (esercizio della professione per almeno dodici anni davanti a corti d’appello e tribunali, ex art. 33 del regio decreto - legge n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934) entro un certo numero di anni (inizialmente tre, poi divenuti undici) dalla data di entrata in vigore della nuova legge professionale. L’istanza è stata rigettatadal Comitato per la tenuta dell’albo spe- ciale costituito presso il Consiglio nazionale forense, sul rilievo che l’interessato aveva maturato un periodo di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati inferiore a quello, di dodici anni,prescritto dalla norma- tiva previgente,richiamata dal citato art. 22, comma 3. Avverso la delibera del Comitato l’avv.Muratori ha proposto ricor- so al Consiglio nazionale forense. Il CNF, con decisione del 25 marzo 2023, ha respinto il ricorso. Il CNF ha premesso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato stabilito ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2001,venne iscritto inizialmente, in data 18 marzo 2010, nella sezione speciale dell’albo,e passò all’ a lbo o rdinario soltanto in data 29 marzo 2012, sicché, rispetto a quest’ultima data, non erano maturati i dodici anni necessari per l’iscrizione nell’albo . -3 - specialedegli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il CNF ha quindi richiamato l’orientamento , già applicato dallo stesso Consiglio,secondo cui l’iscrizione nell’albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti,di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscri- zione; e ciò in quanto l’iscrizione alla sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, ca- ratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto all’albo ordinario, attività, questa, fun- zionale all’espletamento del procedimento di stabilimento- integrazione ai sensi dello stesso decreto legislativo, il che esclude l’esistenza di qualsivoglia disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. Su questa base, il CNF ha escluso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] possacom- putare, nei dodici anni richiesti dall’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui lo stesso aveva svolto l’attività professionale come avvocato stabilito. L’anzianità di iscrizione nella sezione speciale, secondo il CNF,non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’albo ordinario a seguito di integrazione, giacché le due iscrizioni corrispondono a diverse for- me di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario), senza che ne derivi violazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA]. 2. – Per la cassazione della decisione del CNF l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 aprile 2023, sulla base di un unico motivo. L’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede. . -4 - 3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza camerale il Pubblico Ministero ha de- positato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, non è configurabile la violazione della diret- tiva europea 98/5/CE, in considerazione della ratio del divieto del cumulo delle anzianità, corrispondendo le due iscrizioni, nella sezione speciale e nell’albo ordinario, a due diverse forme di esercizio della giurisdizione. La difesa del ricorrente, a sua volta, ha presentato una memoria illustrativa, nella quale si sostiene che, qualora le Sezioni Unite ser- bassero dubbi riguardo alle istanze sollevate nel ricorso, poiché l’esercizio professionale in Italia con la qualifica estera atterrebbe prevalentemente al diritto italiano (e sarebbe dunque idoneo a con- sentire di maturare periodi di esperienza in tale giurisdizione), sareb- be indispensabile investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l’unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione de- gli artt. 3, 6 e 9 della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA] in re- lazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e l’omessa o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte del CNF, delle doglianze sollevate in ordine alla eccepita illegittimità della delibera adottata dal Comitato per la tenuta dell’albo speciale per vio- lazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA] volta a facili- tare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui era stata acquisita la qualifica. . -5 - Sostiene il ricorrente – richiamando , in particolare , la sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 2014 (nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] glio dell’ordine degli avvocati di Macerata)– che la direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine. Pertanto, gli avvocati i quali abbiano acquisito il diritto di fregiarsi di tale titolo professionale in uno Stato membro e che presentino, al l'autorità competente dello Stato mem- bro ospitante, il certificato della loro iscrizione presso l'autorità com- petente di questo primo Stato membro devono essere considerati in regola con tutte le condizioni necessarie per la loro iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante con il loro titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine. La finalità della direttiva – si ribadisce nella memoria – sarebbe quella di consentire l’esercizio della professione forense da parte di chi abbia acquisito in altro Stato membro il titolo equivalente a quello di avvocato. In questo contesto,il mancato computo del periodo di prima iscri- zione dell’avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti violerebbe, ad avviso del ricorrente, la direttiva del Par- lamento Europeo, denotando,altresì, u n intento discriminatori o . Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata sarebbe nulla per omessa indicazione delle ragion i di fatto e di diritto della decisione sulla eccepita illegittimità della delibera per violazione della direttiva. Il CNF avrebbe dovuto motivare la decisione di non adeguarsi alla di- rettiva e non limitarsi a ribadire che non possono computarsi,nei do- dici anni richiesti dal sistema del l’art. 33 del regio decreto - legge n. 1578 del 1933, cui fa rinvio, in via transitoria, l’art. 22 , comma 3, della legge n. 247 del 2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l'attività professionale come avvocato stabilito. . -6 - In via subordinata, il ricorrente solleva istanza di rinvio pregiudi- zialealla Corte di giustizia del quesito se o sti al diritto dell' U nione E u- ropea, ed in particolare alla direttiva 98/5/CE là dove quest'ultima ha tra i propri scopi l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra avvocati di diversi Stati membri, una prassi nazionale che , nel computare i periodi di anzianità necessari per ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori,escluda i periodi di iscrizio- ne all'albo in qualità di avvocato stabilito, considerando invece solo quelli maturati con la qualifica italiana eventualmente successivamen- te ottenuta. 2. – Il ricorso pone la questione se l’ iscrizione nell’ a lbo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemen- te iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, di cui al d.lgs. n. 96del 2001, comporti o meno il cumulo della relativa anzia- nitàdi iscrizione ai fini della maturazione del requisito di anzianità di esercizio della professione necessario per l’accesso all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, secondo quanto dispone l’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012. Nel caso di specie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori considerando computabi- le, nei dodici anni prescritti come requisito dalla disciplina cui fa rinvio l’art. 22, comma 3 , della legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui lo stesso aveva svolto l’attività come avvocato stabilito, risultando iscritto nella apposita sezione speciale dell’albo degli avvocati. Di diverso avviso è stato il Consiglio nazionale forense che, con la decisione qui impugnata, ha confermato il provvedimento di rigetto del Comitato per la tenuta dell’apposito albo speciale. 3. –La decisione del CNF si sottrae alle doglianze articolate con il motivo di ricorso. . -7 - 4. – N on sussiste , innanzitutto, il denunciato vizio di nullità della pronuncia per omessa o apparente motivazionee per omesso esame. L’assunto da cui muove il ricorrente, secondo cui la decisione im- pugnata non direbbe nulla in ordine alla eccepita illegittimità della de- libera per violazione della direttiva 98/5/CE del [OSCURATO:PERSONA], è smentito per tabulas dal tenore testuale della decisione del CNF. Questa, infatti, a pag. 5, indica espressamente le ragioni del non- contrasto con la direttiva del [OSCURATO:PERSONA], osservando che “l’anzianità che rileva ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale non è già un’iscrizione in albi italiani, bensì soltanto un’anzianità di servizio ed il ricorrente, al momento della proposizione della domanda, era avvocato iscritto nella sezione ordinaria dell’albo a seguito di integra- zione e la sua anzianità in detto albo era inferiore ai dodici anni stabi- liti per legge”. 5. – L’esame della censura di violazione e falsa applicazione di legge, sollevata dal ricorrente per non avere il giudice a quo operato la doverosa interpretazione conforme alla direttiva 98/5/CE del Par- lamento Europeo della pertinente disciplina nazionale, presuppone l’analisi della normativa che disciplina le modalità di accesso al patro- cinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. A tale riguardo, si deve considerare che, mentre la legge profes- sionale forense (n. 247 del 2012) detta i presupposti ed i requisiti dell’iscrizioneall’albo ordinario degli avvocati nonché all’albo speciale per gli abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, il d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE, disciplina l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, distin- guendo tra avvocato stabilito (che, ai sensi dell’art. 3, lettera d, è de- finito come il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il tito- lo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale . -8 - dell'albo degli avvocati) e avvocato integrato(definito , dalla lettera e del medesimo art. 3,come colui che ha ottenuto il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato, che è il titolo professionale acquisito in Italia mediante iscrizione nell’albo degli avvocati). In generale, la previsione di appositi requisiti per l’iscrizione nell’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazionee alle altre giurisdizioni superiori risponde all’esigenza, av- vertita dal legislatore, di riservare tale attività ad avvocati esperti e preparati: sia per non sovraccaricare le Corti di ultima istanza di ri- corsi inammissibili o manifestamente infondati, sia per stimolare, con atti di impugnazione ben argomentati, l’elaborazione del diritto viven- te ad opera della Corte di cassazione e, nel loro ambito, dalle altre giurisdizioni superiori. Su questa base, la legge n. 247 del 2012, all’art. 22, dispone che l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti possa essere richiesta al CNF:(a) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da alme- no cinque anni e abbia superato l’apposito esame (comma 1); (b) da chi abbia maturato un ’ anzianità di iscrizione all ’ albo di otto anni e ab- bia proficuamente frequentato laScuola s uperiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF(comma 2); (c) infine, da coloro che entro undici anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge a bbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa(comma 3). Ora, quanto all’ipotesi sub c), la previgente normativa, applicabile in via transitoria, nel delineare il terzo canale di accesso all’albo spe- ciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giu- risdizioni superiori, prevede, all’art. 33, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il percorso alternativo dell’anzianità di iscrizione nell’albo degli avvocati,e del conseguente esercizio della professione, per un periodo che l’art. 4 della legge n. 27 del 1997 ha fissato in dodici anni. . -9 - In relazione a questo terzo canale di accesso – che è quello che viene qui in rilievo – l ’art. 39 del regio decreto n. 37 del 1934 preve- de chegli aspiranti all'iscrizione nell'albo speciale di cui all’art. 33 del- la legge professionale del 1933 debbano“unire alla domanda un cer- tificato del Presidente del Consiglio dell'ordine”, dal quale risultino “l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione” di effettivo esercizio della professione “per il periodo prescritto”. Quanto al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori degli avvo- cati stabiliti, questo rinviene la propria disciplina nell’art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001. Secondo tale disposizione, nei giudizi dinanzi alla Corte di cassa- zione ed alle altre giurisdizioni superiori, l'avvocato stabilito può as- sumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell’albo, ferma restando l'intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo può es- sere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012. 6. – Tale essendo il quadro normativo di riferimento, a l quesito se, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti, si possa computare, nei dodici annidi iscrizione all’albo ordinario degli avvocatirichiesti dalla normativa cui fa rinvio l’art. 22, comma 3, del- la legge n. 247 del 2012, anche il periodo in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività professionale come avvocato stabilito, corret- tamente il CNF hadato risposta negativa. . -10 - Difatti, l’avvocatostabilito è iscritt o in una apposita “sezione spe- ciale” contenuta nell’albo professionale degli avvocatie tale iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nel- la sezione ordinaria dell’albo, sia all’interno dell’ordinamento profes- sionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata.Nell'esercizio della professione l’avvocato stabi- lito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine. Inoltre, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedi- menti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della mede- sima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L’ avvocato “comunitario” che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’ordine la dispensa dalla prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Ne deriva che l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare di esercizio della professione foren- se, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla neces- sità di una intesa con un avvocato iscritto nell’albo. Tale forma di esercizio della professione non è pienamente assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione per avvocato. [OSCURATO:PERSONA] piano ordinamentale, soltanto l'avvocato stabilito che è stato di- spensato dalla prova attitudinale avendo esercitato per almeno tre anni in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] con l’acquisizione del titolo di avvocato integrato si assiste al venir . -11 - meno delle limitazioni connesse all’avere fino a quel momento opera- to in Italia sulla base del titolo di abilitazione acquisito all’estero e alla conseguente equiparazione a tutti gli effetti all’avvocato iscritt o ex novoall’albo ordinario. In siffattaprospettiva, è rispondente alla lettera della disposizione dell’art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012, e coerente con la sua ratio, che non si tenga conto dell’attività professionale svolta spendendo il titolo acquisito nello Stato di origine, trattandosi di atti- vità ontologicamente diversa da quella che si svolge a seguito dell’iscrizione nell’albo ordinario e non assimilabile a questa. Laratio del sistema , in particolare, emerge considerando il pas- saggio dallostatus di avvocato stabilito allo status di avvocato inte- grato: l’avvocato integrato è quello che ha acquisito tutte le cono- scenze legate alle peculiarità dell’ordinamento (diverso da quello in cui ha acquisito il titolo) per poter esercitare, al pari di un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione. Quindi, correttamente la decisione impugnata è pervenuta alla conclusione secondo cui l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’albo ordinario a se- guito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario). Siffatto approdo ermeneuticoappare in linea con la disciplina det- tata dalgià citato art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001 per il patrocinio di- nanzi alle giurisdizioni superiori da parte dell’avvocato stabilito. Tale disposizione riconosce all’avvocato stabilito la possibilità di iscriversi in una sezione speciale dell’albo speciale per il patrocinio di- nanzi alle giurisdizioni superiori, per poter dinanzi alle stesse esercita- re con il titolo professionale di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto nell’albo speciale. . -12 - A tal fine, il comma2 dell’art . 9 prevede che “l'iscrizione nella se- zione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevol- mente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatu- ra, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale fo- rense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Si tratta, com’è evidente, di un percorso diverso da quello di cui all’art. 22 della legge professionale. In virtù dell’iscrizione ordinaria all’albo speciale, infatti, l’avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato. In virtù, invece, dell’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque, d’intesa con un professionista iscritto nell’albo speciale). 7. – Alla stregua di tali elementi, l’interpretazione dell’art . 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012 seguita dal CNF neppure si ap- palesa contrastante con il diritto euro-unitario. Attribuireex post, all’avvocato che ha esercitato ancora co n il ti- tolo acquisito nello Stato di origine, l a stessa anzianità di iscrizione dell’avvocato iscritto nel relativo albo e che abbia esercitato con il ti- tolo di avvocato, ai fini della successiva iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, non è affatto richiesto dalla direttiva 98/5/CE. Inoltre, la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi, sicché non sussistono i presupposti per investire la Corte di giustizia del rinvio . -13 - pregiudiziale sollecitato dal ricorrenteanche con la memoria illustrati- va. Preme, infatti, evidenziare: che la citata direttiva permette agli avvocati di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completa- mente nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l'avvocato in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza professionale nello Sta- to membro ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di ta- le Stato membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre co- noscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevola- zione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è sogget- ta a ricorso giurisdizionale di diritto interno. In particolare, gli artt. 3, 6 e 9 della direttiva prevedono, rispetti- vamente: che l'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro; che l’avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con il pro- prio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo . -14 - comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante; che indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato; che le decisioni con cui viene ne- gata o revocata l'iscrizione devono essere motivatee sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno. Il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli al- la libera circolazione. In tale contesto, l’art.3 della direttiva 98/5 provvede ad armoniz- zare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscri- versi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questo presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. La direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine. Nel rapporto fra normativa interna e disposizioni eurounitarie in materia, invero, risulta determinante la circostanza c he la direttiva (undicesimo considerando), per garantire il buon funzionamento della giustizia, lascia agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad av- . -15 - vocati specializzati, senza ostacolare l'integrazione degli avvocati de- gli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste. La disciplina italiana risulta, pertanto , coerente con il contesto normativo sovranazionale e, in particolare, con i principi di libera cir- colazione delle persone e dei servizi, che hanno condotto al ricono- scimento, mediante la normativa europea di fonte derivata, della fa- coltà di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica professionale. Il legislatore europeo, con la direttiva 98/5/CE (“volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica”),ha la- sciato agli Stati membri la facoltà di stabilire norme specifiche di ac- cesso alle Corti supreme, di fatto escludendo dall’armonizzazione la disciplina dell’accesso ai più alti organi di giustizia. Conformemente a tale previsione europea, il legislatore italiano, in sede di recepimento, ha dettato, come visto innanzi, regole specifi- che per quanto riguarda l’accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr. art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001). La disciplina che ne risulta si pone in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza 10 marzo 2021 –nella causa C-739/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 4 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2019, nel procedimento VK contro [OSCURATO:PERSONA] – la Corte del Lussemburgo ha statuito che l’art. 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta, in quanto tale, in conside- razione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a . -16 - che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eser- citi dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità respon- sabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che im- pone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa; non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eser- citi dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice; un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. Più in particolare, la sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 lu- glio 2014 ha stabilito che l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abu- siva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvoca- to a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di . -17 - avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita. A tale approdo la Corte di giustizia è pervenuta dopo aver rilevato che l’art.3 della direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabi- lirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine. Tale disposizione non disciplina l’accesso alla professione di avvocato né l’esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante.Ne risulta necessariamente che una doman- da di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, presentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5, non è tale da consentire di eludere l’applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante relativa all’accesso alla professione di avvocato.In questo senso, il citato art. 3 della direttiva 98/5, consentendo ai cittadini di uno Stato membro che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in un altro Stato membro di esercitare la professione di avvocato nello Stato di cui so- no cittadini con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine, non è comunque tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato mem- bro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. 8. –Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo
Decreto Cassazione n. 05306/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris