CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
x lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 3340/2023 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 11.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4.2.2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con sentenza pubblicata in data 1.2.2017 il Tribunale di Napoliaccoglieva la domanda revocatoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del ConsiglioPag. 1 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026dei ministri e dal Ministero della Salute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eSimonetta Alì.Gli attori avevano agito ex art. 2901 c.c. al fine di sentir dichiararel’inefficacia nei loro confronti di due atti, rispettivamente, del 5.8.2010 e23.11.2010, con i quali in esecuzione degli accordi di separazione il Maroneaveva alienato alla moglie la metà degli immobili siti in Napoli, adibiti a casaconiugale.Il Tribunale accoglieva la domanda assumendo provato in capo allaAlì il requisito soggettivo sulla base di due presupposti. [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato al pagamento di euro 2.582.284,50, a titolo di risarcimento deldanno in favore dello Stato, in base alla sentenza n. 414/2009 del23.9.2009 della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conticonfermata con sentenza n. 144/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Terza SezioneGiurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti (passata ingiudicato), e questo aveva comportato un sequestro di beni di cui la Alì eraa conoscenza. In secondo luogo, il solo rapporto di coniugio era idoneo afar presumere la conoscenza della situazione debitoria.2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]rigettava l’appello proposto dalla Alì con l’aggravio delle spese di lite.La corte territoriale osservava, quanto al requisito soggettivo, chenella sentenza resa dalla Corte dei conti in fase di appello nel 2011 si davaconservativi in danno del [OSCURATO:PERSONA] e di tutti gli altri imputati. Aggiungeva chela citazione dinanzi alla Corte dei conti era stata preceduta dal procedimentopenale a carico del [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altre figure apicali che avevanogestito la Sanità pubblica nei primi anni ’90 (del secolo scorso), conclusocon l’accertamento di responsabilità per danni patrimoniali e nonpatrimoniali per svariati miliardi di lire; una vicenda di importanza tale danon poter essere ignorata dal coniuge, data la sua rilevanza mediatica alivello nazionale. Osservava altresì che la fase della separazione, iniziata nel2010 in coincidenza con gli atti di vendita, normalmente induce adPag. 2 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026approfondite verifiche sulla capacità patrimoniale dell’altro coniuge, al finedi conservare il medesimo tenore di vita, al cui mantenimento, comeemerso, la Alì era interessata; d’altronde lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammessoche la moglie era a conoscenza di un sequestro di circa 60.000 euro,derivante, però, da una diversa sentenza della Corte dei conti Campania),e la prova testimoniale sulla separazione di fatto dal 1986 era irrilevante,perché anche coniugi in disaccordo non restano ignari delle vicendeeconomiche e, comunque, dal ricorso per la separazione e dalla scritturaprivata allegata del 27.7.2010 risultava che la crisi coniugale si era«conclamata» nel 2007 e che il trasferimento del marito nella casa diRoccaraso risaliva a pochi mesi prima dell’avvio della separazione.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri, il Ministero della Salute e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 23.9.2025, in occasione della qualela ricorrente depositava memoria. La camera di consiglio per impedimentodel consigliere relatore era differita a nuovo ruolo e successivamentechiamata per la data odierna.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale di rito, si deve rilevare che l’intervenuto decessoin data 26.7.2025 dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], così come dichiarato edocumentato dal difensore della ricorrente in data 8.9.2025, non producealcun effetto in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondoun consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nelgiudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovaapplicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventiprevisto dall'art. 299, e ss., c.p.c. (v., ex plurimis, Cass. 13 maggio 2025,n. 12831; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n.24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2007,Pag. 3 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n.14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153).2. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.La ricorrente lamenta il travisamento del contenuto della sentenza n.144/2011 della [OSCURATO:PERSONA] d’Appello della Cortedei conti, da cui la Corte d’Appello ha desunto la scientia damni. Infatti, talesentenza è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre gli atti di vendita risalivanoal 2010, quindi la Alì non poteva conoscere il precedente iter giudiziale,erariale e penale, relativo al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, pertanto, è incorsain un travisamento del contenuto oggettivo della prova su una circostanzaoggetto di discussione, con conseguente impossibilità di ricavare da essaelementi presuntivi di conoscenza in capo alla Alì.2.1. Il motivo è inammissibile.Sul tema del travisamento della prova le Sezioni Unite hanno tracciatoil limite entro il quale può farsi valere con il ricorso in cassazione tale vizio.Con la sentenza 5 aprile 2024, n. 5792 è stato invero affermato: “Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere aisensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale”.La ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 115c.p.c., prospetta un vizio che, neppure secondo quanto enunciato dallePag. 4 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026Sezioni Unite, si sarebbe potuto far valere ai sensi dell'art. 360, commaprimo, n. 5, c.p.c. - anche a prescindere dal fatto che si è in presenza diuna doppia pronuncia conforme ostando al ricorso l’art. 360, comma quarto,c.p.c. -, in quanto sottopone al giudice di legittimità non una svistaconcernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio,contestandone la lettura.La censura veicolata con il motivo, nella sostanza, attienedirettamente a profili di fatto e persegue un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - adesso funzionale – delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoriaè attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazionedelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità - se non sotto lo stretto profilomotivazionale - di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017 n. 16467; Cass., sez.I, 23 maggio 2014 n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014 n. 13485;Cass., sez. lav., 15 luglio 2009 n. 16499).2.2. In secondo luogo, è il caso di rilevare che la decisione impugnata nonsi è basata solo sulla sentenza n. 144/2011 della Terza SezioneGiurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti, ma ha consideratoanche la sentenza n. 414/2009 della Sezione Giurisdizionale del Lazio(pagina 6, quinto capoverso), oggetto di conferma da parte della sentenzan. 144/2011, oltre che di svariati indici tutti debitamente riportati nelparagrafo 4.1.2. (da pagina 6 a pagina 8).La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata: di qui l'inammissibilità del motivo,dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base aiquali “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilePag. 5 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017 n. 20910; in motivazione,Cass., sez. un., 20 marzo 2017 n. 7074; Cass. sez. 6-III, 3 luglio 2020 n.13735).3. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.3.1. La ricorrente censura la Corte d’Appello per aver affermato che ilcoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in vicende erariali e penali fosse «notorio» graziealla rilevanza mediatica delle vicende processuali relative alle figure apicali,che avevano gestito la Sanità pubblica italiana negli anni ‘90, definite conaccertamento della responsabilità per danni di vari miliardi di lire, senza checiò fosse mai stato allegato o provato dalle parti. La corte territoriale,pertanto, d’ufficio avrebbe introdotto un “fatto notorio” e sulla base di essofondato un ragionamento inferenziale per pervenire al fatto ignoto (lascientia damni). Senonché, il fatto valorizzato dal giudice dell’appello nonlo si sarebbe potuto considerare alla stregua di un fatto notorio, taleessendo quello certo nella conoscenza media della collettività, mentrequesto sarebbe stato il frutto della conoscenza personale del giudice.3.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, commaprimo, n. 6, c.p.c.Quando si denuncia un error in procedendo, come nel caso di specie,la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminaredirettamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto viziorilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesamee, quindi, il corrispondente motivo, per essere ammissibile per il principiodi specificità del ricorso ex art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., deve addurretutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la prospettataviolazione processuale (v. Cass. 2 febbraio 2017 n. 2771; Cass. 4 marzo2005 n. 4741; Cass. 23 gennaio 2004 n. 1170).Pag. 6 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026Invero, al fine del rispetto del principio di specificità, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nelricorso o senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, per renderne possibile l'esame (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre2019 n. 34469; conformi Cass., sez. III, 1° luglio 2021 n. 18695 e Cass.,sez. I, 19 aprile 2022 n. 12481).La ricorrente riferisce in modo generico e assertorio che la Presidenzadel Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute, né nel corso del primogrado, né in fase di appello, non avrebbero mai invocato la notorietà dellevicende penali che avrebbero riguardato figure apicali della Sanità pubblica,compreso il [OSCURATO:PERSONA], per la loro ricaduta mediatica a livello nazionale.Senonché la ricorrente ha depositato in questa sede la prima memoria exart. 183, comma sesto, c.p.c. e la comparsa di costituzione in appello, manon l’atto di citazione, il cui contenuto non è stato riprodotto, neppuresinteticamente in sede di esposizione del fatto, rilevando il dato anche aisensi dell’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c. Evidente è quindil’inammissibilità della censura.4. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art.360, comma primo, n. 4, c.p.c.4.1. La Corte d’Appello sarebbe nuovamente incorsa nel travisamento dellaprova, poiché la ricorrente nell’accordo di separazione del 2010 avrebberappresentato di essere a conoscenza del sequestro conservativo (poidefinitivamente cancellato), derivante da una pronuncia della Corte deiconti di condanna al pagamento di euro 63.974,93 (e non della sentenza m.411/2011), di cui si sarebbe fatta carico. Erroneamente la corte territorialeavrebbe tratto da tale conoscenza un indice presuntivo in grado di fondarela ritenuta scientia damni.Pag. 7 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/20264.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni illustrate inoccasione dello scrutinio del primo motivo.La ricorrente in relazione al contenuto dell’accordo di separazioneintervenuto con il marito lamenta un travisamento della prova, che, inrealtà, non è un errore di percezione del fatto probatorio, ma di lettura delfatto probatorio, peraltro vertente su una questione oggetto di discussionetra le parti. La ricorrente in tal modo sollecita, nuovamente, un riesame delgiudizio di merito della Corte d'appello, senza considerare che la valutazionedel materiale probatorio e l'inferenza delle risultanze istruttorie spettanounicamente al giudice del merito e non possono essere oggetto di una nuovainterpretazione fattuale in questa sede.4.3. Ad abundantiam, si osserva che la ricorrente impugna quantoenunciato dalla Corte d’appello a pagina 8 (secondo capoverso), ma nonconsidera la pronuncia laddove si legge: “Ma va debitamente soggiunto cheproprio la separazione tra coniugi – peraltro coincidente con gli attiimpugnati, mediante l’inizio del relativo [procedimento] giurisdizionale indata 11 giugno 2010 - addotta dall’appellante a prova della sua ignoranzadelle vicende patrimoniali del dott. [OSCURATO:PERSONA], è una fase della vita familiareche normalmente induce ad accurate ricerche e raccolta di informazionesulla capienza del coniuge più abbiente e che secondo la comune esperienzaè fatta in modo tanto più capillare quanto più, come nella [fattispecie] cheoccupa, gli interessi economici in gioco sono rilevantissimi, dovendosidifendere un tenore di vita molto alto (cfr. i documenti relativi allaseparazione, in atti, che attestano la preoccupazione della moglie dimantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio)” (dapagina 7, ultimo capoverso, a pagina 8, primo capoverso). Di qui l’ulterioreinammissibilità del motivo per essere la censura non pertinente rispetto allaratio espressa dalla Corte d’appello.5. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.Pag. 8 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/20265.1. La ricorrente avrebbe sostenuto, e l’istruttoria orale l’avrebbeconfermato, che la convivenza con il marito era cessata nel 1986, quandoil marito si era trasferito dapprima a Roma e poi a Roccaraso. Tale fatto nonsarebbe mai stato contestato dagli attori, diventando quindi pacifico ex art.115 c.p.c. La Corte d’Appello, invece, avrebbe ignorato tale circostanza eun fatto, appunto, processualmente pacifico.5.2. Il motivo è inammissibile.Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che lacontroparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione,al fine di consentire a questo giudice di legittimità di prendere cognizionedelle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo con qualemodo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass., sez. I, 18luglio 2007 n. 15961; Cass., sez. III; 28 giugno 2006 n. 10583; Cass., sez.6-I, 12 ottobre 2017 n. 24062; Cass., sez. 6-III, 13 ottobre 2017 n. 20637;Cass., sez. II, 4 luglio 2018 n. 17474; Cass., sez. III, 5 marzo 2019 n.6303; Cass., sez. 6-III, 4 aprile 2022 n. 10761). La ricorrente hagenericamente indicato gli atti processuali in cui la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri e il Ministero della Salute avrebbero omesso di sollevare lacontestazione, e non ha però dato conto del relativo contenuto, in modo diconsentire a questo giudice di legittimità di vagliare la decisività dellacensura.5.3. Deve essere osservato, inoltre, che l'onere di contestazione specifica,previsto dal combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c., valevole ancheper l’attore (Cass., sez. III, 8 maggio 2016 n. 8647), non ha carattereassoluto, ma opera esclusivamente in relazione a fatti che possano definirsi"propri" della parte o "comuni" ad entrambe. Per fatto comune deveintendersi una circostanza che rientri nella sfera di controllo, di conoscenzao di partecipazione diretta della parte nei confronti della quale l'allegazioneè formulata.Pag. 9 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte chel’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e nonbisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, e non ancheper quelli ad essa ignoti (Cass., sez. III, 13 febbraio 2013 n. 3576; Cass.,sez. III, 18 luglio 2016 n. 14652; Cass., sez. lav., 4 gennaio 2019 n. 87;Cass., sez. 6-III, 31 agosto 2020 n. 18074; Cass., sez. III, 8 maggio 2023n. 12064; Cass., sez. III, 30 maggio 2025 n. 14573, non massimata,espressamente in motivazione).Poiché il fatto addotto dalla convenuta riguarda l’asserita interruzionedella convivenza tra coniugi sin dal 1986, deve escludersi la stessapossibilità di non contestazione da parte degli (allora) attori, essendoevidente che non si tratta di un fatto incluso nella loro sfera di controllo econoscenza.6. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.Nulla per le spese, per essere rimasti intimati la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri e il Ministero della Salute.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n.4315). P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 4 febbraio 2026.Il PresidenteChiara GraziosiPag. 10 di 11Numero registro generale 2261/2024Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 10405/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pag. 11 di 11