CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAehat-o-a1/40.~-641e-pag4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva. 3. In via preliminare va osservato che la rinunzia al ricorso presentata dal difen- sore dell'imputato, stante la mancanza di procura speciale, è del tutto improduttiva di effetti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'e- sercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276). 4. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi diversi da quelli indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).Il ricorrente, peraltro, contesta l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra lui e la Procura. Tale doglianza, tuttavia, come si è sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso. Non vi è neanche spazio, pertanto, per prospettare col ricorso per Cassazione av- verso la sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, che ancor più del vizio di motiva- zione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consentita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [dente Aldo sposin Dona la Ferranti [OSCURATO:PERSONA]