CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12686/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L. G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , elett. dom.ta in Via C. Morin n. 45, Roma, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4014/2017 pubblicata in data 27/10/2017, n.r.g. 4363/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con ricorso al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con [OSCURATO:PERSONA] spa, il primo dei quali in data 22/02/2006 per il periodo 01/03- 30/06/2006, nonché relative proroghe. OGGETTO: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e proroghe Deduceva la nullità sia delle clausole relative al termine finale, sia delle proroghe, per varie ragioni ivi esposte. Quindi chiedeva la conversione dei rapporti di lavoro in uno a tempo indeterminato ab initio e la condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate, sulla base dell’ultima percepita di euro2.080,09. 2.-Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva in gran parte la domanda, dichiarava la nullità della proroga del primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché l’esistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui ordinava il ripristino, e, in applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita di euro2.080,09. 3.- La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla società. 4.-Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], nella dichiarata qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA] spa, affidato a cinque motivi. 5.-La lavoratrice ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con i primi tre motivi, di cui non viene indicata la sussunzione in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132, n. 4, c.p.c., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 116 e 420 c.p.c. e “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1326 c.c. In particolare si duole dell’omessa motivazione del rigetto del motivo di appello riguardante l’eccezione di incompetenza territoriale (per essere competente Civitavecchia, o Torino o Milano) sollevata in primo grado e rigettata dal Tribunale. Si duole, poi, dell’utilizzabilità di una circostanza – l’avvenuta conclusione del contratto “fra assenti” – non dedotta da alcuna delle parti. Lamenta, infine, un’errata applicazione della disciplina civilistica sul luogo di conclusione del contratto. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.L’infondatezza del primo (oltre che la sua inammissibilità per intrinseca contraddittorietà) si evince dal fatto che, nello sviluppo di tale motivo, la stessa società ricorrente prima ricorda come la Corte territoriale abbia ampiamente motivato la sua decisione, poi si duole del fatto che tale motivazione avrebbe attinto a circostanze (ossia la conclusione del contratto fra assenti, desunta dal periodo contenuto nel contratto “… pregandola di volerci restituire copia della presente in segno di accettazione …”) che nessuna delle parti aveva indicato per risolvere la questione medesima. Ne consegue che il vizio denunziato – ossia l’omissione della motivazione –è insussistente. Neppure può ritenersi che tale omissione vada intesa come mancata risposta alle argomentazioni poste a sostegno del motivo di appello della società: la motivazione articolata dalla Corte territoriale implica in modo univoco e necessario il rigetto di quelle tesi difensive. Quindi si è al cospetto di un rigetto implicito. Con riguardo al secondo motivo, va evidenziato che nel contrasto fra le contrapposte allegazioni sul luogo in cui sarebbe stato concluso il contratto e in mancanza di ulteriori elementi probatori, legittimamente la Corte territoriale ha valorizzato quel passaggio del contratto (risultante dal documento ritualmente acquisito al processo), per desumerne che esso fosse stato concluso “fra assenti”, con tutte le conseguenze sull’individuazione del luogo di conclusione e, quindi, del foro territorialmente competente. Infine, con il terzo motivo – proposto logicamente in vi a subordinata al rigetto dei primi due –la ricorrente deduce che la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, dell’accettazione, da parte della lavoratrice, della proposta contrattuale di assunzione sarebbe avvenuta semmai in Chieti, quale luogo della sede legale della società, e non già in Roma, luogo in cui vi era solo la sede operativa. Il motivo è inammissibile, in primo luogo per la sua genericità e novità, considerato che la società non ha specificato in quale atto processuale dei precedenti gradi di giudizio avessededotto di avere la sede legale in Chieti. Esso è altresì inammissibile, atteso che non è pertinente rispetto a quel passo della motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), in cui la Corte territoriale afferma che “La proposta risulta formulata a Roma (v. luogo e data della lettera, nella sua parte iniziale) dalla [OSCURATO:PERSONA] e Organizzazione”. Trattasi in ogni caso di un accertamento di fatto, come tale incensurabile dinanzi a questa Corte laddove la relativa motivazione sia conforme alle risultanze processuali (ossia al contenuto ed al tenore grafico della proposta contrattuale di assunzione poi accettata ), nella specie n on contestate. 3.-Con il quarto motivo, di cui non viene indicata la sussunzione in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32, co. 1 bis, L. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto tale norma applicabile anche ai contratti a termine e non soltanto ai licenziamenti e pure con efficacia retroattiva. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4913/2016), esattamente citata dalla Corte territoriale, con cui la società ricorrente non si confronta in alcun modo. 4.-Con il quinto motivo, di cui non viene indicata la sussunzione in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di tenere in considerazione quanto esposto in memoria difensiva di primo grado e nel ricorso d’appello e per non aver valutato le richieste istruttorie. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la specifica motivazione espressa dalla Corte territoriale, che – contrariamente all’assunto della ricorrente – ha valutato il quadro probatorio ed ha ritenuto che non fosse stata prodotta alcuna documentazione dimostrativa delle circostanze poste a giustificazione della proroga del primo termine finale apposto al contratto. Ha poi rigettato l’istanza istruttoria della società dichiarando inammissibile la prova testimoniale richiesta, “attesa la valutatività dei capitoli dedotti” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6)e nessuna censura è stata sollevata dalla ricorrente avverso questa motivazione, sicché il motivo si rivela non pertinente e, come tale, inammissibile per difetto di pertinenza.Infine, il motivo è inammissibile poiché non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., che attiene solo al criterio di riparto dell’onere della prova, la cui applicazione non è stata in alcun modo resa oggetto di doglianza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a n