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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02612/2026

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l.

ORDINANZA sul ricorso 17570/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 18994 /2 5 pubblicata l’11 luglio 202 5 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 18994/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Calabria .

Per l’ef- fetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 4 .000,00 per compensi, oltre euro 200,00per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge , nonchédell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.. 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha rappresentato il contribuente avanti allaCorte, vincit ore nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso concui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore mate- riale,consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processualiin suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità .

Lacontroparte non ha svolto difese .

Consideratoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso in Cassazione datat o “ReggioCalabria - Roma 10 .1 1 .202 3” il difensore ha specificato , per quantoqui interessa , che il difensore si dichiara « antistatario ». 2.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il qualela parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di cal colo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 3.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c .d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 4.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dallaCorte».

5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazione datato“[OSCURATO:PERSONA] - Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA]” .

P.Q.M LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 18994/25 , dopo le parole « ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. » sia da intendere aggiuntala locuzione «con distrazione in favore del difensore del con- troricorrente»; mandaalla cancelleria per la prescritta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ORDINANZA sul ricorso 17570/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 18994 /2 5 pubblicata l’11 luglio 202 5 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 18994/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Calabria . Per l’ef- fetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 4 .000,00 per compensi, oltre euro 200,00per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge , nonchédell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.. 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha rappresentato il contribuente avanti allaCorte, vincit ore nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso concui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore mate- riale,consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processualiin suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità . Lacontroparte non ha svolto difese . Consideratoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso in Cassazione datat o “ReggioCalabria - Roma 10 .1 1 .202 3” il difensore ha specificato , per quantoqui interessa , che il difensore si dichiara « antistatario ». 2.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il qualela parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di cal colo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 3.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c .d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 4.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dallaCorte». 5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazione datato“[OSCURATO:PERSONA] - Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA]” . P.Q.M LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 18994/25 , dopo le parole « ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. » sia da intendere aggiuntala locuzione «con distrazione in favore del difensore del con- troricorrente»; mandaalla cancelleria per la prescritta
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