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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 41996/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Trieste il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste in data 5/11/2020 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 8/1/2020, riconosceva all'Ahmeti le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riduceva ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa la pena inflitta per il delitto di rapina pluriaggravata ascrittagli in concorso.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la mancata assunzione di prova decisiva e l'omessa motivazione sul punto.

Assume la difesa che la Corte territoriale ha ., trascurato di fornire risposta al gravame difensivo che censurava il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della p.o. formulata dall'imputato dinanzi al Gip, sebbene l'integrazione risultasse necessaria avuto riguardo alle contraddittorie dichiarazioni rese in fase d'indagini dal denunziante circa la tempistica dell'azione e le condotte dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è inammissibile per radicale genericità ed aspecificità delle doglianze formulate.

La Corte d'Appello ha ben precisato che, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esame della p.o. nel contempo formulando, in subordine, richiesta di abbreviato ordinario. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di integrazione probatoria, ritenendo non necessaria ai fini della decisione l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], e accoglieva la richiesta subordinata, ordinando procedersi a discussione, senza che la difesa nulla eccepisse.

La sentenza impugnata escludeva, dunque, qualsivoglia compromissione del diritto di difesa del ricorrente e confermava la solidità della piattaforma probatoria a carico del prevenuto, ricostruendo dettagliatamente le fonti a prova a suo carico. 1.2 La valutazione della Corte di merito è coerente con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Rv. 248477).

Deve aggiungersi, inoltre, che è del tutto priva di pregio la dedotta ricomprensione della prova dichiarativa in questione nel novero delle prove decisive alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02; Sez. 5 n. 27985 del 5/2/2013, Rv. 255566) ól,

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Trieste il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste in data 5/11/2020 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 8/1/2020, riconosceva all'Ahmeti le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riduceva ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa la pena inflitta per il delitto di rapina pluriaggravata ascrittagli in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la mancata assunzione di prova decisiva e l'omessa motivazione sul punto. Assume la difesa che la Corte territoriale ha ., trascurato di fornire risposta al gravame difensivo che censurava il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della p.o. formulata dall'imputato dinanzi al Gip, sebbene l'integrazione risultasse necessaria avuto riguardo alle contraddittorie dichiarazioni rese in fase d'indagini dal denunziante circa la tempistica dell'azione e le condotte dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è inammissibile per radicale genericità ed aspecificità delle doglianze formulate. La Corte d'Appello ha ben precisato che, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esame della p.o. nel contempo formulando, in subordine, richiesta di abbreviato ordinario. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di integrazione probatoria, ritenendo non necessaria ai fini della decisione l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], e accoglieva la richiesta subordinata, ordinando procedersi a discussione, senza che la difesa nulla eccepisse. La sentenza impugnata escludeva, dunque, qualsivoglia compromissione del diritto di difesa del ricorrente e confermava la solidità della piattaforma probatoria a carico del prevenuto, ricostruendo dettagliatamente le fonti a prova a suo carico. 1.2 La valutazione della Corte di merito è coerente con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Rv. 248477). Deve aggiungersi, inoltre, che è del tutto priva di pregio la dedotta ricomprensione della prova dichiarativa in questione nel novero delle prove decisive alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02; Sez. 5 n. 27985 del 5/2/2013, Rv. 255566) ól, 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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