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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 11774/2026

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20243), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto n. 49/2017, depositata il 9/1/2017.udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzioneNumero di raccolta generale 11774/2026del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoDgaltaim pubebnlictaozio ne 29/04/2026del ricorso;udita per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione riceveva quattroavvisi di accertamento, ai fini IRES, IRAP e IVA, per gli anni 2004-2005 e per gli anni 2007-2008, a seguito di un PVC con cui era statacontestata l’annotazione in contabilità di fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse da piùsocietà, risultate evasori totali.2.

La CTP di Vicenza, con la sentenza n. 315/2015, rigettava i ricorsi,ritenendo che vari elementi confermassero la consapevolepartecipazione della società ricorrente alla frode tributaria.

Per ilgiudice di primo grado:- al legale rappresentante della società era stato contestato di averacquistato all’estero pelle grezza e, quando la merce era ancoraall’estero, di averla rivenduta a cartiere senza addebito d’IVA, aisensi dell’art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza del requisitodella territorialità.

Sdoganata la merce, le cartiere lasciavano lamerce in deposito IVA per rinviare il pagamento dell’imposta, leritiravano a distanza di pochi giorni con emissione e registrazione diautofattura per poi rivenderla a società filtro, al solo fine diostacolare la ricostruzione della frode, emettendo fatture con IVAdestinata a non essere pagata.

Al termine dell’operazione circolare,le società filtro cedevano la stessa merce alla ricorrente con addebitodell’IVA e l’imposta incassata veniva distribuita tra i partecipanti allafrode;- non era comprensibile perché fra fornitore al di fuori dell’U.E. ecessionario nazionale dovessero interporsi altri soggetti a cui era2 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 11774/2026difficile assegnare un ruolo “funzionalmente lecito” e “fiscalmenteData pubblicazione 29/04/2026apprezzabile”.

Costituivano elementi significativi di riscontrodell’illiceità delle operazioni la brevità dei tempi del deposito (pochigiorni), l’assenza di struttura organizzativa delle società interposte,la mancanza di autonomia finanziaria, l’assenza di contatti confornitori esteri, la mancanza di professionalità imprenditoriale e dipersonale dipendente, le sedi presso siti di domiciliazione postale eil mancato utilizzo del plafond da parte della società ricorrente;3.

Con la sentenza n. 49/2017 la CTR del Veneto, pur formalmenteaccogliendo parzialmente i motivi di appello, rigettaval’impugnazione.

Dalla motivazione risulta:- che i motivi accolti erano esclusivamente quelli con cuil’appellante lamentava che il giudice di primo grado si fossesoffermato solo sugli avvisi accertamento relativi agli anni 2007 e2008 e non anche su quelli del 2004 e 2005;- che gli avvisi degli anni 2004 e 2005 si basavano sulledichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], nel processo penale a suo carico.Le dichiarazioni del terzo emittente le fatture avevano un valoreindiziario privilegiato.

Portinari, aveva definito le fatture come falsee quindi non rapportabili ad alcuna reale operazione commerciale edemesse al solo scopo di creare costi fittizi sia ai fini delle impostedirette che ai fini iva.- che per gli anni 2007 e 2008 era stata depositata la sentenzapenale del Tribunale di Vicenza 10/11/2014, n. 1266, che avevaassolto l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussistedal reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti.

Nel giudizio tributario, peraltro, poteva confermarsi lapartecipazione alla frode della ricorrente perché il legalerappresentante della società non aveva fornito delle giustificazionisulle movimentazioni delle merci e nessuno degli acquirenti evenditori aveva versato l’IVA;3 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026- che l’inesistenza delle operazioni, la consapevoleNumero di raccolta generale 11774/2026partecipazione alla frode e il fatto che nessuno dei soggetti iDnattae prupbbolicsatziio ne 29/04/2026(acquirenti e venditori) avesse mai versato l’iva impedivano diaccogliere la richiesta di dedurre l’Iva asseritamente pagata, cosìcome giustificavano le sanzioni comminate.4.

La contribuente ha proposto ricorso affidato a undici motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

Il P.M., nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], haribadito in udienza le conclusioni anticipate con la memoriadepositata in data 10/3/2026, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1.Con il primo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.:nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove laCommissione Tributaria Regionale non ha correttamente valutato ladocumentazione e le prove in atti.

Mancata valorizzazione degli esitidel procedimento penale», la ricorrente deduce che il giudice disecondo grado non ha correttamente valorizzato gli elementirisultanti dal procedimento penale.

Nonostante il legalerappresentante della società sia stato assolto in sede penale daidelitti tributari contestati per insussistenza del fatto, essendorisultato estraneo alla frode, il giudice tributario non ha spiegatoperché ha inteso discostarsi dalla decisione penale.2.

Con il secondo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.:nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., laddove la CommissioneTributaria Regionale nonostante abbia preso atto dell’assoluzionepenale del rappresentante legale della società per i fatti ascritti pergli anni d’imposta 2007 e 2008, non ha dichiarato l’illegittimità dellapretesa tributaria», la ricorrente lamenta che la motivazione siaillogica perché, pur prendendo in esame una serie di elementidecisivi per escludere la responsabilità penale (il numero limitato di4 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026operazioni contestate; l’inesistenza della retrocessione del denaro eNumero di raccolta generale 11774/2026la mancata dimostrazione dell’accordo fraudolento), concDlautad peub blnicaezlio ne 29/04/2026senso che sia stata provata la frode Iva.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati tributari con la sentenzadel Tribunale di Vicenza 10/11/2014, n. 1266, irrevocabile il14/4/2015, ai sensi dell’art. 530, secondo comma c.p.p., perché ilfatto non sussiste.

I primi due motivi riguardanti il rapporto traprocesso penale e processo tributario presuppongono l’esame delladisciplina applicabile in caso di assoluzione dai reati tributari alla lucedella innovazione apportata dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma, 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024, invigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testounico della giustizia tributaria (D.lgs. n. 175 del 2024), rubricato«Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processodi Cassazione».

L’art. 21-bis dispone: «1.

La sentenza penaleirrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputatonon lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia digiudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. Lasentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni primadell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizionidei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenzadi assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti dellapersona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, ilrappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente esocietà, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali haagito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché neiconfronti dei loro soci o associati»4.

Con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4/3/2025 laSezione tributaria ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per5 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione cosìNumero di raccolta generale 11774/2026individuata: «La questione che si pone […] è quella degli efDfaetat ptuib b lnicaezlio ne 29/04/2026processo tributario, anche di cassazione, della sentenza penaleirrevocabile di assoluzione dal reato tributario emessa ad esito deldibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, conl’ulteriore appendice, […] della disciplina applicabile all’assoluzionecon la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codicedi procedura penale […]».

Sussistono orientamenti giurisprudenzialinon convergenti sia sull’efficacia del giudicato penale anche ai finidell’accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini delrapporto tra contribuente ed erario oppure solo con riguardo allesanzioni irrogate sia sulla rilevanza nel giudizio tributario dellesentenze penali di assoluzione pronunziate ex art. 530, secondocomma, c.p.p. essendosi formato, a tale riguardo, un orientamentointeso ad escluderne il rilievo ai fini della disciplina di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.5.

Assegnato dalla Prima Presidente alle Sezioni Unite, il ricorso èstato chiamato alla pubblica udienza del 7/10/2025.

Con ordinanzainterlocutoria n. 31961/2025 del 9/12/2025, preso atto dellapregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale sollevatecon riferimento all’art. 21-bis cit. con l’ordinanza della CGT delPiemonte 10/3/2025 n. 64 e dell’ordinanza della CGT di Roma13/5/2025 n. 1838, le Sezioni Unite hanno ritenuto di disporre ilrinvio della trattazione del ricorso in attesa della loro decisione.6.

Considerando che il legale rappresentante della società è statoassolto dai reati tributari con la formula “il fatto non sussiste” ai sensidel secondo comma del codice di rito penale, le questioni connesseai primi due degli undici motivi proposti dalla ricorrente inducono ilCollegio a rinviare la trattazione del presente ricorso in attesa delladecisione delle Sezioni unite.

P.Q.M6 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 11774/2026rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisioneData pubblicazione 29/04/2026delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanzan.31961/2025.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la PresidenteRoberta Crucitti7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20243), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto n. 49/2017, depositata il 9/1/2017.udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzioneNumero di raccolta generale 11774/2026del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoDgaltaim pubebnlictaozio ne 29/04/2026del ricorso;udita per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione riceveva quattroavvisi di accertamento, ai fini IRES, IRAP e IVA, per gli anni 2004-2005 e per gli anni 2007-2008, a seguito di un PVC con cui era statacontestata l’annotazione in contabilità di fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse da piùsocietà, risultate evasori totali.2. La CTP di Vicenza, con la sentenza n. 315/2015, rigettava i ricorsi,ritenendo che vari elementi confermassero la consapevolepartecipazione della società ricorrente alla frode tributaria. Per ilgiudice di primo grado:- al legale rappresentante della società era stato contestato di averacquistato all’estero pelle grezza e, quando la merce era ancoraall’estero, di averla rivenduta a cartiere senza addebito d’IVA, aisensi dell’art. 7 d.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza del requisitodella territorialità. Sdoganata la merce, le cartiere lasciavano lamerce in deposito IVA per rinviare il pagamento dell’imposta, leritiravano a distanza di pochi giorni con emissione e registrazione diautofattura per poi rivenderla a società filtro, al solo fine diostacolare la ricostruzione della frode, emettendo fatture con IVAdestinata a non essere pagata. Al termine dell’operazione circolare,le società filtro cedevano la stessa merce alla ricorrente con addebitodell’IVA e l’imposta incassata veniva distribuita tra i partecipanti allafrode;- non era comprensibile perché fra fornitore al di fuori dell’U.E. ecessionario nazionale dovessero interporsi altri soggetti a cui era2 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 11774/2026difficile assegnare un ruolo “funzionalmente lecito” e “fiscalmenteData pubblicazione 29/04/2026apprezzabile”. Costituivano elementi significativi di riscontrodell’illiceità delle operazioni la brevità dei tempi del deposito (pochigiorni), l’assenza di struttura organizzativa delle società interposte,la mancanza di autonomia finanziaria, l’assenza di contatti confornitori esteri, la mancanza di professionalità imprenditoriale e dipersonale dipendente, le sedi presso siti di domiciliazione postale eil mancato utilizzo del plafond da parte della società ricorrente;3. Con la sentenza n. 49/2017 la CTR del Veneto, pur formalmenteaccogliendo parzialmente i motivi di appello, rigettaval’impugnazione. Dalla motivazione risulta:- che i motivi accolti erano esclusivamente quelli con cuil’appellante lamentava che il giudice di primo grado si fossesoffermato solo sugli avvisi accertamento relativi agli anni 2007 e2008 e non anche su quelli del 2004 e 2005;- che gli avvisi degli anni 2004 e 2005 si basavano sulledichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], nel processo penale a suo carico.Le dichiarazioni del terzo emittente le fatture avevano un valoreindiziario privilegiato. Portinari, aveva definito le fatture come falsee quindi non rapportabili ad alcuna reale operazione commerciale edemesse al solo scopo di creare costi fittizi sia ai fini delle impostedirette che ai fini iva.- che per gli anni 2007 e 2008 era stata depositata la sentenzapenale del Tribunale di Vicenza 10/11/2014, n. 1266, che avevaassolto l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussistedal reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti. Nel giudizio tributario, peraltro, poteva confermarsi lapartecipazione alla frode della ricorrente perché il legalerappresentante della società non aveva fornito delle giustificazionisulle movimentazioni delle merci e nessuno degli acquirenti evenditori aveva versato l’IVA;3 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026- che l’inesistenza delle operazioni, la consapevoleNumero di raccolta generale 11774/2026partecipazione alla frode e il fatto che nessuno dei soggetti iDnattae prupbbolicsatziio ne 29/04/2026(acquirenti e venditori) avesse mai versato l’iva impedivano diaccogliere la richiesta di dedurre l’Iva asseritamente pagata, cosìcome giustificavano le sanzioni comminate.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a undici motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il P.M., nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], haribadito in udienza le conclusioni anticipate con la memoriadepositata in data 10/3/2026, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1.Con il primo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.:nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove laCommissione Tributaria Regionale non ha correttamente valutato ladocumentazione e le prove in atti. Mancata valorizzazione degli esitidel procedimento penale», la ricorrente deduce che il giudice disecondo grado non ha correttamente valorizzato gli elementirisultanti dal procedimento penale. Nonostante il legalerappresentante della società sia stato assolto in sede penale daidelitti tributari contestati per insussistenza del fatto, essendorisultato estraneo alla frode, il giudice tributario non ha spiegatoperché ha inteso discostarsi dalla decisione penale.2. Con il secondo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.:nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., laddove la CommissioneTributaria Regionale nonostante abbia preso atto dell’assoluzionepenale del rappresentante legale della società per i fatti ascritti pergli anni d’imposta 2007 e 2008, non ha dichiarato l’illegittimità dellapretesa tributaria», la ricorrente lamenta che la motivazione siaillogica perché, pur prendendo in esame una serie di elementidecisivi per escludere la responsabilità penale (il numero limitato di4 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026operazioni contestate; l’inesistenza della retrocessione del denaro eNumero di raccolta generale 11774/2026la mancata dimostrazione dell’accordo fraudolento), concDlautad peub blnicaezlio ne 29/04/2026senso che sia stata provata la frode Iva.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati tributari con la sentenzadel Tribunale di Vicenza 10/11/2014, n. 1266, irrevocabile il14/4/2015, ai sensi dell’art. 530, secondo comma c.p.p., perché ilfatto non sussiste. I primi due motivi riguardanti il rapporto traprocesso penale e processo tributario presuppongono l’esame delladisciplina applicabile in caso di assoluzione dai reati tributari alla lucedella innovazione apportata dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000,introdotto dall’art. 1, comma, 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024, invigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testounico della giustizia tributaria (D.lgs. n. 175 del 2024), rubricato«Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processodi Cassazione». L’art. 21-bis dispone: «1. La sentenza penaleirrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputatonon lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento neiconfronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggettodi valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia digiudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. Lasentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni primadell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizionidei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenzadi assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti dellapersona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, ilrappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente esocietà, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali haagito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché neiconfronti dei loro soci o associati»4. Con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4/3/2025 laSezione tributaria ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per5 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione cosìNumero di raccolta generale 11774/2026individuata: «La questione che si pone […] è quella degli efDfaetat ptuib b lnicaezlio ne 29/04/2026processo tributario, anche di cassazione, della sentenza penaleirrevocabile di assoluzione dal reato tributario emessa ad esito deldibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, conl’ulteriore appendice, […] della disciplina applicabile all’assoluzionecon la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codicedi procedura penale […]». Sussistono orientamenti giurisprudenzialinon convergenti sia sull’efficacia del giudicato penale anche ai finidell’accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini delrapporto tra contribuente ed erario oppure solo con riguardo allesanzioni irrogate sia sulla rilevanza nel giudizio tributario dellesentenze penali di assoluzione pronunziate ex art. 530, secondocomma, c.p.p. essendosi formato, a tale riguardo, un orientamentointeso ad escluderne il rilievo ai fini della disciplina di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.5. Assegnato dalla Prima Presidente alle Sezioni Unite, il ricorso èstato chiamato alla pubblica udienza del 7/10/2025. Con ordinanzainterlocutoria n. 31961/2025 del 9/12/2025, preso atto dellapregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale sollevatecon riferimento all’art. 21-bis cit. con l’ordinanza della CGT delPiemonte 10/3/2025 n. 64 e dell’ordinanza della CGT di Roma13/5/2025 n. 1838, le Sezioni Unite hanno ritenuto di disporre ilrinvio della trattazione del ricorso in attesa della loro decisione.6. Considerando che il legale rappresentante della società è statoassolto dai reati tributari con la formula “il fatto non sussiste” ai sensidel secondo comma del codice di rito penale, le questioni connesseai primi due degli undici motivi proposti dalla ricorrente inducono ilCollegio a rinviare la trattazione del presente ricorso in attesa delladecisione delle Sezioni unite. P.Q.M6 di 7Numero registro generale 18402/2017Numero sezionale 2925/2026Numero di raccolta generale 11774/2026rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisioneData pubblicazione 29/04/2026delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanzan.31961/2025.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la PresidenteRoberta Crucitti7 di 7