CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1975
Cassazione n. 36701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1975 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con atto sottoscritto dall'imputato proveniente dalla casa di reclusione in cui trovasi ristretto, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estenso