Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04306/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Panaite e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: - manifestamente infondati quanto alla dedotta inutilizzabilità delle deposizioni rese dalle persone offese, senza che all'epoca risultasse la pendenza di un procedimento a loro carico (v.

Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624); - improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio; - comunque entrambi generici, per aspecificità, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Rilevato, altresì, che meramente reiterativa delle conclusioni già formulate con il ricorso risulta il contenuto della memoria del 03/2/2024 redatta dal difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 204 Il consile e estensore Il residente Orlarp ffloni [OSCURATO:PERSONA] DEposIMM ckhi ‘k

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Panaite e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: - manifestamente infondati quanto alla dedotta inutilizzabilità delle deposizioni rese dalle persone offese, senza che all'epoca risultasse la pendenza di un procedimento a loro carico (v. Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624); - improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio; - comunque entrambi generici, per aspecificità, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, altresì, che meramente reiterativa delle conclusioni già formulate con il ricorso risulta il contenuto della memoria del 03/2/2024 redatta dal difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 204 Il consile e estensore Il residente Orlarp ffloni [OSCURATO:PERSONA] DEposIMM ckhi ‘k
Sentenza Cassazione n. 04306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris