CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazione di legge di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova della responsabilità dell'imputato alla luce di una complessiva valutazione degli elementi indiziari agli atti nonché sulla gravità e insidiosità della condotta e sulla non esiguità del danno, quali presupposti ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); considerato che le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo la giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media(si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P