CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte di appello logica, coerente e puntuale, che ha valorizzato la gravità dei precedenti penali dell'imputata, per i quali aveva beneficiato della concessione della sospensione condizionale della pena, e il fatto che ella aveva commesso il reato mentre si trovava sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per altra causa: il che denotava, anche per le modalità dell'azione criminosa, una concezione di vita improntata al crimine e una sostanziale indifferenza nell'osservare gli imperativi della legge penale. Secondo la Corte territoriale, tale attitudine a delinquere è indice di una maggiore pericolosità sociale dell'imputata e giustifica ampiamente il riconoscimento della recidiva reiterata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannanli ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci