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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30340/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAekate-a'Ms-e-affelrani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 193/2023 RG.

Motivi delia decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ex artt. 444 e ss, cod. proc. pen. deducendo erronea qualificazione giuridica dei fatto e inosservanza de.,ll'art. 75 DPR. 309/90 in relazione al capo 2) dell'imputazione, Chiede, perciò, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In data 31/1/2023, tuttavia, il difensore ricorrente, procuratore speciale dell'imputato come in atti, faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinun- cia all'impugnazione a propria firma.

3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inamrnissibilita del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pena

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravv:sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'ant. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAekate-a'Ms-e-affelrani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 193/2023 RG. Motivi delia decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ex artt. 444 e ss, cod. proc. pen. deducendo erronea qualificazione giuridica dei fatto e inosservanza de.,ll'art. 75 DPR. 309/90 in relazione al capo 2) dell'imputazione, Chiede, perciò, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In data 31/1/2023, tuttavia, il difensore ricorrente, procuratore speciale dell'imputato come in atti, faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinun- cia all'impugnazione a propria firma. 3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inamrnissibilita del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pena 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravv:sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'ant. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 30340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris