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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 17645/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29187/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Firenze via dei Renai n. 23 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 570/2018 depositata il 12/03/2018.

Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il T ribunale di Firenze rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] accertamento del diritto all’acquisto dell’alloggio di [OSCURATO:PERSONA] n.146/6 di condanna del Comune alla cessione in proprietà o in subordine di accertamento del diritto all’acquisto dell’immobile alle condizioni di maggior favore quale profugo.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA] evidenziava l’infondatezza del motivo relativo all’applicabilità della legge della regione Toscana n. 59 del 2005 dato che la Corte C ostituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della medesima legge.

Quanto agli altri motivi di appello erano anch’essi infondati in quanto la decisione del Tribunale era conforme alle sentenz e n . 9719 del 2012 e n. 5689 del 2015 della Corte di Cassazione .

Inoltre,l’articolo 45 della l. n.388 del 2000 invocato dall’appellante era superato dall’articolo 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003 che aveva definito l’ambito di applicazione della norma,precisando che si riferiva agli immobili di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo18 della l.n. 137 del 1952.

Pertanto , l’appello doveva essere respinto.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3

6. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dellal. n. 560 del 1993.

Secondo il ricorrente sarebbe erronea la statuizione della Corte d’Appello di uniformarsi al principio di legittimità secondo cui di fronte alla volontà dell’assegnatario di acquisire l’alloggio, se non vi è formale accettazione da parte dell’amministrazione anche qualora l’alloggio sia inserito nei piani di vendita,l’assegnatario non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto, di fatto rimanendo ancora in capo all’amministrazione la discrezionalità tecnica nella valutazione dell’esistenza dei presupposti per accogliere la domanda.

Ai sensi dell’art.1, comma 6, della l. n. 560 de l 1993 , infatti , l’assegnatario avrebbe un diritto soggettivo pieno e senza condizioni.

Tale diritto,ai sensi del comma 4 del medesimo art . 1 sorgerebbe nel momento in cui le R egioni formulano i piani di vendita su proposta degli enti proprietari.

Peraltro,qualora entro il termine di legge di 60 giorni non siano stati elaborati i piani di vendita, gli enti proprietari possono procedere alle alie nazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

Secondo il ricorrente, dall’esame della legge,il piano di vendita non costituirebbe affatto un atto propedeutico di un procedimento amministrativo complesso, come sostenuto dai giudici di merito , ma originerebbe un vero e proprio vincolo di destinazione atto a rendere alienabili gli immobili inseriti nel medesimo piano.

Nella specie,l’immobile oggetto del giudizio era stato inserito in un piano di vendita regionale con delibera consiliare dell’8 marzo del 1994 Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 n. 91 e , dunque , doveva ritenersi legittim o e fondato il diritto dell’appellante ad acquistarlo in virtù del suddetto articolo 1, comma 4 .

È la stessa legge , infatti , che individua i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per acquistare l’alloggio prevedendo le modalità e tempistiche di dismissione degli immobili e i criteri per la determinazione del prezzo di vendita.

Non v i sarebbe alcuno spazio per la discrezionalità dell’amministrazione che avrebbe come unico compito la verifica della titolarità da parte dell’assegnatario dei requisiti soggettivi.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione sul diritto dell’assegnatario in qualità di profugo all’acquisto dell’immobile alle condizioni di cui all’articolo 1,comma 24,della l. n. 560 del 19 93 e de gli articol i 17 e 18 della l. n. 137 del 1952 sul prezzo agevolatoe la sua applicazione.

Il comma 23dell’art. 1 della l. n. 560 del 1993 prevede che gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge n. 137del 1952 possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge beneficiando delle condizioni di miglior favore.

Secondo il Comune l’espressione “gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 137 del 1952” farebbe esclusivo riferimento agli assegnatari di alloggi ai sensi dell’articolo 18 della legge numero 137 del 1952.

Secondo il ricorrente,invece, la norma si riferirebbe indistintamente a tutte le categorie di profughi, ai sensi dell’articolo 45 della l. n. 388 del 2000 ed al comma 223,articolo 4, della l. n. 350 del 2003 per tutti gli immobili contemplati negli articoli 17 e 18 della legge 137 del 52 a prescindere dalla circostanza che l’alloggio sia di proprietà statale o di altri enti.

Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Nel caso in esame, le esposizioni dei fatti contenute sia nella sentenza impugnata che negli atti difensivi delle parti danno per accertato che l’alloggio per cui è causa sia soggetto al regime di alienazione di cui alla legge n. 560 del 1993.

Ora, l’alienazione ai sensi della legge n. 560 del 1993 è consentita soltanto alle specifiche condizioni e con le particolari procedure previste nella medesima legge.

In particolare, ai fini dell'alienazione degli alloggi ai sensi della suddetta legge è necessario che questi siano inseriti in appositi "piani di vendita" predisposti dalle regioni nei tempi e nelle forme dettati dall’art. 1, comma4, della stessa legge n. 560.

Il necessario inserimento dell'immobile nei piani regionali di cui all'art. 1, comma 4 (ovvero il decorso del relativo termine di predisposizione, ferma la necessaria proposta di alienazione dell'ente proprietario) costituisce, pertanto, presupposto indefettibile per poter accedere alla procedura speciale di cessione prevista dalla l. n. 560 del 1993.

Tale presupposto è necessario ma non sufficiente come invece sostiene il ricorrente.

Infatti, questa Corte, come evidenziato tanto nella sentenza impugnata, quanto nel motivo di ricorso, ha già affermato che: « L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n.

Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 560, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario» (Sez.2, Sent. n. 30721 del 27/11/2018; Sez. 3, Sent. n. 9719 del 2012 e in senso analogo Sez.1, Sent. n. 5689 del 2015).

Dunque, la formulazione del piano di vendita da parte della regione, su proposta dell'ente proprietario, ai sensi del comma 4 dell’art. 1, legge n. 560 del 1993, dà luogo ad un atto meramente prodromico alla vendita, in quanto la concreta attuazione del piano presuppone l'effettiva messa in vendita, affidata a ponderate e graduali scelte dell'ente proprietario.

Di conseguenza l'inclusione nel piano di vendita di un determinato immobile non implica alcuna proposta di alienazione e la stessa determinabilità del corrispettivo non autorizza ex se la presentazione della domanda di acquisto dell'assegnatario, risultando, questa, subordinata ai necessari provvedimenti attuativi emessi dall'ente proprietario. 3.1 Infine, deve ribadirsi che: «In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell'art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell'art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd.

"dedicati", costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd.

"riservati", ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto Ric. 2018n. 29187sez.

S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013)» (Sez. 1, Ordinanza n. 18609 del 07/09/2020, Rv. 658970 -01).

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Comune controricorrente che liquida in euro 4100,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29187/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Firenze via dei Renai n. 23 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 570/2018 depositata il 12/03/2018. Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di Firenze rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] accertamento del diritto all’acquisto dell’alloggio di [OSCURATO:PERSONA] n.146/6 di condanna del Comune alla cessione in proprietà o in subordine di accertamento del diritto all’acquisto dell’immobile alle condizioni di maggior favore quale profugo. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del gravame. 4. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA] evidenziava l’infondatezza del motivo relativo all’applicabilità della legge della regione Toscana n. 59 del 2005 dato che la Corte C ostituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della medesima legge. Quanto agli altri motivi di appello erano anch’essi infondati in quanto la decisione del Tribunale era conforme alle sentenz e n . 9719 del 2012 e n. 5689 del 2015 della Corte di Cassazione . Inoltre,l’articolo 45 della l. n.388 del 2000 invocato dall’appellante era superato dall’articolo 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003 che aveva definito l’ambito di applicazione della norma,precisando che si riferiva agli immobili di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo18 della l.n. 137 del 1952. Pertanto , l’appello doveva essere respinto. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 6. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dellal. n. 560 del 1993. Secondo il ricorrente sarebbe erronea la statuizione della Corte d’Appello di uniformarsi al principio di legittimità secondo cui di fronte alla volontà dell’assegnatario di acquisire l’alloggio, se non vi è formale accettazione da parte dell’amministrazione anche qualora l’alloggio sia inserito nei piani di vendita,l’assegnatario non è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto, di fatto rimanendo ancora in capo all’amministrazione la discrezionalità tecnica nella valutazione dell’esistenza dei presupposti per accogliere la domanda. Ai sensi dell’art.1, comma 6, della l. n. 560 de l 1993 , infatti , l’assegnatario avrebbe un diritto soggettivo pieno e senza condizioni. Tale diritto,ai sensi del comma 4 del medesimo art . 1 sorgerebbe nel momento in cui le R egioni formulano i piani di vendita su proposta degli enti proprietari. Peraltro,qualora entro il termine di legge di 60 giorni non siano stati elaborati i piani di vendita, gli enti proprietari possono procedere alle alie nazioni in favore dei soggetti aventi titolo. Secondo il ricorrente, dall’esame della legge,il piano di vendita non costituirebbe affatto un atto propedeutico di un procedimento amministrativo complesso, come sostenuto dai giudici di merito , ma originerebbe un vero e proprio vincolo di destinazione atto a rendere alienabili gli immobili inseriti nel medesimo piano. Nella specie,l’immobile oggetto del giudizio era stato inserito in un piano di vendita regionale con delibera consiliare dell’8 marzo del 1994 Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 n. 91 e , dunque , doveva ritenersi legittim o e fondato il diritto dell’appellante ad acquistarlo in virtù del suddetto articolo 1, comma 4 . È la stessa legge , infatti , che individua i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per acquistare l’alloggio prevedendo le modalità e tempistiche di dismissione degli immobili e i criteri per la determinazione del prezzo di vendita. Non v i sarebbe alcuno spazio per la discrezionalità dell’amministrazione che avrebbe come unico compito la verifica della titolarità da parte dell’assegnatario dei requisiti soggettivi. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione sul diritto dell’assegnatario in qualità di profugo all’acquisto dell’immobile alle condizioni di cui all’articolo 1,comma 24,della l. n. 560 del 19 93 e de gli articol i 17 e 18 della l. n. 137 del 1952 sul prezzo agevolatoe la sua applicazione. Il comma 23dell’art. 1 della l. n. 560 del 1993 prevede che gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge n. 137del 1952 possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge beneficiando delle condizioni di miglior favore. Secondo il Comune l’espressione “gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 137 del 1952” farebbe esclusivo riferimento agli assegnatari di alloggi ai sensi dell’articolo 18 della legge numero 137 del 1952. Secondo il ricorrente,invece, la norma si riferirebbe indistintamente a tutte le categorie di profughi, ai sensi dell’articolo 45 della l. n. 388 del 2000 ed al comma 223,articolo 4, della l. n. 350 del 2003 per tutti gli immobili contemplati negli articoli 17 e 18 della legge 137 del 52 a prescindere dalla circostanza che l’alloggio sia di proprietà statale o di altri enti. Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Nel caso in esame, le esposizioni dei fatti contenute sia nella sentenza impugnata che negli atti difensivi delle parti danno per accertato che l’alloggio per cui è causa sia soggetto al regime di alienazione di cui alla legge n. 560 del 1993. Ora, l’alienazione ai sensi della legge n. 560 del 1993 è consentita soltanto alle specifiche condizioni e con le particolari procedure previste nella medesima legge. In particolare, ai fini dell'alienazione degli alloggi ai sensi della suddetta legge è necessario che questi siano inseriti in appositi "piani di vendita" predisposti dalle regioni nei tempi e nelle forme dettati dall’art. 1, comma4, della stessa legge n. 560. Il necessario inserimento dell'immobile nei piani regionali di cui all'art. 1, comma 4 (ovvero il decorso del relativo termine di predisposizione, ferma la necessaria proposta di alienazione dell'ente proprietario) costituisce, pertanto, presupposto indefettibile per poter accedere alla procedura speciale di cessione prevista dalla l. n. 560 del 1993. Tale presupposto è necessario ma non sufficiente come invece sostiene il ricorrente. Infatti, questa Corte, come evidenziato tanto nella sentenza impugnata, quanto nel motivo di ricorso, ha già affermato che: « L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 560, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario» (Sez.2, Sent. n. 30721 del 27/11/2018; Sez. 3, Sent. n. 9719 del 2012 e in senso analogo Sez.1, Sent. n. 5689 del 2015). Dunque, la formulazione del piano di vendita da parte della regione, su proposta dell'ente proprietario, ai sensi del comma 4 dell’art. 1, legge n. 560 del 1993, dà luogo ad un atto meramente prodromico alla vendita, in quanto la concreta attuazione del piano presuppone l'effettiva messa in vendita, affidata a ponderate e graduali scelte dell'ente proprietario. Di conseguenza l'inclusione nel piano di vendita di un determinato immobile non implica alcuna proposta di alienazione e la stessa determinabilità del corrispettivo non autorizza ex se la presentazione della domanda di acquisto dell'assegnatario, risultando, questa, subordinata ai necessari provvedimenti attuativi emessi dall'ente proprietario. 3.1 Infine, deve ribadirsi che: «In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell'art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell'art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. "dedicati", costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd. "riservati", ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto Ric. 2018n. 29187sez. S2 - ud. 12 /0 5 /202 3 a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013)» (Sez. 1, Ordinanza n. 18609 del 07/09/2020, Rv. 658970 -01). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Comune controricorrente che liquida in euro 4100,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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