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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 21084/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20/01/2022, che ha rideterminato la pena loro inflitta dal GUP del Tribunale di Catanzaro, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Al riguardo, con separati ricorsi, articolano diversi motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Il Pubblico ministero presso questa Corte di legittimità, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Con nota di conclusioni del 23/02/2023, le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. [OSCURATO:PERSONA] [capo 9 della rubrica — concordato]

1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegalità della pena: - nell'operare la rideterminazione della pena con conseguente calcolo della continuazione per ogni singolo reato satellite è stata esclusivamente determinata la reclusione con conseguente omessa quantificazione della pena pecuniaria; - non è stata operata alcuna specificazione in ordine alla pena pecuniaria se non l'indicazione finale in 800,00 euro di multa che corrisponde alla medesima pena inflitta dal giudice di primo grado.

1.1. Il ricorso è inammissibile poiché le censure svolte muovono da errati presupposti di fatto che rendono i motivi non consentiti in questa sede.

Quanto alla determinazione della pena, la doglianza fa riferimento ad un'ipotesi di reato continuato che non ricorre nel caso di specie, essendo l'imputato stato condannato esclusivamente per il delitto di cui al capo 9) della rubrica (un unico episodio di tentata estorsione aggravata).

La pena, peraltro, risulta determinata ed indicata in entrambe le sue componenti.

Quanto alla misura della pena pecuniaria inflitta a seguito di concordato, la Corte di merito risulta avere indicato la misura della pena pecuniaria in ordine al delitto tentato su cui è stata poi operata la diminuzione per il rito abbreviato.

Né, infine, in questa sede può rilevarsi ex officio l'illegalità della pena pecuniaria inflitta in misura inferiore al minimo edittale, in quanto in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 02).

2. [OSCURATO:PERSONA] [capi 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 - concordato]

2.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegalità della pena: - nell'operare la rideterminazione della pena con conseguente calcolo della continuazione per ogni singolo reato satellite è stata esclusivamente determinata la reclusione con conseguente omessa quantificazione della pena pecuniaria; - non è stata operata alcuna specificazione in ordine alla pena pecuniaria se non l'indicazione finale in 1.600,00 euro di multa che pure a volerla prendere per buona non corrisponde all'originaria pena pecuniaria (euro 2.200,00) ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

2.1. Il ricorso è inammissibile poiché le censure svolte muovono da errati presupposti di fatto che rendono i motivi non consentiti in questa sede.

Quanto alla determinazione della pena per il reato continuato, la mancanza dell'indicazione degli aumenti di pena pecuniaria per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione rispetto all'ipotesi base di cui al capo 4) (pena base anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa), è conseguenza della scelta delle parti, favorevole all'imputato, di infliggere gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. unicamente sulla reclusione.

Quanto alla pena pecuniaria inflitta a seguito di concordato, la Corte di merito risulta avere indicato la misura della pena pecuniaria in ordine al reato continuato su cui è stata poi operata la diminuzione per il rito abbreviato, così pervenendosi ad una pena finale inferiore in tutte le sue componenti a quella inflitta dal GUP.

3. [OSCURATO:PERSONA] [capi 4, 5, 7, 8 e 13 — concordato]

3.1. Con unico motivo si eccepisce la violazione dell'articolo 130 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in relazione all'evidenziata discrasia contenuta nei dispositivi della Sentenza GUP depositata il 13/03/2021 (ove l'imputato risultava condannato anche per i capi 15 e 16 in relazione ai quali, invece, nella parte motiva della sentenza e nel relativo calcolo risultava invece assolto), rispetto al dispositivo letto in udienza il 14/12/2020 (ove era correttamente indicato che la condanna riguardava esclusivamente i capi 4, 5, 7, 8 e 13, con contestuale assoluzione dai capi 1, 15 e 16).

Lamenta che la Corte di merito sia incorsa nello stesso errore, avendo nella parte introduttiva della sentenza impugnata riportato che l'imputato era stato condannato anche per i capi 15 e 16.

3.1. Il motivo è inammissibile perché non consentito in questa sede.

Invero, nel caso in esame la Corte d'appello non ha affatto riprodotto l'errore materiale in cui era versato il giudice di primo grado, laddove nel dispositivo della sentenza aveva erroneamente indicato che l'imputato era statio condannato anche per i delitti di cui ai capi 15) e 16) della rubrica, in relazione ai quali la motivazione della sentenza, al pari dello stesso dispositivo letto in udienza, dava chiaramente ad intendere che rispetto a detti reati l'imputato era stato invece assolto.

La Corte territoriale, invero, ha fatto riferimento ai capi 15 e 16 esclusivamente laddove ha riportato in senso "grafico" le conclusioni del GUP di cui al dispositivo della sentenza, ma ha, al contempo, ben chiarito che il concordato e la pena inflitta deve intendersi limitata esclusivamente ai capi 4, 5 7, 8 e 13 della rubrica (vedi pag. 49).

Si tratta, pertanto, di una ipotesi di correzione di errore materiale che investe il dispositivo della sentenza impugnata - nel senso che l'imputato è stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 15 e 16 - a cui deve provvedere, stante l'inammissibilità del ricorso, la Corte di appello su istanza di parte.4. [OSCURATO:PERSONA] [capi 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, rideterminazione della pena inflitta].

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui al capo 3 (tentata truffa aggravata) sotto il profilo tanto dell'idoneità degli atti compiuti che della loro univocità, tanto meno le sue intenzioni fraudolente.

4.1. Il motivo è inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

L'esclusione della tentata truffa, infatti, si fonda su un'ipotetica ricostruzione alternativa degli eventi - che riconduce la vicenda ad un malinteso tre le parti - a fronte, invece, di una motivazione che mediante il riferimento alle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, dà conto di come le manovre e i comportamenti posti in essere dall'imputato nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, fossero univocamente volte a provocare un tamponamento al fine di conseguire indebitamente un risarcimento dei danno non dovuto.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 4 e 5 (estorsione aggravata e violenza privata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 4 nel reato di truffa, in quanto il soggetto passivo è stato indotto in errore e non costretto alla consegna del denaro.

4.2. Il motivo è generico quanto alla prospettata differente qualificazione giuridica del fatto estorsivo di cui al capo 4, in quanto si fonda su un dato di merito, estrapolato dall'intero contesto della vicenda per come ricostruita dai giudici di merito, facendo leva sul rilascio ad opera degli imputati di una ricevuta quale quietanza del risarcimento ottenuto, non affatto espressiva del pregresso svolgimento di una fase di carattere negoziale sia pure viziata dall'originaria induzione in errore, bensì quale conseguenza del contesto minaccioso e violento che gli imputati avevano determinato, così costringendo la persona offesa ad una dazione ingiusta.

Manifestamente infondato è il motivo sulla sussistenza della violenza privata, in quanto - al di là della natura di merito della censura svolta in quanto volta a prospettare una differente ricostruzione dei fatti non asseverata dai giudici di merito e delle prove raccolte - alla ripetuta condotta minacciosa e violenta degli imputati si deve l'arresto della marcia a bordo di strada ad opera della p.o. ed il suo sottostare agli atti prevaricatori realizzati ai suoi danni (tra cui quello di sottostare ad una sorta di perquisizione).

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 7 e 8 (tentata estorsione aggravata e violenza privata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 7 nel reato di truffa, stante l'adozione di uno stratagemma fraudolento ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul rilievo che le manovre che hanno determinato l'impatto tra i veicoli potevano essere tali da poter giustificare il comportamento degli imputati.

4.3. I motivi risultano manifestamente infondati in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto che risultano essere state motivatamente disattese dalle sentenze di merito che hanno ricondotto - sulla scorta delle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, peraltro corroborate dall'intervento della polizia giudiziaria che determinava la fuga degli imputati - la condotta degli imputati al ripetuto cliché volto, col collaudato stratagemma del tamponamento "accidentale", ad estorcere denaro alle vittime anche mediante violenza e minaccia, attraverso manovre e comportamenti incidenti anche sulla libertà di autodeterminazione, con esclusione quindi tanto della prospettata induzione quanto dell'esistenza di circostanze di fatto idonee a configurare una pretesa legittima di risarcimento.

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 10, 11 e 12 (estorsione aggravata, violenza privata e tentata estorsione aggravata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui ai capi 10 e 12 nel reato di truffa.

4.4. Le censure sono manifestamente infondate in quanto hanno valenza di merito e sono nel complesso volte a prefigurare una alternativa ricostruzione dei fatti motivatamente disattesa dalle sentenze di merito in assenza di alcune illogicità.

Peraltro, il rilievo che, quanto alla vicenda estorsiva di cui al capo 10), non sarebbe stato il ricorrente ha sottrarre i 300,00 euro dal portafoglio della vittima, non si confronta con una ricostruzione della vicenda - in aderenza all'imputazione di concorso di persone nel reato elevata - che vede gli imputati agire di concerto previa intesa tra loro, così risultando indifferente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, l'individuazione del correo che abbia, poi, compiuto l'azione volta ad entrare in possesso dell'ingiusto profitto.Quanto, poi, alla riconducibilità al paradigma della minaccia della condotta di prospettare alle persone offese "di fare causa alla loro assicurazione se non avessero pagato in contanti il danno presumibilmente cagionato", va ribadito che la minaccia è, altresì, integrata da quei comportamenti che, in apparenza, sono diretti alla realizzazione del contenuto di un diritto, ma che in realtà mirano a perseguire un obiettivo non solo diverso ma anche confliggente con quello tipico (Sez. 6, n. 24774 del 06/06/2022, Rv. 283607 - 02).

Nel caso in esame, il ricorso alla denunzia è strumentale a costringere le persone offese a corrispondere immediatamente e in contanti la somma avuta di mira e si inserisce nell'ambito di un contesto di fatto già caratterizzato da una evidente situazione di intimidazione, per come riferito dalle persone offese le quali hanno fatto anche riferimento ad un atteggiamento aggressivo e minaccioso del tutto coerente con la realizzazione dell'obiettivo illecito avuto di mira.

4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, poiché alcuna motivazione è contenuta in sentenza riguardo alla decisione di non escludere la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

4.5. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perché la Corte di appello nel calcolo della pena non ha applicato la recidiva.

4.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, si erano valorizzati elementi negativi della condotta riferibili ai delitti di natura estorsiva, ma non pertinenti con riguardo a quelli di truffa oggetto di giudizio.

4.6. La censura è manifestamente infondata.

La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da vizi, essendosi richiamati plurimi elementi ostativi, tra i quali sono compresi anche indici "spendibili" per i delitti di truffa commessi, quali i numerosi precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20/01/2022, che ha rideterminato la pena loro inflitta dal GUP del Tribunale di Catanzaro, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Al riguardo, con separati ricorsi, articolano diversi motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Il Pubblico ministero presso questa Corte di legittimità, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Con nota di conclusioni del 23/02/2023, le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. [OSCURATO:PERSONA] [capo 9 della rubrica — concordato] 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegalità della pena: - nell'operare la rideterminazione della pena con conseguente calcolo della continuazione per ogni singolo reato satellite è stata esclusivamente determinata la reclusione con conseguente omessa quantificazione della pena pecuniaria; - non è stata operata alcuna specificazione in ordine alla pena pecuniaria se non l'indicazione finale in 800,00 euro di multa che corrisponde alla medesima pena inflitta dal giudice di primo grado. 1.1. Il ricorso è inammissibile poiché le censure svolte muovono da errati presupposti di fatto che rendono i motivi non consentiti in questa sede. Quanto alla determinazione della pena, la doglianza fa riferimento ad un'ipotesi di reato continuato che non ricorre nel caso di specie, essendo l'imputato stato condannato esclusivamente per il delitto di cui al capo 9) della rubrica (un unico episodio di tentata estorsione aggravata). La pena, peraltro, risulta determinata ed indicata in entrambe le sue componenti. Quanto alla misura della pena pecuniaria inflitta a seguito di concordato, la Corte di merito risulta avere indicato la misura della pena pecuniaria in ordine al delitto tentato su cui è stata poi operata la diminuzione per il rito abbreviato. Né, infine, in questa sede può rilevarsi ex officio l'illegalità della pena pecuniaria inflitta in misura inferiore al minimo edittale, in quanto in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 02). 2. [OSCURATO:PERSONA] [capi 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 - concordato] 2.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegalità della pena: - nell'operare la rideterminazione della pena con conseguente calcolo della continuazione per ogni singolo reato satellite è stata esclusivamente determinata la reclusione con conseguente omessa quantificazione della pena pecuniaria; - non è stata operata alcuna specificazione in ordine alla pena pecuniaria se non l'indicazione finale in 1.600,00 euro di multa che pure a volerla prendere per buona non corrisponde all'originaria pena pecuniaria (euro 2.200,00) ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato. 2.1. Il ricorso è inammissibile poiché le censure svolte muovono da errati presupposti di fatto che rendono i motivi non consentiti in questa sede. Quanto alla determinazione della pena per il reato continuato, la mancanza dell'indicazione degli aumenti di pena pecuniaria per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione rispetto all'ipotesi base di cui al capo 4) (pena base anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa), è conseguenza della scelta delle parti, favorevole all'imputato, di infliggere gli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. unicamente sulla reclusione. Quanto alla pena pecuniaria inflitta a seguito di concordato, la Corte di merito risulta avere indicato la misura della pena pecuniaria in ordine al reato continuato su cui è stata poi operata la diminuzione per il rito abbreviato, così pervenendosi ad una pena finale inferiore in tutte le sue componenti a quella inflitta dal GUP. 3. [OSCURATO:PERSONA] [capi 4, 5, 7, 8 e 13 — concordato] 3.1. Con unico motivo si eccepisce la violazione dell'articolo 130 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in relazione all'evidenziata discrasia contenuta nei dispositivi della Sentenza GUP depositata il 13/03/2021 (ove l'imputato risultava condannato anche per i capi 15 e 16 in relazione ai quali, invece, nella parte motiva della sentenza e nel relativo calcolo risultava invece assolto), rispetto al dispositivo letto in udienza il 14/12/2020 (ove era correttamente indicato che la condanna riguardava esclusivamente i capi 4, 5, 7, 8 e 13, con contestuale assoluzione dai capi 1, 15 e 16). Lamenta che la Corte di merito sia incorsa nello stesso errore, avendo nella parte introduttiva della sentenza impugnata riportato che l'imputato era stato condannato anche per i capi 15 e 16. 3.1. Il motivo è inammissibile perché non consentito in questa sede. Invero, nel caso in esame la Corte d'appello non ha affatto riprodotto l'errore materiale in cui era versato il giudice di primo grado, laddove nel dispositivo della sentenza aveva erroneamente indicato che l'imputato era statio condannato anche per i delitti di cui ai capi 15) e 16) della rubrica, in relazione ai quali la motivazione della sentenza, al pari dello stesso dispositivo letto in udienza, dava chiaramente ad intendere che rispetto a detti reati l'imputato era stato invece assolto. La Corte territoriale, invero, ha fatto riferimento ai capi 15 e 16 esclusivamente laddove ha riportato in senso "grafico" le conclusioni del GUP di cui al dispositivo della sentenza, ma ha, al contempo, ben chiarito che il concordato e la pena inflitta deve intendersi limitata esclusivamente ai capi 4, 5 7, 8 e 13 della rubrica (vedi pag. 49). Si tratta, pertanto, di una ipotesi di correzione di errore materiale che investe il dispositivo della sentenza impugnata - nel senso che l'imputato è stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 15 e 16 - a cui deve provvedere, stante l'inammissibilità del ricorso, la Corte di appello su istanza di parte.4. [OSCURATO:PERSONA] [capi 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, rideterminazione della pena inflitta]. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui al capo 3 (tentata truffa aggravata) sotto il profilo tanto dell'idoneità degli atti compiuti che della loro univocità, tanto meno le sue intenzioni fraudolente. 4.1. Il motivo è inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. L'esclusione della tentata truffa, infatti, si fonda su un'ipotetica ricostruzione alternativa degli eventi - che riconduce la vicenda ad un malinteso tre le parti - a fronte, invece, di una motivazione che mediante il riferimento alle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, dà conto di come le manovre e i comportamenti posti in essere dall'imputato nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, fossero univocamente volte a provocare un tamponamento al fine di conseguire indebitamente un risarcimento dei danno non dovuto. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 4 e 5 (estorsione aggravata e violenza privata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 4 nel reato di truffa, in quanto il soggetto passivo è stato indotto in errore e non costretto alla consegna del denaro. 4.2. Il motivo è generico quanto alla prospettata differente qualificazione giuridica del fatto estorsivo di cui al capo 4, in quanto si fonda su un dato di merito, estrapolato dall'intero contesto della vicenda per come ricostruita dai giudici di merito, facendo leva sul rilascio ad opera degli imputati di una ricevuta quale quietanza del risarcimento ottenuto, non affatto espressiva del pregresso svolgimento di una fase di carattere negoziale sia pure viziata dall'originaria induzione in errore, bensì quale conseguenza del contesto minaccioso e violento che gli imputati avevano determinato, così costringendo la persona offesa ad una dazione ingiusta. Manifestamente infondato è il motivo sulla sussistenza della violenza privata, in quanto - al di là della natura di merito della censura svolta in quanto volta a prospettare una differente ricostruzione dei fatti non asseverata dai giudici di merito e delle prove raccolte - alla ripetuta condotta minacciosa e violenta degli imputati si deve l'arresto della marcia a bordo di strada ad opera della p.o. ed il suo sottostare agli atti prevaricatori realizzati ai suoi danni (tra cui quello di sottostare ad una sorta di perquisizione). 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 7 e 8 (tentata estorsione aggravata e violenza privata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 7 nel reato di truffa, stante l'adozione di uno stratagemma fraudolento ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul rilievo che le manovre che hanno determinato l'impatto tra i veicoli potevano essere tali da poter giustificare il comportamento degli imputati. 4.3. I motivi risultano manifestamente infondati in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto che risultano essere state motivatamente disattese dalle sentenze di merito che hanno ricondotto - sulla scorta delle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, peraltro corroborate dall'intervento della polizia giudiziaria che determinava la fuga degli imputati - la condotta degli imputati al ripetuto cliché volto, col collaudato stratagemma del tamponamento "accidentale", ad estorcere denaro alle vittime anche mediante violenza e minaccia, attraverso manovre e comportamenti incidenti anche sulla libertà di autodeterminazione, con esclusione quindi tanto della prospettata induzione quanto dell'esistenza di circostanze di fatto idonee a configurare una pretesa legittima di risarcimento. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 10, 11 e 12 (estorsione aggravata, violenza privata e tentata estorsione aggravata) ed alla mancata riqualificazione del fatto di cui ai capi 10 e 12 nel reato di truffa. 4.4. Le censure sono manifestamente infondate in quanto hanno valenza di merito e sono nel complesso volte a prefigurare una alternativa ricostruzione dei fatti motivatamente disattesa dalle sentenze di merito in assenza di alcune illogicità. Peraltro, il rilievo che, quanto alla vicenda estorsiva di cui al capo 10), non sarebbe stato il ricorrente ha sottrarre i 300,00 euro dal portafoglio della vittima, non si confronta con una ricostruzione della vicenda - in aderenza all'imputazione di concorso di persone nel reato elevata - che vede gli imputati agire di concerto previa intesa tra loro, così risultando indifferente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, l'individuazione del correo che abbia, poi, compiuto l'azione volta ad entrare in possesso dell'ingiusto profitto.Quanto, poi, alla riconducibilità al paradigma della minaccia della condotta di prospettare alle persone offese "di fare causa alla loro assicurazione se non avessero pagato in contanti il danno presumibilmente cagionato", va ribadito che la minaccia è, altresì, integrata da quei comportamenti che, in apparenza, sono diretti alla realizzazione del contenuto di un diritto, ma che in realtà mirano a perseguire un obiettivo non solo diverso ma anche confliggente con quello tipico (Sez. 6, n. 24774 del 06/06/2022, Rv. 283607 - 02). Nel caso in esame, il ricorso alla denunzia è strumentale a costringere le persone offese a corrispondere immediatamente e in contanti la somma avuta di mira e si inserisce nell'ambito di un contesto di fatto già caratterizzato da una evidente situazione di intimidazione, per come riferito dalle persone offese le quali hanno fatto anche riferimento ad un atteggiamento aggressivo e minaccioso del tutto coerente con la realizzazione dell'obiettivo illecito avuto di mira. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, poiché alcuna motivazione è contenuta in sentenza riguardo alla decisione di non escludere la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 4.5. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perché la Corte di appello nel calcolo della pena non ha applicato la recidiva. 4.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si erano valorizzati elementi negativi della condotta riferibili ai delitti di natura estorsiva, ma non pertinenti con riguardo a quelli di truffa oggetto di giudizio. 4.6. La censura è manifestamente infondata. La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da vizi, essendosi richiamati plurimi elementi ostativi, tra i quali sono compresi anche indici "spendibili" per i delitti di truffa commessi, quali i numerosi precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichi
Sentenza Cassazione n. 21084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris