CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 23887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21391/2015r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativa , con sede in Arezzo , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 180/3, in persona dei commissari liquidatori dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale apposta in calce a l ric orso , dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primoin Roma, alla via Sicilia n. 5 0 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Anastasio II, n. 416, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - avverso il decretodel [OSCURATO:PERSONA] depositato il 30/06 /2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le memorie exart. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 209 e 98 l.fall., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono - in riforma dello stato passivo della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., nel quale era stato ammesso esclusivamente il loro credito per l'importo di € 124.073,60 a titolo di “restituzione del prezzo pagato con riserva di privilegio all'esito della causa art. 2932 c.c.” - la rivendica, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dell'immobile, identificato catastalmente nella titolarità della cooperativa, sito in Arezzo, alla via B. Catastini n. 43, sulla base del dedotto perfezionamento, mediante scritture risalenti al marzo 1997, di un accordo di permuta tra bene presente (terreno edificabile da essi ceduto alla cooperativa) e bene futuro (villetta da realizzarsi a cura della società). Ribadirono, inoltre, la richiesta di ammissione al passivo di una serie di altri crediti (€ 20.000, a titolo di risarcimento danni per il mancato rilascio del certificato di abitabilità; € 66.698.45, quale penale contrattualmente stabilita per il ritardo nell'ultimazione, consegna e fruibilità dell'immobile; € 280.000,00 come risarcimento danni derivanti dall'iscrizione di ipoteca pregiudizievole sullo stesso). Chiesero, infine, per l’ipotesi di mancato riconoscimento della proprietà, l'ammissione al passivo di € 124.073,60, a titolo di restituzione corrispettivo, e di € 85.763,37, per lavori direttamente eseguiti sull'immobile, con riconoscimento, su tutti gli importi, del privilegio exart. 2775-bis cod. civ.. 1.1. Contestualmente, avverso il medesimo stato passivo furono instaurati altri procedimenti ex art. 98 l.fall., aventi ad oggetto: i ) le opposizioni promosse da alcuni soci prenotatari/assegnatari degli immobili edificati dalla menzionata cooperativa in bonisnel comparto denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; ii) le impugnazioni di altri creditori nonché di alcuni ex soci, proprietari a seguito di stipula dei contratti definitivi di compravendita, degli immobili edificati dalla stessa cooperativa in località [OSCURATO:PERSONA] (Arezzo). 1.2. La citata cooperativa si costituì chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dei procedimenti di opposizione allo stato passivo ex art. 295 cod. proc. civ. e contestando, nel merito , le domande avanzate dagli opponenti in quanto infondate. Circa la specifica posizione dei Citernesi e della Tani, poi: i ) eccepì l'inammissibilità dell'istanza di rivendica dell'immobile, sia perché basata su di una scrittura privata, dell’11 marzo 1997, inopponibile alla procedura in quanto priva di data certa anteriore alla intervenuta liquidazione coatta amministrativa e non sottoscritta da alcuno dei predetti opponenti sia perché veniva richiesto il trasferimento del cespite in favore di uno solo dei soggetti indicati nella scrittura; ii) dedusse che l'immobile non risultava conforme alle caratteristiche originarie di progettazione e realizzazione, e che , conseguentemente, non c’e ra corrispondenza fra il bene rivendicato e quello esistente, oggettivamente diverso, osservando, peraltro, che g li opponenti nemmeno avevano corrisposto alla cooperativa il costo dalla medesima sopportato per la realizzazione del fabbricato di cui venivachiesto il trasferimento; iii ) rilevò la corretta collocazione chirografaria del credito insinuato ed ammesso allo stato passivo nonché la legittimità dell'apposta riserva di privilegio condizionale exart. 96 l.f.; iv) contestò nuovamente le somme richieste ex adverso a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'immobile, di indennizzo e risarcimento per la indebita iscrizione di ipoteca pregiudizievole, nonché di indennizzo e risarcimento del danno per mancato ottenimento dei provvedimenti relativi all'abitabilità del bene, in quanto nessuna di esse era stata documentalmente supportata; v ) in via subordinata, affermò che, volendo ritenere il rapporto fondato sulla scrittura privata dell'11 marzo 1997, avrebbe dovuto dichiararsi l'eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della cooperativa, in quanto la spesa per l'edificazione del fabbricato era lievitata negli anni (fino ad € 442.149,23) a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, avendo parte opponente corrisposto solo la minor somma di € 124.073,60 come insinuata ed ammessa allo stato passivo. 2. L’adito Tribunale di Arezzo, riunite tutte le opposizioni ed impugnazioni, le decise con decreto del 26/30 giugno 2015, in cui, con riguardo alle istanze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così statuì: «5) in accoglimento della domanda di rivendica, dichiara di piena ed esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA] l'immobile, attualmente in titolarità formale della [OSCURATO:PERSONA] […], ordinando il compimento delle formalità occorrenti alla formale intestazione del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA], con esonero del Conservatore dei registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità; 6) ammesso al passivo, in via chirografaria, il credito di € 20.000,00 di [OSCURATO:PERSONA] per la causale indicata in motivazione, rigettando ogni altra domanda di ammissione al passivo avanzata dal suddetto nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; […]». 2.1. In estrema sintesi, e per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i ) innanzitutto, ritenne « insussistenti i presupposti per la sospensioneex art. 295 c.p.c., non ricorrendo, a ben vedere, un autentico rapporto di pregiudizialità tra i presenti giudizi di opposizione/impugnazione ex art. 98 L.F. e quelli promossi nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari degli immobili del comparto "[OSCURATO:PERSONA]", per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art.2932 c.c.[…]»; ii ) quanto, più specificamente, all'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermò, in primis, che «la domanda di rivendicazione di un bene mobile o immobile in possesso del fallito (o dell'impresa in L.C.A.) può essere proposta esclusivamente nella sede concorsuale (cfr. art. 52, 93, 103 e 201, 208 L.F.) dove vanno necessariamente trasferite anche le pretese in precedenza azionate nelle forme del giudizio ordinario». Descrisse, poi, il contenuto della scrittura privata dell’11 marzo 1997, che valutò come munita di data certa opponibile alla procedura concorsuale, ed affermò che, quanto ai suoi effetti negoziali, «sia che si voglia riconoscere alla stessa, in collegamento con il contratto di cessione a parti invertite del terreno, significato di permuta di cosa presente (il terreno) con cosa futura (la villetta da edificare), così come sostenuto dagli opponenti, sia che ci si voglia fermare al significato letterale dell'atto isolatamente considerato, appare evidente che le parti abbiano voluto esaurire la vicenda negoziale ponendo in essere un atto immediatamente idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del fabbricato.[…]». Ritenne, inoltre, «convincente», la tesi della permuta, richiamando, tra l’altro, i principi di Cass. n. 24172 del 2013. Rilevò inoltre: che nemmeno era in discussione che l'immobile fosse stato effettivamente realizzato e consegnato nel 2007, sicché, pure risultando trascritta, in data anteriore all'apertura della l.c.a., la domanda giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della proprietà dell'immobile, sussistevano tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda di rivendica, infondate rivelandosi le ulteriori eccezioni sollevate dalla procedura «di "diversità soggettiva" tra le parti della scrittura ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quella a favore della quale, con l'istanza di insinuazione, si è rivendicato l'acquisto (il solo [OSCURATO:PERSONA])» e «di "diversità oggettiva"» perché «il fabbricato sarebbe stato realizzato con alcune parziali modifiche rispetto a quanto originariamente previsto»; che non era condivisibile la tesi dei commissari liquidatori secondo cui «l'acquisto dovrebbe inquadrarsi esclusivamente nell'ambito del rapporto sociale di [OSCURATO:PERSONA] e chequindi costui, come socio sarebbe titolare di un mero diritto all'assegnazione di un alloggio prenotato, previa corresponsione dei maggiori costi sostenuti nel corso del tempo dalla cooperativa. […]»; che e ra parimenti infondata l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dai medesimi commissari; iii) quanto al le richieste di ammissione al passivo di crediti di [OSCURATO:PERSONA] (o di [OSCURATO:PERSONA] o di L i viana Tani), affermò: che quello da ritardata consegna dell'unità abitativa, fondato sulla clausola penale contenuta nella scrittura privata dell’11 marzo 1997, andava riconosciuto ma liquidato equitativamente (in € 20.000), non conoscendosi lo stato di consistenza dell'immobile nel corso dei vari anni; che quello risarcitorio per la presenza di un'ipoteca sull'immobile consegnato, iscritta a garanzia di un finanziamento acceso dalla cooperativa con la [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e del Lazio, era privodi adeguata prova dell'attualità di un danno; che quello risarcitorio per " mancato rilascio dell'abitabilità di legge", era rimasto parimenti sfornito di idonea dimostrazione;che , infine, le ulteriori pretese (credito per migliorie, opere di completamento e rifinitura; credito per restituzione del corrispettivo) erano state avanzate solo per l'ipotesi di mancato trasferimento della proprietà, per cui non si poneva la necessità di una decisione sulle stesse. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha proposto ricorso p er la cassazione del descritto decreto, limitatamente alle sole statuizioni ivi concernenti l ’ opposizione proposta dai Citernesi e dalla Tani , affidandosi a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, con unico controricorso, illustratoanche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Prima Sezione civile di questa Corte originariamente investito della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2022, n. 9826, ha ritenuto meritevoli di maggiore approfondimento le questioni giuridiche complessivamente poste dal terzo motivo di ricorso, sicché ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, in occasione della quale entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonché, con riferimento alla medesima norma, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si contesta la ritenuta insussistenza, da parte del tribunale, dei presupposti per sospendere il giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di quelli promossi, nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari del comparto “[OSCURATO:PERSONA]”, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art.2932 cod. civ.. Si assume che la corrispondente pronuncia «è censurabile, nonché contraddittoria, e viene quivi pertanto impugnata nella parte motiva in cui ha omesso l’esame della richiesta di sospensione formulata dalla scrivente difesa con riferimento alla posizione dei Sig.ri Citernesi»; II) «Violazione e falsa applicazione della qualifica del rapporto inter partes quale permuta in forza della inesistente, inefficace ed inopponibile scrittura provata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e conseguente violazione dell’art. 45 l.f. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si censura la qualificazione come permuta data dal tribunale al rapporto inter partes, ritenendola errata ed illogica alla luce del tenore dei documenti ivi richiamati; III) « Violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in ordine alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 200 e dell’art. 45 l.fall., essendo inefficace la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio iscritto al r.g.n. 2781/2010 del Tribunale di Arezzo ed avente ad oggetto l’accertamento dei diritti reali; parimenti conseguente inefficacia della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio iscritto al r.g.n. 1674/2009 del medesimo Tribunale di Arezzo ed avente ad oggetto esecuzione in forma specifica; inopponibilità della trascrizione della domanda giudizialeex art. 45 l.f., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Si contesta il decreto impugnato, asseritamente erroneo ed illogico, laddove, tra, i presupposti per l’accoglimento della domanda di rivendica dell’immobile formulata dai Citernesi, ha ritenuto validamente trascritta, in data anteriore all’apertura della l.c.a., la domanda giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della proprietà dell’immobile: la ricorrente muove dal riconoscimento dell’avvenuta trascrizione, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale di l.c.a., delle domande giudiziali di entrambi i giudizi promossi dai Citernesi e dalla Tani a seguito della scrittura privata dell’11 marzo 1997: quello n. 1674/2009 r.g. (intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.) e quello n. 2781/2010 r.g. (promosso dal solo [OSCURATO:PERSONA] per rivendicare la proprietà del bene immobile per la intervenuta permuta); assume quindi che, se la domanda trascritta di cui il giudice ha tenuto conto è quella relativa al giudizio n. 2781/2010 r.g. (rivendicazione per permuta), poiché tale è la conclusione sposata dal tribunale, essa sarebbe intrascrivibile poiché la scrittura privata su cui si fonda (11 marzo 1997) - in quanto sottoscritta da una sola parte (cioè la cooperativa) -sarebbe da considerarsi mera “proposta” e la domanda introduttiva del giudizio conseguente sarebbe insuscettibile di trascrizione; IV) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, dell’art. 72 l.fall. e legittimo scioglimento del rapporto inter partes. Ancora inefficacia e/o inopponibilità delle trascrizioni delle domande giudizialiex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive al tribunale di avere omesso l’esame della questione, decisiva e controversa dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 72 l.fall., già dedotta nei giudizi riunitiex art. 2932 c.c. e di accertamento della proprietà dell’immobile incardinati insede di cognizione ordinaria. V) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, dell’art. 1467 c.c.. Eccessiva onerosità sopravvenuta. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi le argomentazioni utilizzate dal tribunale per respingere l’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dalla procedura in relazione alla permuta in esame; VI) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, della disciplina fallimentare in materia di ammissione al passivo dell’importoriconosciuto ed ammesso al passivo per ritardata consegna dell’immobile. Violazioneex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censurandosi le argomentazioni utilizzate dal tribunale per l’avvenuta ammissione, e conseguente quantificazione, del credito da ritardata consegna dell’immobile.2.Ritiene il Collegio, ancor prima dello scrutino dei descritti motivi ed in chiave di sistemazione teorica, che il decreto del Tribunale di Arezzo - nella sola parte investita dall’odierna impugnazione, vale a dire quella concernente la pronuncia resa sia sull’istanza di rivendica che sulla richiesta di insinuazione di pretesi crediti degli odierni controricorrenti -debba essere cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché l’istanza predetta non poteva essere proposta affatto nel contesto della rivendica in ambito di liquidazione coatta amministrativa, difettandone il presupposto in base alla sua stessa allegazione, mentre i crediti oggetto della richiesta di insinuazione si rivelano, sostanzialmente, dipendenti dall’accertamento dell’essere, o meno, l’immobile oggetto della prima già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Invero, dai rispettivi atti introduttivi del giudizio di legittimità delle odierne parti in lite e dal decreto qui impugnato emerge che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano d edotto a fondamento della domanda di rivendicazione, in favore solo del primo, dell'immobile, identificato catastalmente nella titolarità della cooperativa, sito Arezzo, alla via B. Catastini n. 43: i) di esserne divenut i tutti proprietari in forza di un accordo, dell’11 marzo 1997, di permuta tra bene presente (terreno edificabile da essi ceduto alla cooperativa) e bene futuro (villetta da realizzarsi a cura della società); ii) che, con “atto pubblico di donazione e divisione”, a rogito notaio Pantani di Arezzo del 10 ottobre 2005 (rep. n. 118.070 e racc. n. 15.107), ed “atto integrativo di divisione”, per scrittura privata del 10 ottobre 2005, gli acquirenti avevano convenuto che fosse solo [OSCURATO:PERSONA] proprietario dell’intero immobile; iii) che Ugo ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nel 2009 avevano promosso, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],ancora in bonis , innanzi al Tribunale di Arezzo, domanda, trascritta, di accertamento o di trasferimento della proprietà dell’immobilein capo al solo Citernesi, o a chi dei tre ne avesse diritto, oltre che di condanna al risarcimento dei danni(procedimento n.r.g. 1674/2009; iv ) che, nel 2010 , il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva trascri tto una ulteriore domanda, formulata innanzi al medesimo tribunale aretino, di accertamento della proprietànei confronti della menzionata coop erativa in bonis (procedimento n.r.g. 2781/2010); v ) le domande di entrambi i procedimenti predetti (riuniti dall’adito Tribunale di Arezzo, ed il cui giudizio, interrotto per effetto della messa in l.c.a. della convenuta, era stato poi dagli attori ivi riassunto nei confronti della corrispondente procedura concorsuale ed era stat o definit o, in primo grado, con sentenza, n. 593/2014, di accoglimento della domanda di rivendica, appellata dalla procedura) avevano a proprio fondamento la già descritta “permuta” risultante dalla scrittura dell’11 marzo 1997, recante, però, esclusivamente la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], quale presidente della citata cooperativa, «mentre seguono, in calce alla stessa, due annotazioni manoscritte, nelle quali viene dato atto del versamento di some da parte della cooperativa a titolo di interessi per ritardata consegna nelle date del 16.11.1999 e 5.9.2002; la prima di tali annotazioni risulta sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA], la seconda da tutti e tre gli opponenti» (cfr. pag. 21- 22 del decreto impugnato). 2.2. È assolutamente incontroverso, infine, che il processo avente ad oggetto i due giudizi riuniti predetti, conclusosi, in primo grado, con la descritta sentenza del Tribunale di Arezzo n. 593/2014, sia tuttora pendente innanzi alla Corte di appello di Firenze (benché sospeso in attesa della definizione di questo giudizio di legittimità: cfr. memoria depositata dai controricorrenti in occasione dell’adunanza camerale del 16 marzo 2022, senza successive, specifiche contestazioni, sul punto, da parte della ricorrente), per effetto dell’impugnazione di quella pronuncia promossa dai commissari liquidatori della cooperativa in l.c.a.. 2.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio chela rivendica in sede di liquidazione coatta amministrativa (cfr. art. 98, 103 e 209, comma 2, l.fall.)suppone che l'atto traslativo sia opponibile al la procedura concorsuale della parte cedente, e tale opponibilità richiede, da un lato, che l'atto abbia data certa e, dall'altro, che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi - id est , la trascrizione - siano state compiute, ex art. 45 l . fall. (espressamente richiamato dall’art. 200, comma 1, l.fall.), in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 23784 del 20 07 ; Cass. n. 21273del 2015; Cass. n. 1190 del 2018). 2.3.1. Pertanto, il procedimento di rivendica ai sensi degli artt. 93,103 e 209, comma 2, l.fall. non può essere instaurato ove pend a un giudizio ordinario di accertamento dell'opponibilità della scrittura privata che si assume traslativa, in quanto fino al positivo esaurimento di quel giudizio, e fino alla trascrizione dell'atto contenuto nella scritturamedesima, difetta il presupposto cui associare il titolo di legittimazione nei confronti della procedura. 2.4. Nel caso di specie, dunque, in cui è pacifico che il preteso atto di trasferimento non è stato trascritto anteriormente alla messa in l.c.a. della cooperativa e in cui la questione della sua opponibilità alla procedura è pendente dinanzi alla Corte d’appello di Firenze in sede di cognizione ordinaria, difettava l'esistenza di una valida condizione per l'esame della domanda di rivendica. 3. Il decreto impugnato, quindi,va cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., nella sola parte investita dall’odierna impugnazione, posto che, come si è già anticipato,l’istanza ex artt. 93, 103 e 209, comma 2, l.fall. non poteva essere proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contesto della rivendica in ambito di liquidazione coatta amministrativa, mentre i crediti oggetto della loro ulteriore richiesta di insinuazione sono, sostanzialmente, dipendenti dall’accertamento dell’essere, o meno, l’immobile oggetto della prima già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Le spese dell’intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la parziale novità e complessità della questione affrontata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, pronunciando sul ricorsopromosso dalla Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., cassa senza rinvio il decr