CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 15728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a suo carico; avverso la ordinanza del 15/01/2026 del tribunale del riesame di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Chieti, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale che, dopo avere convalidato il sequestro d'urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria., disponeva il sequestro preventivo di un autocarro e dei rifiuti in esso contenuti oltre che di un'area occupata da rifiuti, con riguardo allo svolgimento di attività di raccolta, recupero e srhaltimento rifiuti oltre che con riguardo all'ulteriore reato di gestione non autorizzata di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti -, rigettava l'istanza.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, e si descrivono i requisiti che devono sussistere ai fine della valida configurazione del periculum in mora, richiamando plurime decisioni di legittimità. Si cita anche una sentenza di questa corte in tema di controllo che, in sede cautelare reale, si deve effettuare in relazione al fumus del reato i potizzato. 4. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen., 240 c.p., 192 c.p. Si cita giurisprudenza in ordine al tema della distinzione tra sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 e comma 2 cod. proc. pen., e in tema di motivazione necessaria anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca. 5. Con il terzo motivo si rappresenta la omessa valutazione degli atti difensivi e dei documenti prodotti dalla difesa, con violazione dei relativi diritti. 6. Il primo motivo è inammissibile, siccome si deducono vizi di illogicità e contraddittorietà nonostante il noto principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).Peraltro si tratta di censure formulate senza alcuna specificazione rispetto al provvedimento impugnato, ma articolate solo procedendo a mere citazioni di giurisprudenza di legittimità, come tali del tutto generiche. 7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, traducendosi anche esso nella mera citazione di principi giurisprudenziali, in assenza di ogni censura specifica e concreta sul tema proposto. 8. Quanto al terzo motivo, la manifesta infondatezza consegue alla assoluta genericità dello stesso, in mancanza di ogni precisazione su quali siano gli atti difensivi che si assumono trascurati, e sulla loro necessaria decisività. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso sia inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. di P.Q.M