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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 23768/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37357-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni di lavoro temporaneo R.G.N. 37357/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/07/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3177/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 4580/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1815/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: ordinava alla convenuta [OSCURATO:SOCIETA], di procedere all’immediato ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]; condannava la resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente stabilendo un’indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all’atto della risoluzione, pari ad € 1.995,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come specificati in motivazione; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate e in distrazione.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società convenuta contro la sentenza di primo grado ed in parziale riforma della stessa, che per la restante parte confermava, condannava l’appellante al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in favore dell’appellato; compensava le spese del secondo grado di giudizio.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello con il quale la società convenuta si doleva del fatto che il giudice non aveva ritenuto risolto il rapporto per mutuo consenso, nonché il motivo d’appello a mezzo del quale la stessa lamentava un vizio di ultrapetizione, facendo riferimento alla L. 196/1997.

Riteneva, altresì, assolutamente infondata la doglianza con la quale si sosteneva che il primo giudice non aveva fornito adeguata motivazione in merito ai motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, tenuto conto del fatto che si trattava di lavoro interinale.

In definitiva, disattese tutte le altre censure, reputava fondato solo l’ultimo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per aver riconosciuto al lavoratore un’indennità pari a 12 mensilità, riducendo il numero di tali mensilità a 4.

4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1372, 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la totale inerzia del lavoratore protrattasi per un periodo di oltre 6 anni (ossia, il periodo intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto di somministrazione e l’inizio dell’azione giudiziaria) non sia di per sé sufficiente a dimostrare l’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso.

2. Con unsecondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 210, 213 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost.

Si duole che il giudice di appello abbia respinto le istanze istruttorie avanzate e reiterate dalla società affinché venisse ordinato al [OSCURATO:PERSONA] l’esibizione del libretto di lavoro e all’INPS il suo estratto contributivo, al fine di acquisire la prova decisiva che il lavoratore durante tale periodo di circa 6 anni, avesse anche avuto altri rapporti di lavoro con altri dato ri di lavoro, circostanza nota alla società ma da non da essa provabile.

3. Con un terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 3, comma 3, della legge 24.6.1997, n. 196; degli artt. 20, comma 4 e 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché dell’art. 132 c.p.c., dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le causali indicate nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e nei contratti di somministrazione fossero invalide in quanto “generiche”.

4. Con il quarto motivo denuncia la “Nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 4 e 5 del c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132, 245 e 420 c.p.c. (art. 360 n. 3 del c.p.c.)”, dolendosi che il giudice di merito, per motivi in realtà incomprensibili e con motivazione apparente, abbia deciso di non ammettere la prova testimoniale da essa articolata nei propri atti difensivi.

5. Iprimi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

6. In termini generali, questa Corte di legittimità ha affermato più volte che, affinché la volontà tacita di rinunciare a un diritto risulti effettiva, è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino un’univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso.

In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell’esercizio del diritto non si può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva.

Da ciò deriva che il semplice ritardo nell’esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato (così, ad es., Cass. civ., sez.

VI, 20.10.2022, n. 30928;e in termini analoghi id., sez. lav., 28.10.2022, n. 31922).

Con precipuo riferimento, poi, alla risoluzione per mutuo consenso in subjecta materia, è consolidato l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass.29781/17; Cass. 13598/18; Cass. 28770/22; Cass. 13660/18: anche in riferimento alla prestazione di attività alle dipendenze di altro datore; Cass. 16948/18: in specifico riferimento a somministrazione di lavoro a termine).

7. Per completezza mette conto aggiungere che lo stesso primo motivo è inammissibile per la parte in cui accenna anche ad un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Invero, per tale parte la censura dovrebbe essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Ma in tale chiave, trattandosi di c.d.

“doppia conforme” e non avendo neanche allegato la ricorrente se e in che parti le rispettive motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d’appello fossero diverse sul punto, la doglianza s’imbatte nella preclusione di cui al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c.

Peraltro, sempre in quest’ottica e ancor prima la censura in parte qua sarebbe inammissibile perché, perstessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso), la Corte territoriale aveva preso in considerazione il dato che la ricorrente parrebbe assumere essere decisivo, ossia “la totale inerzia del lavoratore protrattasi per un periodo di oltre 6 anni”.

8. Infondato è il terzo motivo di ricorso.

9. La Corte di merito ha “premesso che parte dei contratti stipulati tra le parti è stata stipulata ex L. 197/1996 (quelli fino al 7.8.2004) e parte ai sensi della L. n. 276/2003 (quelli dal 9 agosto 2004)”,specificando che la L. n. 196/1997 aveva “trovato applicazione fino al 02.07.2004, data in cui si è chiusa la fase transitoria di cui all’art. 86, commi 3 e 6 del D.lgs. n. 276/2003 con l’emanazione dei DD.MM. 23.12.2003 e 5.05.2004”.

Ha dato conto che nei vari contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati dal lavoratore con la Manpower quale agenzia interinale le causali erano rappresentate da motivi di carattere produttivo legati a: “aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”, “aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovo prodotti o anche indotte dall’attività di nuovi settori”, “sostituzione di lavoratori assenti” (cfr. pag. 5 della sua sentenza).

La Corte, inoltre, aveva osservato “che il contratto intercorso a monte tra l’impresa fornitrice e l’utilizzatrice non è nella disponibilità del lavoratore il quale, invece, è solo parte del contratto di lavoro temporaneo concluso con l’impresa fornitrice” e che: “Nella specie è evidente che il ricorrente, nel trascrivere la causale dei contratti per prestazioni di lavoro temporaneo(gli unici in suo possesso) e richiamando contestualmente i contratti commerciali di fornitura posti a base degli stessi, abbia lasciato intendere che la causale fosse la stessa ed identica in entrambi i contratti; semmai era onere della società utilizzatrice fornire la prova di una diversa causale sottesa al contratto commerciale di fornitura; ma ciò non è avvenuto”.

10. Orbene, questa Corte ha affermato che, in tema di lavoro interinale, l’art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può, quindi, omettere di indicare, né può rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 della L. n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

VI, 27.4.2017, n. 10486).

E’ stato inoltre specificato che, in tema di lavoro interinale, la prova della effettività della causale posta a base dell’impiego del lavoratore temporaneo ricade sull’utilizzatore che intende avvalersene, trattandosi di un elemento imprescindibile ai fini della verifica della legittimità del contratto; l’accertamento in fatto delle condizioni che ne giustificavano l’utilizzo appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito, e non è sindacabile in sede di legittimità laddove non emerga un vizio motivazionale concernente un fatto decisivo che, se fosse stato diversamente valutato, avrebbe condotto, con grado di certezza e non di mera probabilità, ad un opposto esito della lite (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 23.10.2017, n. 25005).Più di recente, poi, questa Corte ha ribadito che la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo.

Inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (così Cass. civ., sez. lav., 14.8.2020, n. 17164).

11. Nel caso di specie, la Corte d’appello - dopo i rilievi dianzi premessi, l’inquadramento della disciplina applicabile e taluni richiami a precedenti di legittimità -, ha giudicato “Il caso in esame” “perfettamente coincidente con quello scrutinato dalla Suprema Corte nella sentenza 2509/2013”, nel quale la causale del ricorso al lavoro interinale faceva riferimento ai “casi previsti dal ccnl-picco di lavoro”, svolgendo estese osservazioni in tal senso.

Infine, la Corte territoriale aveva aggiunto “che difetta non solo il requisito della specificità delle ragioni addotte, ma anche la prova della loro effettiva ricorrenza, il cui onere ricade sull’impresa utilizzatrice”, ritenendosi che “le formule utilizzate … appaiono quali mere clausole di stile, di mera riproduzione della causale prevista dal C.C.N.L.

Alimentari” (cfr. in extensotra la pag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza).

Mette conto notare che la già cit. Cass. n. 17164/2020, che respinse il ricorso per cassazione proposto proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., riguardava fattispecie analoga a quella che ci occupa, in cui nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo era riportata la dicitura “aumento temporaneo delle attività derivanti da richiestedi mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”.

Inoltre, più di recente , ancheCass. 22782/22 ha ribadito che : in tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma l. 196/1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma (e pertanto, nei casi: previsti dai contratticollettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma), che il contratto di fornitura non può omettere di indicare, né rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; con la conseguenza che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 l. 196/1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass.27 aprile 2017, n. 10486; Cass. 8 marzo 2019, n. 6869)

12. Pertanto, l’impugnata sentenza –peraltro ampiamente e congruamente motivata (diversamente da quanto opina la ricorrente) -è senz’altro conforme a tutti i su richiamati principi.

13. Inammissibile, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso.

14. In disparte l’inestricabile commistione di eterogenei mezzi di ricorso, facendosi riferimento nel contempo alle ipotesi di cui ai nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell’art.360 c.p.c., in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto sostanziale e processuale, la ricorrente asserisce che la sentenza impugnata sarebbe oggettivamente incomprensibile laddove afferma: “… la prova per testi articolata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], relativa al ciclo produttivo ed all’attività materialmente esercitata nello stabilimento di Marcianise, risulta finalizzata non già a dare pura, semplice e trasparente dimostrazione della effettiva concreta necessità di assumere il lavoratore nelle forme del lavoro flessibile nel dato momento storico risalente ai singoli contratti de quibus, bensì ad ottenere una valutazione giudiziaria ex ante relativa alla astratta impossibilità della convenuta di fare a meno dell’impiego di lavoratori temporanei per la tipologia stessa dell’attività produttiva esplicata (produzione di bevande gassose), legata a continue fluttuazioni della domanda da parte dei consumatori”.

15. Orbene, a prescindere dal rilievo che tale (quota di) motivazione è perfettamente comprensibile, la ricorrente assertivamente sostiene altresì che essa sarebbe “affetta da irriducibile contraddizione e manifesta illogicità”, senza considerarla nel suo molto più diffuso svolgimento.

Invero, la Corte d’appello ha scritto che tale prova per testi (di cui ha riportato i capitoli), “in quanto articolata in capitoli estremamente generici, è da ritenersi irrilevante e superflua e, pertanto, come evidenziato dal giudice di primo grado, inammissibile” , diffusamente motivando tale valutazione(cfr. in extenso tra la pag. 9 e la pag. 10).

16. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.

17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37357-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni di lavoro temporaneo R.G.N. 37357/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3177/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 4580/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1815/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: ordinava alla convenuta [OSCURATO:SOCIETA], di procedere all’immediato ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]; condannava la resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente stabilendo un’indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all’atto della risoluzione, pari ad € 1.995,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come specificati in motivazione; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate e in distrazione. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società convenuta contro la sentenza di primo grado ed in parziale riforma della stessa, che per la restante parte confermava, condannava l’appellante al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in favore dell’appellato; compensava le spese del secondo grado di giudizio. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello con il quale la società convenuta si doleva del fatto che il giudice non aveva ritenuto risolto il rapporto per mutuo consenso, nonché il motivo d’appello a mezzo del quale la stessa lamentava un vizio di ultrapetizione, facendo riferimento alla L. 196/1997. Riteneva, altresì, assolutamente infondata la doglianza con la quale si sosteneva che il primo giudice non aveva fornito adeguata motivazione in merito ai motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, tenuto conto del fatto che si trattava di lavoro interinale. In definitiva, disattese tutte le altre censure, reputava fondato solo l’ultimo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per aver riconosciuto al lavoratore un’indennità pari a 12 mensilità, riducendo il numero di tali mensilità a 4. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1372, 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la totale inerzia del lavoratore protrattasi per un periodo di oltre 6 anni (ossia, il periodo intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto di somministrazione e l’inizio dell’azione giudiziaria) non sia di per sé sufficiente a dimostrare l’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso. 2. Con unsecondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 210, 213 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. Si duole che il giudice di appello abbia respinto le istanze istruttorie avanzate e reiterate dalla società affinché venisse ordinato al [OSCURATO:PERSONA] l’esibizione del libretto di lavoro e all’INPS il suo estratto contributivo, al fine di acquisire la prova decisiva che il lavoratore durante tale periodo di circa 6 anni, avesse anche avuto altri rapporti di lavoro con altri dato ri di lavoro, circostanza nota alla società ma da non da essa provabile. 3. Con un terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 3, comma 3, della legge 24.6.1997, n. 196; degli artt. 20, comma 4 e 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché dell’art. 132 c.p.c., dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le causali indicate nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e nei contratti di somministrazione fossero invalide in quanto “generiche”. 4. Con il quarto motivo denuncia la “Nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 4 e 5 del c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 132, 245 e 420 c.p.c. (art. 360 n. 3 del c.p.c.)”, dolendosi che il giudice di merito, per motivi in realtà incomprensibili e con motivazione apparente, abbia deciso di non ammettere la prova testimoniale da essa articolata nei propri atti difensivi. 5. Iprimi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. 6. In termini generali, questa Corte di legittimità ha affermato più volte che, affinché la volontà tacita di rinunciare a un diritto risulti effettiva, è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino un’univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell’esercizio del diritto non si può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Da ciò deriva che il semplice ritardo nell’esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato (così, ad es., Cass. civ., sez. VI, 20.10.2022, n. 30928;e in termini analoghi id., sez. lav., 28.10.2022, n. 31922). Con precipuo riferimento, poi, alla risoluzione per mutuo consenso in subjecta materia, è consolidato l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass.29781/17; Cass. 13598/18; Cass. 28770/22; Cass. 13660/18: anche in riferimento alla prestazione di attività alle dipendenze di altro datore; Cass. 16948/18: in specifico riferimento a somministrazione di lavoro a termine). 7. Per completezza mette conto aggiungere che lo stesso primo motivo è inammissibile per la parte in cui accenna anche ad un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Invero, per tale parte la censura dovrebbe essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Ma in tale chiave, trattandosi di c.d. “doppia conforme” e non avendo neanche allegato la ricorrente se e in che parti le rispettive motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d’appello fossero diverse sul punto, la doglianza s’imbatte nella preclusione di cui al combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c. Peraltro, sempre in quest’ottica e ancor prima la censura in parte qua sarebbe inammissibile perché, perstessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso), la Corte territoriale aveva preso in considerazione il dato che la ricorrente parrebbe assumere essere decisivo, ossia “la totale inerzia del lavoratore protrattasi per un periodo di oltre 6 anni”. 8. Infondato è il terzo motivo di ricorso. 9. La Corte di merito ha “premesso che parte dei contratti stipulati tra le parti è stata stipulata ex L. 197/1996 (quelli fino al 7.8.2004) e parte ai sensi della L. n. 276/2003 (quelli dal 9 agosto 2004)”,specificando che la L. n. 196/1997 aveva “trovato applicazione fino al 02.07.2004, data in cui si è chiusa la fase transitoria di cui all’art. 86, commi 3 e 6 del D.lgs. n. 276/2003 con l’emanazione dei DD.MM. 23.12.2003 e 5.05.2004”. Ha dato conto che nei vari contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati dal lavoratore con la Manpower quale agenzia interinale le causali erano rappresentate da motivi di carattere produttivo legati a: “aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”, “aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovo prodotti o anche indotte dall’attività di nuovi settori”, “sostituzione di lavoratori assenti” (cfr. pag. 5 della sua sentenza). La Corte, inoltre, aveva osservato “che il contratto intercorso a monte tra l’impresa fornitrice e l’utilizzatrice non è nella disponibilità del lavoratore il quale, invece, è solo parte del contratto di lavoro temporaneo concluso con l’impresa fornitrice” e che: “Nella specie è evidente che il ricorrente, nel trascrivere la causale dei contratti per prestazioni di lavoro temporaneo(gli unici in suo possesso) e richiamando contestualmente i contratti commerciali di fornitura posti a base degli stessi, abbia lasciato intendere che la causale fosse la stessa ed identica in entrambi i contratti; semmai era onere della società utilizzatrice fornire la prova di una diversa causale sottesa al contratto commerciale di fornitura; ma ciò non è avvenuto”. 10. Orbene, questa Corte ha affermato che, in tema di lavoro interinale, l’art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può, quindi, omettere di indicare, né può rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 della L. n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 27.4.2017, n. 10486). E’ stato inoltre specificato che, in tema di lavoro interinale, la prova della effettività della causale posta a base dell’impiego del lavoratore temporaneo ricade sull’utilizzatore che intende avvalersene, trattandosi di un elemento imprescindibile ai fini della verifica della legittimità del contratto; l’accertamento in fatto delle condizioni che ne giustificavano l’utilizzo appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito, e non è sindacabile in sede di legittimità laddove non emerga un vizio motivazionale concernente un fatto decisivo che, se fosse stato diversamente valutato, avrebbe condotto, con grado di certezza e non di mera probabilità, ad un opposto esito della lite (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 23.10.2017, n. 25005).Più di recente, poi, questa Corte ha ribadito che la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (così Cass. civ., sez. lav., 14.8.2020, n. 17164). 11. Nel caso di specie, la Corte d’appello - dopo i rilievi dianzi premessi, l’inquadramento della disciplina applicabile e taluni richiami a precedenti di legittimità -, ha giudicato “Il caso in esame” “perfettamente coincidente con quello scrutinato dalla Suprema Corte nella sentenza 2509/2013”, nel quale la causale del ricorso al lavoro interinale faceva riferimento ai “casi previsti dal ccnl-picco di lavoro”, svolgendo estese osservazioni in tal senso. Infine, la Corte territoriale aveva aggiunto “che difetta non solo il requisito della specificità delle ragioni addotte, ma anche la prova della loro effettiva ricorrenza, il cui onere ricade sull’impresa utilizzatrice”, ritenendosi che “le formule utilizzate … appaiono quali mere clausole di stile, di mera riproduzione della causale prevista dal C.C.N.L. Alimentari” (cfr. in extensotra la pag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza). Mette conto notare che la già cit. Cass. n. 17164/2020, che respinse il ricorso per cassazione proposto proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., riguardava fattispecie analoga a quella che ci occupa, in cui nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo era riportata la dicitura “aumento temporaneo delle attività derivanti da richiestedi mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”. Inoltre, più di recente , ancheCass. 22782/22 ha ribadito che : in tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma l. 196/1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma (e pertanto, nei casi: previsti dai contratticollettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma), che il contratto di fornitura non può omettere di indicare, né rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; con la conseguenza che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 l. 196/1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass.27 aprile 2017, n. 10486; Cass. 8 marzo 2019, n. 6869) 12. Pertanto, l’impugnata sentenza –peraltro ampiamente e congruamente motivata (diversamente da quanto opina la ricorrente) -è senz’altro conforme a tutti i su richiamati principi. 13. Inammissibile, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso. 14. In disparte l’inestricabile commistione di eterogenei mezzi di ricorso, facendosi riferimento nel contempo alle ipotesi di cui ai nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell’art.360 c.p.c., in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto sostanziale e processuale, la ricorrente asserisce che la sentenza impugnata sarebbe oggettivamente incomprensibile laddove afferma: “… la prova per testi articolata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], relativa al ciclo produttivo ed all’attività materialmente esercitata nello stabilimento di Marcianise, risulta finalizzata non già a dare pura, semplice e trasparente dimostrazione della effettiva concreta necessità di assumere il lavoratore nelle forme del lavoro flessibile nel dato momento storico risalente ai singoli contratti de quibus, bensì ad ottenere una valutazione giudiziaria ex ante relativa alla astratta impossibilità della convenuta di fare a meno dell’impiego di lavoratori temporanei per la tipologia stessa dell’attività produttiva esplicata (produzione di bevande gassose), legata a continue fluttuazioni della domanda da parte dei consumatori”. 15. Orbene, a prescindere dal rilievo che tale (quota di) motivazione è perfettamente comprensibile, la ricorrente assertivamente sostiene altresì che essa sarebbe “affetta da irriducibile contraddizione e manifesta illogicità”, senza considerarla nel suo molto più diffuso svolgimento. Invero, la Corte d’appello ha scritto che tale prova per testi (di cui ha riportato i capitoli), “in quanto articolata in capitoli estremamente generici, è da ritenersi irrilevante e superflua e, pertanto, come evidenziato dal giudice di primo grado, inammissibile” , diffusamente motivando tale valutazione(cfr. in extenso tra la pag. 9 e la pag. 10). 16. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte