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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 maggio 2023

Cassazione n. 28545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 28/2/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 9/1/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

L'imputata, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione agli artt. 420-quater, 604, comma 5-bis e 185, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado e degli atti pregressi, citando giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.1 In data 28/5/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Ed invero, risulta dagli atti che con decreto del 20/2/2018 il pubblico ministero, dovendo procedere alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dichiarava l'irreperibilità della Farcas, che poi nel giudizio di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva dichiarata assente.

Poiché tutte le notifiche successive a quella dell'avviso di conclusione delle indagini sono state effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relativa alla conoscenza del processo da parte della odierna ricorrente, come eccepita innanzi alla Corte territoriale dal difensore di fiducia subentrato a quello nominato di ufficio.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01).

Nel caso di specie c'è ancora meno, atteso che non vi è stata nemmeno l'elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, né vi sono elementi ulteriori da cui poter desumere che la Farcas si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento a suo carico.

Anzi, poiché non ha ricevuto nemmeno la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (effettuata - come si è sopra evidenziato - al difensore di ufficio con il rito degli irreperibili), è altamente probabile che l'imputata non avesse conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti.

Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo - che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputata e, quindi, la mancata realizzazione delle condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio e l'assistita - hanno determinato una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa notifica all'imputata (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputata) della citazione a giudizio.

Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e gli atti trasmessi al giudice di primo grado per la celebrazione di nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 28/2/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 9/1/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione agli artt. 420-quater, 604, comma 5-bis e 185, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado e degli atti pregressi, citando giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.1 In data 28/5/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Ed invero, risulta dagli atti che con decreto del 20/2/2018 il pubblico ministero, dovendo procedere alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dichiarava l'irreperibilità della Farcas, che poi nel giudizio di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva dichiarata assente. Poiché tutte le notifiche successive a quella dell'avviso di conclusione delle indagini sono state effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relativa alla conoscenza del processo da parte della odierna ricorrente, come eccepita innanzi alla Corte territoriale dal difensore di fiducia subentrato a quello nominato di ufficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). Nel caso di specie c'è ancora meno, atteso che non vi è stata nemmeno l'elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, né vi sono elementi ulteriori da cui poter desumere che la Farcas si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento a suo carico. Anzi, poiché non ha ricevuto nemmeno la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (effettuata - come si è sopra evidenziato - al difensore di ufficio con il rito degli irreperibili), è altamente probabile che l'imputata non avesse conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti. Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo - che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputata e, quindi, la mancata realizzazione delle condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio e l'assistita - hanno determinato una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa notifica all'imputata (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputata) della citazione a giudizio. Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e gli atti trasmessi al giudice di primo grado per la celebrazione di nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso in Rom
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