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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22325/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per il rigetto; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dell'indulto concesso a Vincenzo VACCINA in relazione a quattro condanne (Tribunale di Trani in data 2 novembre 2006, irrevocabile in data 28 settembre 2007; GUP del Tribunale di Trani in data 13 febbraio 2007, irrevocabile il 14 marzo 2007; decreto GIP del Tribunale di Trani in data 16 marzo 2007, irrevocabile in data 19 maggio 2007; Corte d'appello di Bari in data 19 marzo 2013, irrevocabile in data 12 novembre 2014), a causa della commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto (art. 74 TU Stup. dal 24 ottobre 2008 al 29 maggio 2014) per il quale ha subito condanna (Corte d'appello di Bari in data 10 luglio 2019).

2. [OSCURATO:PERSONA] VACCINA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché, per quanto riguarda la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 10 luglio 2019, non si è provveduto a delimitare il periodo di permanenza del vincolo associativo che, secondo un collaboratore di giustizia, deve essere datato a partire dal 2011 e secondo la difesa, in ragione del favor rei, da collocare in epoca successiva al 1° agosto 2001, termine ultimo di rilevanza delle condanne ai fini della revoca dell'indulto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380).

2.1. Soltanto nella diversa ipotesi in cui l'epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).

2.2. A fronte di un giudizio di merito che ha dichiarato VACCINA responsabile per la condotta associativa ben delimitata tra il 24 ottobre 2008 e il 29 maggio 2014, deve escludersi che il giudice dell'esecuzione possa modificare il tempus commissi delicti sulla base della valorizzazione di una delle innumerevoli fonti di prova acquisite nel procedimento.

Ciò anzitutto perché, nella data situazione, il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato per il precedente periodo oggetto di contestazíone, oppure l'imputato avrebbe dovuto interporre impugnazione avverso una decisione che lo condannava per un più ampio e preciso periodo di partecipazione all'associazione.

3. Il ricorso è, comunque, generico con riguardo alla deduzione difensiva circa il vizio della motivazione in merito all'affiliazione (dopo il 10 agosto 2011) all'associazione, poiché si affida a un laconico passaggio motivazionale, senza prendere in esame l'intera motivazione.

3.1. Fermo restando che spettava al ricorrente di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare l'avvio del legame associativo mafioso solo a fare data dal 10 giugno 2011, non facendosi questione di favor rei, istituto affatto codificato e, comunque, bifronte, l'ostacolo insormontabile alla prospettazione difensiva è costituito dal giudicato su una contestazione con data di inizio e di fine che è stata ben delimitata, sicché non può procedersi, in sede esecutiva, a rivedere un punto della decisione che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione nella fase di cognizione.

3.2. Incidentalmente va notato che, contrariamente a quanto deduce il difensore, non è affatto vero che lo spostamento in avanti, anziché indietro, della data di affiliazione sia di per sé favorevole per l'imputato, venendo in gioco altri istituti processuali e sostanziali.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per il rigetto; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dell'indulto concesso a Vincenzo VACCINA in relazione a quattro condanne (Tribunale di Trani in data 2 novembre 2006, irrevocabile in data 28 settembre 2007; GUP del Tribunale di Trani in data 13 febbraio 2007, irrevocabile il 14 marzo 2007; decreto GIP del Tribunale di Trani in data 16 marzo 2007, irrevocabile in data 19 maggio 2007; Corte d'appello di Bari in data 19 marzo 2013, irrevocabile in data 12 novembre 2014), a causa della commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto (art. 74 TU Stup. dal 24 ottobre 2008 al 29 maggio 2014) per il quale ha subito condanna (Corte d'appello di Bari in data 10 luglio 2019). 2. [OSCURATO:PERSONA] VACCINA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché, per quanto riguarda la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 10 luglio 2019, non si è provveduto a delimitare il periodo di permanenza del vincolo associativo che, secondo un collaboratore di giustizia, deve essere datato a partire dal 2011 e secondo la difesa, in ragione del favor rei, da collocare in epoca successiva al 1° agosto 2001, termine ultimo di rilevanza delle condanne ai fini della revoca dell'indulto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). 2.1. Soltanto nella diversa ipotesi in cui l'epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). 2.2. A fronte di un giudizio di merito che ha dichiarato VACCINA responsabile per la condotta associativa ben delimitata tra il 24 ottobre 2008 e il 29 maggio 2014, deve escludersi che il giudice dell'esecuzione possa modificare il tempus commissi delicti sulla base della valorizzazione di una delle innumerevoli fonti di prova acquisite nel procedimento. Ciò anzitutto perché, nella data situazione, il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere l'imputato per il precedente periodo oggetto di contestazíone, oppure l'imputato avrebbe dovuto interporre impugnazione avverso una decisione che lo condannava per un più ampio e preciso periodo di partecipazione all'associazione. 3. Il ricorso è, comunque, generico con riguardo alla deduzione difensiva circa il vizio della motivazione in merito all'affiliazione (dopo il 10 agosto 2011) all'associazione, poiché si affida a un laconico passaggio motivazionale, senza prendere in esame l'intera motivazione. 3.1. Fermo restando che spettava al ricorrente di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare l'avvio del legame associativo mafioso solo a fare data dal 10 giugno 2011, non facendosi questione di favor rei, istituto affatto codificato e, comunque, bifronte, l'ostacolo insormontabile alla prospettazione difensiva è costituito dal giudicato su una contestazione con data di inizio e di fine che è stata ben delimitata, sicché non può procedersi, in sede esecutiva, a rivedere un punto della decisione che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione nella fase di cognizione. 3.2. Incidentalmente va notato che, contrariamente a quanto deduce il difensore, non è affatto vero che lo spostamento in avanti, anziché indietro, della data di affiliazione sia di per sé favorevole per l'imputato, venendo in gioco altri istituti processuali e sostanziali. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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