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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36379/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12817/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L.

AGENZIA DELLE ENTRATE –intimate – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4532 / 202 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 8 novembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in accoglimento della opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui per legge è succeduta, in pendenza della controversia, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]), ha dichiarato la nullità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania aveva pronunciato l’improcedibilità della espropriazione immobiliare promossa, nei modi speciali previsti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’agente della riscossione in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il coattivo soddisfo di un credito nella titolarità dell’Agenzia delle Entrate e con l’intervento, quale altro creditore, dell’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA].

2. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4.A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, il controricorso di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per una duplice, autonoma, ragione.

1.1. In primo luogo, perché l’Agenzia si è costituita in grado di legittimità con il patrocinio di un avvocato del libero foro, in difetto (finanche della mera allegazione) dei presupposti legittimanti tale modalità di assistenza tecnica. r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il protocollo stipulato il 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] el’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Suprema Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non sia adottatal’apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; da ciò consegue che, in difetto di siffatti presupposti, la procura conferita dall ’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ad un avvocato dellibero foro è invalida e il ricorso o il controricorso vannodichiarati inammissibili(indirizzo costante: così Cass. 20/11/2020, n. 26531; Cass. 24/11/2021, n. 36498; Cass.08/03/2023, n. 6931).

Nella specie, parte controricorrente non ha nemmeno dedotto un conflitto o una indisponibilità dell’avvocatura erariale a svolgere in questo grado di giudizio difese nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA],né allegato l’avvenuta emissione di una motivata delibera di quest’ultima in favore del patrocinio con avvocato del libero foro.

1.2. In secondo luogo – e soltanto per ipotesi volendo superare l’illustrato rilievo, di per sé invece assorbente – in controricorso si indica che la procura alle liti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per questo grado di giudizio è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2022.

L’esame del fascicolo del controricorrente evidenzia tuttavia che: (a) la procura alle liti non reca sottoscrizione né autografa né digitale di [OSCURATO:PERSONA]; (b) non è allegato l’atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di poteri rappresentativi dell’Agenzia.

1.3. L’inammissibilità del controricorso preclude a questa Corte di prendere conoscenza del contenuto dei documenti ad esso allegati. 2.Il ricorso è improcedibile. r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A mente dell’art. 369, secondo comma, num. 2,cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnatacostituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento , nonché del la data e del numero di tale pubblicazione.

Secondo consolidato orientamento di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018 , n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021,n. 21192) .

In caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020, n. 29803; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta , cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875 , in cui si chiarisce che « l a disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»).

Venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) sol tanto con la pubblicazione (precisamente,con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti datiesaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimetterea quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.

In conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudiziocopie o duplicati del provvedimento impugnato estratt i dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleriadella pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato (così Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass. 24/03/2023, n. 8535). r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] premesso, la copia della sentenza prodotta dal ricorrente (costituita dalla scansione di una riproduzione a stampa della sentenza nativa digitale) non reca attestazione di avvenuta pubblicazione, data di pubblicazionee numero identificativo, soltanto leggendosi il numero del R.G. di iscrizione dell’affare (peraltro, senza nemmeno l’anno).

Pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione dellacontroricorrente.

4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12817/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. AGENZIA DELLE ENTRATE –intimate – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4532 / 202 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 8 novembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in accoglimento della opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui per legge è succeduta, in pendenza della controversia, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]), ha dichiarato la nullità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania aveva pronunciato l’improcedibilità della espropriazione immobiliare promossa, nei modi speciali previsti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’agente della riscossione in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il coattivo soddisfo di un credito nella titolarità dell’Agenzia delle Entrate e con l’intervento, quale altro creditore, dell’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA]. 2. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati. 3. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4.A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, il controricorso di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per una duplice, autonoma, ragione. 1.1. In primo luogo, perché l’Agenzia si è costituita in grado di legittimità con il patrocinio di un avvocato del libero foro, in difetto (finanche della mera allegazione) dei presupposti legittimanti tale modalità di assistenza tecnica. r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il protocollo stipulato il 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] el’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Suprema Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non sia adottatal’apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; da ciò consegue che, in difetto di siffatti presupposti, la procura conferita dall ’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ad un avvocato dellibero foro è invalida e il ricorso o il controricorso vannodichiarati inammissibili(indirizzo costante: così Cass. 20/11/2020, n. 26531; Cass. 24/11/2021, n. 36498; Cass.08/03/2023, n. 6931). Nella specie, parte controricorrente non ha nemmeno dedotto un conflitto o una indisponibilità dell’avvocatura erariale a svolgere in questo grado di giudizio difese nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA],né allegato l’avvenuta emissione di una motivata delibera di quest’ultima in favore del patrocinio con avvocato del libero foro. 1.2. In secondo luogo – e soltanto per ipotesi volendo superare l’illustrato rilievo, di per sé invece assorbente – in controricorso si indica che la procura alle liti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per questo grado di giudizio è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2022. L’esame del fascicolo del controricorrente evidenzia tuttavia che: (a) la procura alle liti non reca sottoscrizione né autografa né digitale di [OSCURATO:PERSONA]; (b) non è allegato l’atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di conferimento a [OSCURATO:PERSONA] di poteri rappresentativi dell’Agenzia. 1.3. L’inammissibilità del controricorso preclude a questa Corte di prendere conoscenza del contenuto dei documenti ad esso allegati. 2.Il ricorso è improcedibile. r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A mente dell’art. 369, secondo comma, num. 2,cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnatacostituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento , nonché del la data e del numero di tale pubblicazione. Secondo consolidato orientamento di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018 , n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021,n. 21192) . In caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020, n. 29803; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta , cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875 , in cui si chiarisce che « l a disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»). Venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) sol tanto con la pubblicazione (precisamente,con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti datiesaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimetterea quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. In conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudiziocopie o duplicati del provvedimento impugnato estratt i dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleriadella pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato (così Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass. 24/03/2023, n. 8535). r.g. n. 12817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] premesso, la copia della sentenza prodotta dal ricorrente (costituita dalla scansione di una riproduzione a stampa della sentenza nativa digitale) non reca attestazione di avvenuta pubblicazione, data di pubblicazionee numero identificativo, soltanto leggendosi il numero del R.G. di iscrizione dell’affare (peraltro, senza nemmeno l’anno). Pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione dellacontroricorrente. 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pr
Sentenza Cassazione n. 36379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris