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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27834/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di valida querela, è in parte aspecifica e non consentita ed in parte manifestamente infondata; rilevato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso rilevato che l'ulteriore doglianza secondo cui la querela in atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato è destituita di fondamento: l'accesso agli atti comprova, infatti, che l'atto querelatorio e stato sottoscritto sia dal soggetto indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] sia dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di valida querela, è in parte aspecifica e non consentita ed in parte manifestamente infondata; rilevato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso rilevato che l'ulteriore doglianza secondo cui la querela in atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato è destituita di fondamento: l'accesso agli atti comprova, infatti, che l'atto querelatorio e stato sottoscritto sia dal soggetto indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] sia dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris