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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:186
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0209 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 marzo 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea che annulla una decisione di non rinnovo di un contratto per un tempo indeterminato e che condanna al risarcimento del danno cagionato – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Snaturamento degli elementi del fascicolo – Articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo – Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati – Portata» Nella causa C‑209/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 marzo 2024, VP , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), rappresentata da J. Menze e H. Tettenborn, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da T. Bontinck e A. Guillerme, avocats, convenuto in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias, e B. Smulders, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, VP chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:72 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa») e della decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») nonché, dall’altro, al versamento di un risarcimento di EUR 100000 a ristoro del danno morale che ella avrebbe subito.

Inoltre, VP chiede la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a versarle un risarcimento di EUR 5000000 a titolo di risarcimento del danno morale che la stessa avrebbe subito.

Fatti 2 I fatti all’origine della controversia, esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 3 La ricorrente è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2007 come agente temporaneo per esercitare le funzioni di consigliere giuridico.

Il suo contratto è stato rinnovato fino al 15 novembre 2017. 4 Il 10 marzo 2017 la ricorrente ha inviato all’allora direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rinnovo del suo contratto, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: la «domanda di rinnovo del contratto»). 5 Con decisione del 12 maggio 2017, tale direttore esecutivo ha respinto detta domanda e ha informato la ricorrente che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. 6 Con decisione del 1 o dicembre 2017, la commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 12 maggio 2017. 7 Con sentenza del 16 dicembre 2020, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑187/18 ; in prosieguo: la sentenza di annullamento, EU:T:2020:613 ), il Tribunale ha annullato la decisione del 12 maggio 2017 (punto 1 del dispositivo) nonché la decisione del 1 o dicembre 2017 (punto 2 del dispositivo) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni annullate»).

Inoltre, il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versare una somma di EUR 30000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato alla ricorrente (punto 3 del dispositivo), nonché una somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del suo danno morale (punto 4 del dispositivo).

Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto (punto 5 del dispositivo) e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese (punto 6 del dispositivo). 8 Dalla motivazione della sentenza di annullamento risulta che il Tribunale ha dichiarato che la decisione del 12 maggio 2017 era inficiata da un errore manifesto di valutazione in quanto giustificava tale misura con la prevista soppressione del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale ha considerato che non si poteva escludere che tale decisione potesse essere fondata su un motivo distinto, vertente sulla perdita di fiducia del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente.

Esso ha dichiarato che detta decisione, nella parte in cui era fondata su tale perdita di fiducia, era stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato, dei diritti della difesa e dell’articolo 26 dello Statuto. 9 L’8 gennaio 2021 la ricorrente ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] a dare esecuzione alla sentenza di annullamento, conformemente all’articolo 266 TFUE (in prosieguo: la «domanda di esecuzione della sentenza di annullamento»).

Ella ha perciò chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di rinnovare il suo contratto per un tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2017. 10 Con lettera del 2 marzo 2021, l’allora direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla ricorrente che l’esecuzione della sentenza di annullamento imponeva solo il versamento di EUR 40000 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali cagionati alla ricorrente, maggiorati delle spese, dal momento che gli effetti dell’illegittimità constatata dal Tribunale erano compensati dal versamento di tale risarcimento. 11 Il 28 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione del 2 marzo 2021.

Essa ha nuovamente sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato esecuzione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza di annullamento. 12 Il 29 luglio 2021 il presidente della commissione di ricorso ha inviato alla ricorrente una lettera nella quale indicava che tale commissione aveva deciso, durante la sua riunione del 16 luglio 2021, di accogliere il suo reclamo del 28 aprile 2021 e «di annullare» la suddetta decisione del 2 marzo 2021, in quanto la ricorrente non aveva avuto l’opportunità di fornire osservazioni in merito. 13 Il 7 settembre 2021 il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera con la quale la informava che, deliberando nuovamente a seguito della decisione della commissione di ricorso menzionata al punto precedente, non intendeva adottare le ulteriori misure richieste dalla ricorrente, in particolare nella sua domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, dal momento che, a suo avviso, la sentenza di annullamento era già stata interamente eseguita.

Al fine di rispettare il diritto della ricorrente di essere ascoltata, egli la invitava a presentare le sue osservazioni sulla decisione prevista. 14 In risposta a tale lettera, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 15 ottobre 2021. 15 Con la decisione controversa, adottata il 17 dicembre 2021, il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente che, poiché tale agenzia aveva versato la totalità delle somme il cui pagamento era stato ordinato dal Tribunale nella sentenza di annullamento, non occorreva adottare ulteriori misure in esecuzione di tale sentenza. 16 Il 3 marzo 2022 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto con la decisione di rigetto del reclamo.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa di tali decisioni e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sull’incompetenza della commissione di ricorso, il secondo, sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, il terzo, sulla violazione del dovere di sollecitudine, il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione e, il quinto, su uno sviamento di potere. 19 All’udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha ritirato il primo motivo. 20 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tutti i motivi in quanto infondati. 21 Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, dopo aver rilevato, al punto 34 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto, in esecuzione della sentenza di annullamento, a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una nuova decisione in sostituzione delle decisioni annullate, il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato a tale obbligo, poiché, come risultava dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo, esso aveva, nella fase dell’esame del reclamo della ricorrente, esaminato se occorresse accogliere tale domanda e considerato, al termine di tale esame, che non occorreva reintegrare la ricorrente per considerazioni relative all’organizzazione interna di tale agenzia. 22 Ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, da un lato, che la ricorrente non aveva contestato la fondatezza del motivo vertente sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che tale motivo era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 23 Con la sua impugnazione, VP chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che ella avrebbe subito, valutato ex aequo et bono in EUR 5000000, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative sia al procedimento di impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare VP alle spese.

Sulla domanda di stralcio di un documento dal fascicolo Argomenti delle parti 25 Nella sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 151 del regolamento di procedura della Corte, ha chiesto lo stralcio della corrispondenza di cui all’allegato C.1 del ricorso di impugnazione (in prosieguo: l’«allegato C.1»). 26 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale allegato C.1, nella parte in cui contiene un messaggio di posta elettronica inviato il 2 aprile 2021 che riproduce, negli stessi termini, una lettera inviata a una data indeterminata dal suo consigliere giuridico all’ex consulente legale della ricorrente, riguardante la possibilità di avviare discussioni tra le parti al fine di risolvere la controversia in via amichevole (in prosieguo: la «lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA]»), è, nel suo insieme, coperto dalla tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati, in forza delle norme deontologiche belghe, rese obbligatorie dal legislatore belga.

Orbene, la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, si estenderebbe alla corrispondenza tra avvocati, qualora la tutela della riservatezza di tale corrispondenza fosse riconosciuta dal diritto nazionale. 27 La ricorrente sostiene che tale domanda è irricevibile in quanto non è stata presentata con separata istanza, in violazione dell’articolo 151 del regolamento di procedura. 28 Peraltro, detta domanda sarebbe infondata in quanto, da un lato, la giurisprudenza invocata dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe pertinente per suffragare l’asserito «segreto professionale tra gli avvocati» e, in ogni caso, le condizioni enunciate da tale giurisprudenza non sarebbero soddisfatte.

Dall’altro, l’allegato C.1 costituirebbe un elemento di prova essenziale ai fini della presente impugnazione.

Giudizio della Corte 29 In primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura, solo quando una parte chiede alla Corte di statuire su un’eccezione o su un incidente senza avviare la discussione nel merito, tale parte deve proporre tale domanda con separata istanza.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la sua domanda di stralcio dell’allegato C.1 con separata istanza solo se tale agenzia avesse chiesto alla Corte di statuire su una siffatta domanda senza avviare la discussione nel merito, il che non è avvenuto.

Pertanto, l’eccezione di irricevibilità di detta domanda, sollevata dalla ricorrente, deve essere respinta. 30 In secondo luogo, occorre ricordare che il principio della parità delle armi, corollario della nozione stessa di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso, comprese le sue prove, in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto al suo avversario (sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 nonché giurisprudenza citata). 31 Peraltro, la Corte ha sancito il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice dell’Unione, da cui deriva in particolare che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi a tale giudice solo basandosi sul fatto che esso è stato ottenuto o prodotto irregolarmente (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 129 e giurisprudenza citata). 32 Qualora sia stato accertato che un elemento di prova è stato ottenuto o prodotto irregolarmente, il giudice dell’Unione può dichiararlo ricevibile solo se, dopo averli ponderati, risulta che gli interessi del ricorrente che ha prodotto tali elementi di prova, tenuto conto, in particolare, della loro utilità ai fini della valutazione del merito del ricorso proposto da tale ricorrente, devono prevalere sugli interessi della parte avversa, che potrebbero essere pregiudicati in modo concreto ed effettivo dal mantenimento di tali prove nel fascicolo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 131 ). 33 Nel caso di specie, dall’allegato C.1 risulta, da un lato, che il 30 marzo 2021 l’ex consulente legale della ricorrente ha indicato a quest’ultima e al suo nuovo consulente legale che la lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA] era riservata e, dall’altro, che la suddetta ex consulente legale della ricorrente ha comunicato a quest’ultima i termini di tale lettera solo dopo che, il 1 o aprile 2021, la ricorrente le aveva indicato che «in qualità di avvocato e Sua cliente, ribadisco che le informazioni fornite restano assolutamente riservate». 34 Dato che la ricorrente stessa aveva così riconosciuto la riservatezza del contenuto della lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA] e si era formalmente impegnata a rispettarla, la produzione, nella fase della presente impugnazione, del messaggio di posta elettronica che ne riproduceva i termini, inficia di un’irregolarità una tale produzione di prova. 35 Ebbene, tenuto conto del fatto che il Tribunale non si è basato su tale lettera, o sul messaggio di posta elettronica che ne riproduceva i termini, per giustificare la sua decisione e che un siffatto documento non sembra occupare un posto centrale nell’argomentazione esposta dalla ricorrente, gli interessi di quest’ultima a che tale documento sia mantenuto nel fascicolo non sono tali da prevalere su quelli del [OSCURATO:PERSONA] a che sia rispettata la riservatezza di detta lettera. 36 Pertanto, e in considerazione del fatto che gli altri elementi contenuti nell’allegato C.1 sono collegati al contesto nel quale il messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2021 è stato inviato alla ricorrente, occorre accogliere la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e stralciare l’allegato C.1 dal fascicolo.

Sull’impugnazione 37 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce nove motivi. 38 Il primo motivo di impugnazione verte su uno snaturamento degli elementi del fascicolo.

Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’obbligo di verificare d’ufficio la competenza della commissione di ricorso ad adottare una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento.

Il terzo motivo di impugnazione verte sulla mancata constatazione di un siffatto difetto di competenza della commissione di ricorso.

Il quarto motivo di impugnazione verte su una violazione del principio del «giudice costituito per legge», riconosciuto all’articolo 47 della Carta.

Il quinto motivo di impugnazione verte sul difetto di competenza ad annullare la sentenza di annullamento.

Il sesto motivo di impugnazione verte su una violazione dell’articolo 266 TFUE.

Il settimo motivo di impugnazione verte sulla violazione delle sentenze del25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 ), nonché del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione ( T‑684/18 , EU:T:2019:748 ).

L’ottavo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Il nono motivo di impugnazione verte su una violazione del diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 47 della Carta. 39 Nella sua impugnazione, la ricorrente chiede altresì la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa del persistente rifiuto di tale agenzia di dare esecuzione alla sentenza di annullamento, fissata ex aequo et bono in EUR 5 milioni.

Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni 40 Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa».

Inoltre, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento, le conclusioni dell’impugnazione tendono, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. 41 Nel caso di specie, il secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione della ricorrente è diretto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa del persistente rifiuto di tale agenzia di eseguire la sentenza di annullamento, fissata ex aequo et bono in EUR 5 milioni. 42 Orbene, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a versarle un indennizzo a titolo di risarcimento di tale danno che essa valutava allora in EUR 100000 ex aequo et bono . 43 Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione della ricorrente costituisce una domanda nuova, in quanto, con tale capo della domanda, la ricorrente mira ad ottenere un risarcimento di importo superiore a quello di EUR 100000 di cui ella chiedeva il pagamento allo stesso titolo in primo grado.

Detto capo delle conclusioni è, pertanto, irricevibile in tale misura, fatta salva la possibilità per la Corte, qualora l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, di avvalersi della competenza estesa al merito che l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto conferisce al giudice dell’Unione nelle controversie di carattere pecuniario.

Nel merito Sul primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 44 Con il suo primo motivo di impugnazione, diretto contro i punti 22, 37 e 38 della sentenza impugnata, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale, quando ha considerato che la decisione di rigetto del reclamo costituiva una decisione relativa all’attuazione della sentenza di annullamento e, in concreto, una decisione adottata in sostituzione delle decisioni annullate, ha snaturato gli elementi del fascicolo, in particolare, la decisione di rigetto del reclamo. 45 La ricorrente allega che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato sul fatto che, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha fatto riferimento a considerazioni legate al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, secondo la ricorrente, l’unico riferimento, in tale decisione, all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] figura a pagina 16 di detta decisione.

Ebbene, la ricorrente contesta che tale riferimento possa portare a ritenere che la commissione di ricorso abbia così adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 46 Inoltre, il fascicolo della presente causa non conterrebbe alcun atto da cui risulti che il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’intenzione di adottare, o che ha effettivamente adottato, una decisione in sostituzione delle decisioni annullate.

Al contrario, da tale fascicolo risulterebbe solo il persistente rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di adottare una siffatta decisione. 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente rilevato che, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha dichiarato, in primo luogo, che nella sentenza di annullamento il Tribunale non aveva preso posizione sulla questione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] o del ripristino del servizio giuridico, in secondo luogo, che le discussioni relative al ripristino del posto di consigliere giuridico interno svoltesi nel corso del 2021 non erano collegate al caso particolare della ricorrente e, in terzo luogo, che la procedura di assunzione di un consigliere giuridico interno era strettamente legata all’esito della procedura di assunzione di un nuovo direttore delle risorse umane. 48 Dunque, sulla base di tutti questi elementi di fatto, che figurerebbero alle pagine da 16 a 17 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso avrebbe espressamente concluso che «il [OSCURATO:PERSONA] intende[va] riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era assicurata all’interno dell’agenzia al fine di limitare i rischi, senza avere l’intenzione di ripristinare persone o organizzazioni di lavoro precedenti». 49 Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe chiaramente indicato alla ricorrente di considerare, in via principale, che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse necessariamente tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto, poiché tale agenzia aveva interamente dato esecuzione alla sentenza di annullamento mediante il versamento di una compensazione economica per l’intero danno subito a causa delle decisioni annullate, e di avere, in subordine, nondimeno esaminato tale domanda e di averla respinta per le ragioni esposte ai punti 47 e 48 della presente sentenza. 50 Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripetutamente sostenuto nelle cause che hanno dato luogo all’ordinanza del 20 maggio 2022, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑534/21 , EU:T:2022:327 ), e alla sentenza impugnata, tale agenzia afferma per la prima volta, in sede di impugnazione, che è stata adottata una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, senza fornire prove a sostegno di tale affermazione. 51 Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha snaturato i fatti, in quanto ha semplicemente rinviato ai termini chiari della decisione di rigetto del reclamo, senza tentare di interpretarli. – Giudizio della Corte 52 Secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova si verifica qualora il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi.

Lo snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

A questo proposito, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 96 e giurisprudenza citata). 53 Al fine di verificare la fondatezza del presente motivo di impugnazione, occorre ricordare che il Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, sulla base della giurisprudenza citata ai punti da 31 a 33 di tale sentenza, ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto, in esecuzione della sentenza di annullamento, a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 54 A tal riguardo, ai punti da 35 a 38 della sentenza impugnata, il Tribunale, basandosi sugli elementi della motivazione della decisione di rigetto del reclamo riassunti al punto 37 di tale sentenza, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse conformato a un siffatto obbligo, dal momento che, in tale decisione, la commissione di ricorso aveva, da un lato, confermato la conclusione alla quale era giunto il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] quando aveva adottato la decisione controversa, vale a dire che, a seguito del versamento del risarcimento al quale tale agenzia era stata condannata dalla sentenza di annullamento, quest’ultima era stata integralmente eseguita, di modo che il [OSCURATO:PERSONA] non doveva adottare alcun’altra misura di esecuzione ulteriore di tale sentenza, ma aveva anche, dall’altro, riesaminato la domanda di rinnovo del contratto e l’aveva respinta per considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], adottando così una decisione in sostituzione delle decisioni annullate.

Come risulta dal punto 43 della sentenza impugnata, secondo il Tribunale, quest’ultima decisione era fondata, in particolare, sulla considerazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] intendeva far evolvere la sua organizzazione interna e riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era assicurata al suo interno. 55 Dai punti della sentenza impugnata menzionati al punto precedente risulta quindi che, secondo il Tribunale, a seguito della domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha al contempo, da un lato, rifiutato di dare seguito a tale domanda in quanto ha ritenuto che quest’ultima sentenza fosse già stata integralmente eseguita e che non occorresse, pertanto, adottare alcun’altra misura di esecuzione ulteriore, come il riesame della domanda di rinnovo del contratto e, a maggior ragione, il rinnovo effettivo di quest’ultimo e, dall’altro, ha dato tuttavia seguito a tale domanda in una certa misura, in quanto ha proceduto al riesame della domanda di rinnovo del contratto, ma l’ha respinta per considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo, tale agenzia avrebbe adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, decisione che costituiva una misura di esecuzione della sentenza di annullamento. 56 Occorre rilevare che la semplice lettura della decisione di rigetto del reclamo permette di constatare che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, le considerazioni di cui al punto 37 della sentenza impugnata, le quali hanno portato il Tribunale a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, hanno potuto essere tratte solo dalla parte della motivazione della decisione di rigetto del reclamo figurante a partire dal quarto paragrafo della pagina 16 di tale decisione fino al secondo paragrafo della pagina 17 di quest’ultima, con la quale tale commissione ha giustificato il rigetto del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE sollevato dalla ricorrente nel suo reclamo.

Infatti, è solo in tale parte della motivazione della decisione di rigetto del reclamo, che contiene complessivamente quattro paragrafi (in prosieguo: la «parte controversa della motivazione»), che si fa riferimento a quelle considerazioni. 57 Più precisamente, dalla parte controversa della motivazione risulta che, per considerare, ai punti 37, 38 e 43 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate basandosi su considerazioni legate alla sua organizzazione interna, il Tribunale si è necessariamente basato sul solo secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, il quale costituisce il quarto e ultimo paragrafo della parte controversa della motivazione.

Infatti, in tale paragrafo, la commissione di ricorso ha, in concreto, indicato quanto segue: «[s]ulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo effettuato nel 2021 a partire dai dati del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] intende riorganizzare il modo in cui è garantita la funzione giuridica al fine di limitare i rischi individuati, senza avere l’intenzione di ripristinare persone o organizzazioni di lavoro precedenti». 58 Ciò posto, in primo luogo, la formulazione del secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo è troppo imprecisa per consentire di dedurne chiaramente che la commissione di ricorso procede in tal modo al riesame della domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e la respinge, adottando in tal modo una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, al fine di eseguire, in subordine, la sentenza di annullamento. 59 Occorre quindi, in secondo luogo, verificare se, letto nel suo contesto, tale secondo paragrafo potesse ragionevolmente essere inteso in tal senso. 60 A tal riguardo, anzitutto, occorre precisare che, nella decisione di rigetto del reclamo, la parte controversa della motivazione è introdotta dalla locuzione «inoltre» e figura immediatamente dopo i motivi di tale decisione, enunciati alle pagine 14 e 15 di quest’ultima, relativi al pagamento del risarcimento al quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla sentenza di annullamento.

Orbene, secondo tali motivi, la commissione di ricorso ha concluso senza riserve che, come risultava dalla decisione controversa, l’esecuzione di tale sentenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] era pienamente conforme all’articolo 266 TFUE, senza che fosse necessario per tale agenzia adottare un’altra decisione. 61 A seguire, nulla nel testo dei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione consente di ritenere che, nonostante tale conclusione, la commissione di ricorso intendesse nondimeno procedere, in subordine, al riesame della domanda di rinnovo di contratto e all’adozione di una decisione in sostituzione delle decisioni annullate e, pertanto, di ulteriori misure in esecuzione della sentenza di annullamento. 62 Infatti, è sufficiente rilevare che, da un lato, al primo paragrafo della parte controversa della motivazione, che corrisponde al quarto paragrafo della pagina 16 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso si è limitata ad enunciare, in sostanza, le ragioni per le quali riteneva che dalla sentenza di annullamento non si potesse dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a reintegrare la ricorrente o a rinnovare il suo contratto.

Dall’altro, ai paragrafi secondo e terzo della parte controversa della motivazione, i quali corrispondono, rispettivamente, al quinto paragrafo della pagina 16 e al primo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso, riferendosi alle conclusioni del comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2021, riguardanti il ripristino del posto di consigliere giuridico all’interno di tale agenzia (in prosieguo: la «decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021»), ha affermato, in sostanza, che quest’ultima decisione era «priva di nesso» con il caso particolare della ricorrente e con la sentenza di annullamento, la quale «è stata integralmente eseguita mediante il versamento del risarcimento e delle spese giudiziarie» e che, pertanto, «non si può parlare di contraddizione tra il ripristino del posto e la reintegrazione della ricorrente né di evitare la sua reintegrazione». 63 Infine, si deve tener conto del fatto che la parte controversa della motivazione costituisce la risposta fornita dalla commissione di ricorso a un argomento specifico dedotto, dinanzi a quest’ultima, dalla ricorrente a sostegno del suo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE.

In particolare, con tale argomento, la ricorrente, ritenendo che la corretta esecuzione della sentenza di annullamento imponesse il rinnovo del suo contratto a partire dal 16 novembre 2017, sosteneva che la sua reintegrazione nel [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di tale sentenza, non avrebbe posto difficoltà a livello di organizzazione interna di tale agenzia poiché, trattandosi di funzioni di consigliere giuridico, tale organizzazione non differiva da quella esistente a tale data.

A questo proposito, la ricorrente sosteneva che, con la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021, la cui adozione aveva coinciso con la presentazione della domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ripristinare il posto di consigliere giuridico interno all’agenzia.

A tal riguardo, la ricorrente asseriva che il rifiuto del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] di rinnovare il suo contratto e di reintegrarla, quando il posto di consigliere giuridico interno era stato ripristinato dopo la sua domanda di esecuzione della sentenza di annullamento e, in ragione del ripristino di tale posto, l’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata pregiudicata dalla sua reintegrazione, non aveva alcuna giustificazione razionale e dimostrava che un siffatto rifiuto rispondeva solo a una decisione ad personam di tale direttore, integrante, quindi, uno sviamento di potere. 64 Pertanto, letti alla luce di detto argomento della ricorrente, dal tenore letterale dei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione risulta, senza possibilità di ambiguità, che, con questi ultimi, la commissione di ricorso intendeva rispondere allo stesso argomento respingendo l’esistenza di qualsiasi nesso tra, da un lato, la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021 e, dall’altro, la sentenza di annullamento nonché la domanda di esecuzione di tale sentenza formulata dalla ricorrente, nel senso che tale decisione sarebbe stata adottata ai fini dell’esecuzione di detta sentenza a seguito di tale domanda e che la decisione controversa sarebbe stata adottata dal direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni personali e avrebbe quindi costituito uno sviamento di potere. 65 Di conseguenza, in assenza di qualsiasi elemento, nei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione, che consenta di ritenere, anche solo implicitamente, che la commissione di ricorso aveva l’intenzione di discostarsi dalla sua conclusione secondo cui la sentenza di annullamento era stata integralmente eseguita conformemente all’articolo 266 TFUE con il versamento del risarcimento di cui al dispositivo di tale sentenza, cosicché non occorreva adottare altre misure di esecuzione ulteriori – conclusione alla quale era appena pervenuta e sulla quale essa aveva anche insistito nel terzo paragrafo della parte controversa della motivazione – il secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo non può essere compreso, senza snaturarne la portata, nel senso che la commissione di ricorso vi riesaminerebbe, in subordine, la domanda di rinnovo del contratto e vi adotterebbe una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 66 Al contrario, letto nel suo contesto, tale secondo paragrafo può essere ragionevolmente inteso solo nel senso che si inserisce nel solco degli sviluppi relativi alla risposta fornita dalla commissione di ricorso all’argomento della ricorrente relativo alla decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021.

Pertanto, le considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] accolte dalla commissione di ricorso sembrano costituire un elemento addotto da quest’ultima diretto a giustificare non già il mancato rinnovo del contratto della ricorrente, a seguito di un riesame della sua domanda di rinnovo, come considerato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, bensì l’inesistenza di qualsiasi nesso tra, da un lato, la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021 e, dall’altro, la sentenza di annullamento nonché la domanda di esecuzione di tale sentenza. 67 In terzo luogo, il fatto che tali considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] derivino, secondo i termini del secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, da un esame «dello status quo effettuato nel 2021 a partire dai dati del 2020», corrobora il fatto che dette considerazioni non sono connesse a un riesame della domanda di rinnovo di contratto, effettuato nell’ambito dell’esecuzione della sentenza di annullamento, dato che un siffatto riesame avrebbe dovuto essere effettuato ricollocandosi nella situazione esistente alla data di adozione delle decisioni annullate (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70 , EU:C:1971:32 , punto 60 ). 68 Stando alle considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale, quando ha considerato che la decisione di rigetto del reclamo costituiva una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento e, in concreto, una decisione adottata in sostituzione delle decisioni annullate, ha snaturato gli elementi del fascicolo, in particolare la decisione di rigetto del reclamo. 69 Pertanto, poiché il primo motivo di impugnazione è fondato, occorre, senza che sia necessario esaminare i motivi di impugnazione dal secondo al nono, annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 70 L’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 71 Nel caso di specie, poiché il ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non impone l’adozione di alcuna misura ulteriore di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta una decisione sul ricorso e che occorra statuire definitivamente sul medesimo (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 112 e giurisprudenza citata).

Sul secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale Argomenti delle parti 72 Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza di annullamento, spettava al [OSCURATO:PERSONA] procedere al riesame della domanda di rinnovo del contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione delle decisioni annullate.

Secondo la ricorrente, al termine di tale riesame, l’unica misura che il [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente adottare consisteva nel rinnovo del suo contratto.

La ricorrente ne trae la conclusione che, astenendosi dall’adottare una decisione di rinnovo del suo contratto, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Ella precisa che il fatto che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento non ha alcuna incidenza rispetto all’obbligo ad esso incombente di adottare una siffatta decisione ai fini dell’esecuzione della sentenza di annullamento. 73 [OSCURATO:PERSONA] adduce, in sostanza, che, adottando la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, tale agenzia si è debitamente conformata all’obbligo, ad essa incombente in forza dell’articolo 266 TFUE, di dare esecuzione alla sentenza di annullamento.

Il risarcimento concesso per la perdita di opportunità subita dalla ricorrente avrebbe corretto gli effetti dell’illegittimità constatata, cosicché non era necessaria alcun’altra misura per attuare la sentenza di annullamento.

Pertanto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso è infondato.

Giudizio della Corte 74 Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato ha l’obbligo di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha disposto l’annullamento di tale atto comporta. 75 Per conformarsi a tale sentenza e per dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato deve rispettare non solo il suo dispositivo, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato in tale dispositivo.

È infatti tale motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punti 22 e 23 nonché giurisprudenza citata). 76 Quanto agli effetti dell’annullamento di un atto pronunciato dal giudice dell’Unione, occorre ricordare che esso opera ex tunc e ha quindi l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché si ritiene che tale atto non sia mai esistito (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , punto 68 ). 77 Poiché l’articolo 266 TFUE non specifica la natura dei provvedimenti che l’autore dell’atto annullato deve prendere per conformarsi a tale obbligo, spetta a quest’ultimo individuare tali provvedimenti, disponendo al contempo, nella scelta degli stessi, di un ampio potere discrezionale, purché si conformi al dispositivo della sentenza che ha annullato tale atto e alla motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 24 e giurisprudenza citata). 78 Più in particolare, il procedimento inteso alla sostituzione di un atto annullato deve essere ripreso dal punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta, poiché l’annullamento di un atto non incide, in linea di principio, sulla validità delle misure preparatorie di quest’ultimo, antecedenti alla fase in cui tale vizio è stato constatato (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 25 e giurisprudenza citata). 79 Pertanto, al fine di garantire la corretta esecuzione di una sentenza di annullamento e di rispettare così l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità constatate, il che, nel caso di un atto già eseguito, implica il ripristino delle cose nello stato in cui esse sarebbero state in assenza dell’illegittimità accertata. 80 Da quanto precede risulta che, ai fini dell’esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a procedere al riesame della domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, collocandosi, a tal fine, nella situazione esistente alla data di adozione di tali decisioni e tenendo conto della motivazione della sentenza di annullamento. 81 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale l’abbia condannato al versamento di un risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente a causa della perdita di opportunità di ottenere il rinnovo del suo contratto non lo dispensava in alcun modo dal soddisfare tali obblighi. 82 Invero, una siffatta dispensa non risulta da alcuno dei motivi della sentenza di annullamento e il risarcimento al cui pagamento il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una compensazione pecuniaria dovuta alla ricorrente per la perdita di un’opportunità, fatti salvi gli altri obblighi di tale agenzia derivanti dall’esecuzione della sentenza di annullamento, quali ricordati al punto 80 della presente sentenza. 83 In ogni caso, anche supponendo che, nel concedere alla ricorrente un risarcimento per la perdita di opportunità di ottenere il rinnovo del suo contratto contemporaneamente al momento in cui ha disposto l’annullamento della decisione di non rinnovare tale contratto, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, un siffatto errore avrebbe potuto essere sollevato solo nell’ambito di un’impugnazione avverso la sentenza di annullamento.

Orbene, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto una siffatta impugnazione, tale sentenza è divenuta definitiva. 84 Pertanto, rifiutando di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento diverse dal versamento del risarcimento previsto da tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE. 85 Di conseguenza, occorre dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso e annullare sia la decisione controversa sia la decisione di rigetto del reclamo.

Sulla domanda di risarcimento del danno Argomenti delle parti 86 La ricorrente sostiene che il persistente rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di attuare la sentenza di annullamento costituisce una violazione manifesta del diritto dell’Unione e una violazione dell’affidamento che il sistema giuridico dell’Unione deve ispirare in ogni singolo.

Inoltre, per quanto riguarda la situazione personale della ricorrente, dal 2017 la persistente incertezza in ordine alla questione del rinnovo del suo contratto avrebbe provocato una situazione di insicurezza e di tensione psicologica riguardo al suo futuro professionale, causandole stress e ansia.

L’annullamento non può quindi costituire un risarcimento sufficiente del danno morale che la ricorrente avrebbe subito a causa della mancata esecuzione della sentenza di annullamento.

In tale contesto, ella chiede la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un risarcimento di EUR 100000. 87 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la domanda di risarcimento della ricorrente deve essere respinta.

Infatti, da un lato, il danno morale connesso al mancato rinnovo del suo contratto sarebbe già stato risarcito, dal momento che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a tale titolo, EUR 10000, somma che avrebbe già pagato.

Dall’altro, la ricorrente non avrebbe precisato gli elementi che costituiscono il suo danno morale.

Giudizio della Corte 88 In primo luogo, si deve rilevare che, con la sua domanda di risarcimento, la ricorrente mira ad essere risarcita per il danno morale che il [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe cagionato non garantendo la corretta esecuzione della sentenza di annullamento.

Tali conclusioni sono, pertanto, connesse all’illegittimità della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo. 89 Pertanto, il danno morale che la ricorrente invoca nell’ambito del presente ricorso è diverso da quello di cui chiedeva il risarcimento nell’ambito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza di annullamento, che era fondato sull’illegittimità delle decisioni annullate. 90 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la presente domanda di risarcimento non mira ad ottenere il risarcimento di un danno già risarcito. 91 In secondo luogo, occorre ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale di un’agenzia dell’Unione è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato a tale agenzia, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno asserito (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P , EU:C:2020:435 , punto 54 e giurisprudenza citata). 92 Anzitutto, poiché la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo sono state annullate a causa della violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 266 TFUE di dare esecuzione alla sentenza di annullamento, la prima condizione per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ossia l’illegittimità del comportamento contestato, è, dunque, soddisfatta. 93 Per quanto riguarda, poi, la condizione relativa all’effettività del danno, occorre rilevare che il rifiuto da parte di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione di eseguire una decisione emessa da un giudice dell’Unione costituisce una lesione della fiducia che ogni individuo deve avere nel sistema giuridico dell’Unione, fondato, in particolare, sul rispetto delle decisioni emesse dai giudici dell’Unione.

Pertanto, indipendentemente da qualsiasi danno materiale che possa derivare dalla mancata esecuzione di una sentenza, il rifiuto di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua corretta esecuzione comporta, di per sé, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole. 94 Peraltro, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ha incontestabilmente e stabilmente posto la ricorrente nell’incertezza in ordine alla questione del rinnovo del suo contratto, situazione che determina l’insorgenza di un danno morale. 95 Si deve quindi ritenere che l’effettività del danno sia dimostrata. 96 Infine, per quanto riguarda il nesso di causalità, è sufficiente constatare che il danno morale subito dalla ricorrente trova la sua causa diretta nel rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento diverse dal versamento dei risarcimenti di cui a tale sentenza e che tale danno non si sarebbe verificato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente eseguito tale sentenza. 97 Ne consegue che è parimenti dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] e il danno. 98 Tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, si deve ritenere che l’attribuzione alla ricorrente di una somma di EUR 15000 costituisca un risarcimento adeguato di tale danno.

Sulle spese 99 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 100 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 101 Nel caso di specie, poiché la ricorrente ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nell’ambito sia dell’impugnazione sia del procedimento di primo grado, occorre condannare tale agenzia a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute dalla ricorrente, relative a questi due procedimenti.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 , EU:T:2024:72 ), è annullata. 2) La decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 e la decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) è condannato a versare la somma di EUR 15000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato a VP. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da VP sia nel procedimento di primo grado che in quello di impugnazione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0209 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 marzo 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea che annulla una decisione di non rinnovo di un contratto per un tempo indeterminato e che condanna al risarcimento del danno cagionato – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Snaturamento degli elementi del fascicolo – Articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo – Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati – Portata» Nella causa C‑209/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 marzo 2024, VP , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), rappresentata da J. Menze e H. Tettenborn, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da T. Bontinck e A. Guillerme, avocats, convenuto in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias, e B. Smulders, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, VP chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2024:72 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa») e della decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») nonché, dall’altro, al versamento di un risarcimento di EUR 100000 a ristoro del danno morale che ella avrebbe subito. Inoltre, VP chiede la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a versarle un risarcimento di EUR 5000000 a titolo di risarcimento del danno morale che la stessa avrebbe subito. Fatti 2 I fatti all’origine della controversia, esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 3 La ricorrente è stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2007 come agente temporaneo per esercitare le funzioni di consigliere giuridico. Il suo contratto è stato rinnovato fino al 15 novembre 2017. 4 Il 10 marzo 2017 la ricorrente ha inviato all’allora direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di rinnovo del suo contratto, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: la «domanda di rinnovo del contratto»). 5 Con decisione del 12 maggio 2017, tale direttore esecutivo ha respinto detta domanda e ha informato la ricorrente che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. 6 Con decisione del 1 o dicembre 2017, la commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 12 maggio 2017. 7 Con sentenza del 16 dicembre 2020, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑187/18 ; in prosieguo: la sentenza di annullamento, EU:T:2020:613 ), il Tribunale ha annullato la decisione del 12 maggio 2017 (punto 1 del dispositivo) nonché la decisione del 1 o dicembre 2017 (punto 2 del dispositivo) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni annullate»). Inoltre, il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versare una somma di EUR 30000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato alla ricorrente (punto 3 del dispositivo), nonché una somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del suo danno morale (punto 4 del dispositivo). Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto (punto 5 del dispositivo) e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alle spese (punto 6 del dispositivo). 8 Dalla motivazione della sentenza di annullamento risulta che il Tribunale ha dichiarato che la decisione del 12 maggio 2017 era inficiata da un errore manifesto di valutazione in quanto giustificava tale misura con la prevista soppressione del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale ha considerato che non si poteva escludere che tale decisione potesse essere fondata su un motivo distinto, vertente sulla perdita di fiducia del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente. Esso ha dichiarato che detta decisione, nella parte in cui era fondata su tale perdita di fiducia, era stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato, dei diritti della difesa e dell’articolo 26 dello Statuto. 9 L’8 gennaio 2021 la ricorrente ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] a dare esecuzione alla sentenza di annullamento, conformemente all’articolo 266 TFUE (in prosieguo: la «domanda di esecuzione della sentenza di annullamento»). Ella ha perciò chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di rinnovare il suo contratto per un tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2017. 10 Con lettera del 2 marzo 2021, l’allora direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla ricorrente che l’esecuzione della sentenza di annullamento imponeva solo il versamento di EUR 40000 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali cagionati alla ricorrente, maggiorati delle spese, dal momento che gli effetti dell’illegittimità constatata dal Tribunale erano compensati dal versamento di tale risarcimento. 11 Il 28 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione del 2 marzo 2021. Essa ha nuovamente sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato esecuzione ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza di annullamento. 12 Il 29 luglio 2021 il presidente della commissione di ricorso ha inviato alla ricorrente una lettera nella quale indicava che tale commissione aveva deciso, durante la sua riunione del 16 luglio 2021, di accogliere il suo reclamo del 28 aprile 2021 e «di annullare» la suddetta decisione del 2 marzo 2021, in quanto la ricorrente non aveva avuto l’opportunità di fornire osservazioni in merito. 13 Il 7 settembre 2021 il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una lettera con la quale la informava che, deliberando nuovamente a seguito della decisione della commissione di ricorso menzionata al punto precedente, non intendeva adottare le ulteriori misure richieste dalla ricorrente, in particolare nella sua domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, dal momento che, a suo avviso, la sentenza di annullamento era già stata interamente eseguita. Al fine di rispettare il diritto della ricorrente di essere ascoltata, egli la invitava a presentare le sue osservazioni sulla decisione prevista. 14 In risposta a tale lettera, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 15 ottobre 2021. 15 Con la decisione controversa, adottata il 17 dicembre 2021, il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente che, poiché tale agenzia aveva versato la totalità delle somme il cui pagamento era stato ordinato dal Tribunale nella sentenza di annullamento, non occorreva adottare ulteriori misure in esecuzione di tale sentenza. 16 Il 3 marzo 2022 la ricorrente ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto con la decisione di rigetto del reclamo. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa di tali decisioni e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sull’incompetenza della commissione di ricorso, il secondo, sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, il terzo, sulla violazione del dovere di sollecitudine, il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione e, il quinto, su uno sviamento di potere. 19 All’udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha ritirato il primo motivo. 20 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tutti i motivi in quanto infondati. 21 Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, dopo aver rilevato, al punto 34 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto, in esecuzione della sentenza di annullamento, a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una nuova decisione in sostituzione delle decisioni annullate, il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] si era conformato a tale obbligo, poiché, come risultava dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo, esso aveva, nella fase dell’esame del reclamo della ricorrente, esaminato se occorresse accogliere tale domanda e considerato, al termine di tale esame, che non occorreva reintegrare la ricorrente per considerazioni relative all’organizzazione interna di tale agenzia. 22 Ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, da un lato, che la ricorrente non aveva contestato la fondatezza del motivo vertente sull’evoluzione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che tale motivo era di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione 23 Con la sua impugnazione, VP chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che ella avrebbe subito, valutato ex aequo et bono in EUR 5000000, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative sia al procedimento di impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare VP alle spese. Sulla domanda di stralcio di un documento dal fascicolo Argomenti delle parti 25 Nella sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 151 del regolamento di procedura della Corte, ha chiesto lo stralcio della corrispondenza di cui all’allegato C.1 del ricorso di impugnazione (in prosieguo: l’«allegato C.1»). 26 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale allegato C.1, nella parte in cui contiene un messaggio di posta elettronica inviato il 2 aprile 2021 che riproduce, negli stessi termini, una lettera inviata a una data indeterminata dal suo consigliere giuridico all’ex consulente legale della ricorrente, riguardante la possibilità di avviare discussioni tra le parti al fine di risolvere la controversia in via amichevole (in prosieguo: la «lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA]»), è, nel suo insieme, coperto dalla tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati, in forza delle norme deontologiche belghe, rese obbligatorie dal legislatore belga. Orbene, la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, si estenderebbe alla corrispondenza tra avvocati, qualora la tutela della riservatezza di tale corrispondenza fosse riconosciuta dal diritto nazionale. 27 La ricorrente sostiene che tale domanda è irricevibile in quanto non è stata presentata con separata istanza, in violazione dell’articolo 151 del regolamento di procedura. 28 Peraltro, detta domanda sarebbe infondata in quanto, da un lato, la giurisprudenza invocata dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe pertinente per suffragare l’asserito «segreto professionale tra gli avvocati» e, in ogni caso, le condizioni enunciate da tale giurisprudenza non sarebbero soddisfatte. Dall’altro, l’allegato C.1 costituirebbe un elemento di prova essenziale ai fini della presente impugnazione. Giudizio della Corte 29 In primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura, solo quando una parte chiede alla Corte di statuire su un’eccezione o su un incidente senza avviare la discussione nel merito, tale parte deve proporre tale domanda con separata istanza. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare la sua domanda di stralcio dell’allegato C.1 con separata istanza solo se tale agenzia avesse chiesto alla Corte di statuire su una siffatta domanda senza avviare la discussione nel merito, il che non è avvenuto. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità di detta domanda, sollevata dalla ricorrente, deve essere respinta. 30 In secondo luogo, occorre ricordare che il principio della parità delle armi, corollario della nozione stessa di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso, comprese le sue prove, in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto al suo avversario (sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 nonché giurisprudenza citata). 31 Peraltro, la Corte ha sancito il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice dell’Unione, da cui deriva in particolare che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi a tale giudice solo basandosi sul fatto che esso è stato ottenuto o prodotto irregolarmente (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 129 e giurisprudenza citata). 32 Qualora sia stato accertato che un elemento di prova è stato ottenuto o prodotto irregolarmente, il giudice dell’Unione può dichiararlo ricevibile solo se, dopo averli ponderati, risulta che gli interessi del ricorrente che ha prodotto tali elementi di prova, tenuto conto, in particolare, della loro utilità ai fini della valutazione del merito del ricorso proposto da tale ricorrente, devono prevalere sugli interessi della parte avversa, che potrebbero essere pregiudicati in modo concreto ed effettivo dal mantenimento di tali prove nel fascicolo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 131 ). 33 Nel caso di specie, dall’allegato C.1 risulta, da un lato, che il 30 marzo 2021 l’ex consulente legale della ricorrente ha indicato a quest’ultima e al suo nuovo consulente legale che la lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA] era riservata e, dall’altro, che la suddetta ex consulente legale della ricorrente ha comunicato a quest’ultima i termini di tale lettera solo dopo che, il 1 o aprile 2021, la ricorrente le aveva indicato che «in qualità di avvocato e Sua cliente, ribadisco che le informazioni fornite restano assolutamente riservate». 34 Dato che la ricorrente stessa aveva così riconosciuto la riservatezza del contenuto della lettera del consigliere giuridico del [OSCURATO:PERSONA] e si era formalmente impegnata a rispettarla, la produzione, nella fase della presente impugnazione, del messaggio di posta elettronica che ne riproduceva i termini, inficia di un’irregolarità una tale produzione di prova. 35 Ebbene, tenuto conto del fatto che il Tribunale non si è basato su tale lettera, o sul messaggio di posta elettronica che ne riproduceva i termini, per giustificare la sua decisione e che un siffatto documento non sembra occupare un posto centrale nell’argomentazione esposta dalla ricorrente, gli interessi di quest’ultima a che tale documento sia mantenuto nel fascicolo non sono tali da prevalere su quelli del [OSCURATO:PERSONA] a che sia rispettata la riservatezza di detta lettera. 36 Pertanto, e in considerazione del fatto che gli altri elementi contenuti nell’allegato C.1 sono collegati al contesto nel quale il messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2021 è stato inviato alla ricorrente, occorre accogliere la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e stralciare l’allegato C.1 dal fascicolo. Sull’impugnazione 37 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce nove motivi. 38 Il primo motivo di impugnazione verte su uno snaturamento degli elementi del fascicolo. Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’obbligo di verificare d’ufficio la competenza della commissione di ricorso ad adottare una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento. Il terzo motivo di impugnazione verte sulla mancata constatazione di un siffatto difetto di competenza della commissione di ricorso. Il quarto motivo di impugnazione verte su una violazione del principio del «giudice costituito per legge», riconosciuto all’articolo 47 della Carta. Il quinto motivo di impugnazione verte sul difetto di competenza ad annullare la sentenza di annullamento. Il sesto motivo di impugnazione verte su una violazione dell’articolo 266 TFUE. Il settimo motivo di impugnazione verte sulla violazione delle sentenze del25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 ), nonché del 16 ottobre 2019, ZV/Commissione ( T‑684/18 , EU:T:2019:748 ). L’ottavo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il nono motivo di impugnazione verte su una violazione del diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 47 della Carta. 39 Nella sua impugnazione, la ricorrente chiede altresì la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa del persistente rifiuto di tale agenzia di dare esecuzione alla sentenza di annullamento, fissata ex aequo et bono in EUR 5 milioni. Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento danni 40 Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa». Inoltre, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento, le conclusioni dell’impugnazione tendono, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. 41 Nel caso di specie, il secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione della ricorrente è diretto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa del persistente rifiuto di tale agenzia di eseguire la sentenza di annullamento, fissata ex aequo et bono in EUR 5 milioni. 42 Orbene, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a versarle un indennizzo a titolo di risarcimento di tale danno che essa valutava allora in EUR 100000 ex aequo et bono . 43 Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione della ricorrente costituisce una domanda nuova, in quanto, con tale capo della domanda, la ricorrente mira ad ottenere un risarcimento di importo superiore a quello di EUR 100000 di cui ella chiedeva il pagamento allo stesso titolo in primo grado. Detto capo delle conclusioni è, pertanto, irricevibile in tale misura, fatta salva la possibilità per la Corte, qualora l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, di avvalersi della competenza estesa al merito che l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto conferisce al giudice dell’Unione nelle controversie di carattere pecuniario. Nel merito Sul primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 44 Con il suo primo motivo di impugnazione, diretto contro i punti 22, 37 e 38 della sentenza impugnata, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale, quando ha considerato che la decisione di rigetto del reclamo costituiva una decisione relativa all’attuazione della sentenza di annullamento e, in concreto, una decisione adottata in sostituzione delle decisioni annullate, ha snaturato gli elementi del fascicolo, in particolare, la decisione di rigetto del reclamo. 45 La ricorrente allega che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato sul fatto che, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha fatto riferimento a considerazioni legate al funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, secondo la ricorrente, l’unico riferimento, in tale decisione, all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] figura a pagina 16 di detta decisione. Ebbene, la ricorrente contesta che tale riferimento possa portare a ritenere che la commissione di ricorso abbia così adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 46 Inoltre, il fascicolo della presente causa non conterrebbe alcun atto da cui risulti che il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’intenzione di adottare, o che ha effettivamente adottato, una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. Al contrario, da tale fascicolo risulterebbe solo il persistente rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di adottare una siffatta decisione. 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha correttamente rilevato che, nella decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso ha dichiarato, in primo luogo, che nella sentenza di annullamento il Tribunale non aveva preso posizione sulla questione dell’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] o del ripristino del servizio giuridico, in secondo luogo, che le discussioni relative al ripristino del posto di consigliere giuridico interno svoltesi nel corso del 2021 non erano collegate al caso particolare della ricorrente e, in terzo luogo, che la procedura di assunzione di un consigliere giuridico interno era strettamente legata all’esito della procedura di assunzione di un nuovo direttore delle risorse umane. 48 Dunque, sulla base di tutti questi elementi di fatto, che figurerebbero alle pagine da 16 a 17 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso avrebbe espressamente concluso che «il [OSCURATO:PERSONA] intende[va] riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era assicurata all’interno dell’agenzia al fine di limitare i rischi, senza avere l’intenzione di ripristinare persone o organizzazioni di lavoro precedenti». 49 Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe chiaramente indicato alla ricorrente di considerare, in via principale, che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse necessariamente tenuto a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto, poiché tale agenzia aveva interamente dato esecuzione alla sentenza di annullamento mediante il versamento di una compensazione economica per l’intero danno subito a causa delle decisioni annullate, e di avere, in subordine, nondimeno esaminato tale domanda e di averla respinta per le ragioni esposte ai punti 47 e 48 della presente sentenza. 50 Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripetutamente sostenuto nelle cause che hanno dato luogo all’ordinanza del 20 maggio 2022, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑534/21 , EU:T:2022:327 ), e alla sentenza impugnata, tale agenzia afferma per la prima volta, in sede di impugnazione, che è stata adottata una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, senza fornire prove a sostegno di tale affermazione. 51 Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha snaturato i fatti, in quanto ha semplicemente rinviato ai termini chiari della decisione di rigetto del reclamo, senza tentare di interpretarli. – Giudizio della Corte 52 Secondo una giurisprudenza consolidata, uno snaturamento degli elementi di prova si verifica qualora il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi. Lo snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove. A questo proposito, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 96 e giurisprudenza citata). 53 Al fine di verificare la fondatezza del presente motivo di impugnazione, occorre ricordare che il Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, sulla base della giurisprudenza citata ai punti da 31 a 33 di tale sentenza, ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto, in esecuzione della sentenza di annullamento, a riesaminare la domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 54 A tal riguardo, ai punti da 35 a 38 della sentenza impugnata, il Tribunale, basandosi sugli elementi della motivazione della decisione di rigetto del reclamo riassunti al punto 37 di tale sentenza, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse conformato a un siffatto obbligo, dal momento che, in tale decisione, la commissione di ricorso aveva, da un lato, confermato la conclusione alla quale era giunto il direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] quando aveva adottato la decisione controversa, vale a dire che, a seguito del versamento del risarcimento al quale tale agenzia era stata condannata dalla sentenza di annullamento, quest’ultima era stata integralmente eseguita, di modo che il [OSCURATO:PERSONA] non doveva adottare alcun’altra misura di esecuzione ulteriore di tale sentenza, ma aveva anche, dall’altro, riesaminato la domanda di rinnovo del contratto e l’aveva respinta per considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], adottando così una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. Come risulta dal punto 43 della sentenza impugnata, secondo il Tribunale, quest’ultima decisione era fondata, in particolare, sulla considerazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] intendeva far evolvere la sua organizzazione interna e riorganizzare il modo in cui la funzione giuridica era assicurata al suo interno. 55 Dai punti della sentenza impugnata menzionati al punto precedente risulta quindi che, secondo il Tribunale, a seguito della domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha al contempo, da un lato, rifiutato di dare seguito a tale domanda in quanto ha ritenuto che quest’ultima sentenza fosse già stata integralmente eseguita e che non occorresse, pertanto, adottare alcun’altra misura di esecuzione ulteriore, come il riesame della domanda di rinnovo del contratto e, a maggior ragione, il rinnovo effettivo di quest’ultimo e, dall’altro, ha dato tuttavia seguito a tale domanda in una certa misura, in quanto ha proceduto al riesame della domanda di rinnovo del contratto, ma l’ha respinta per considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, tale agenzia avrebbe adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, decisione che costituiva una misura di esecuzione della sentenza di annullamento. 56 Occorre rilevare che la semplice lettura della decisione di rigetto del reclamo permette di constatare che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, le considerazioni di cui al punto 37 della sentenza impugnata, le quali hanno portato il Tribunale a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, hanno potuto essere tratte solo dalla parte della motivazione della decisione di rigetto del reclamo figurante a partire dal quarto paragrafo della pagina 16 di tale decisione fino al secondo paragrafo della pagina 17 di quest’ultima, con la quale tale commissione ha giustificato il rigetto del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE sollevato dalla ricorrente nel suo reclamo. Infatti, è solo in tale parte della motivazione della decisione di rigetto del reclamo, che contiene complessivamente quattro paragrafi (in prosieguo: la «parte controversa della motivazione»), che si fa riferimento a quelle considerazioni. 57 Più precisamente, dalla parte controversa della motivazione risulta che, per considerare, ai punti 37, 38 e 43 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una decisione in sostituzione delle decisioni annullate basandosi su considerazioni legate alla sua organizzazione interna, il Tribunale si è necessariamente basato sul solo secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, il quale costituisce il quarto e ultimo paragrafo della parte controversa della motivazione. Infatti, in tale paragrafo, la commissione di ricorso ha, in concreto, indicato quanto segue: «[s]ulla base di un esame approfondito e trasparente dello status quo effettuato nel 2021 a partire dai dati del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] intende riorganizzare il modo in cui è garantita la funzione giuridica al fine di limitare i rischi individuati, senza avere l’intenzione di ripristinare persone o organizzazioni di lavoro precedenti». 58 Ciò posto, in primo luogo, la formulazione del secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo è troppo imprecisa per consentire di dedurne chiaramente che la commissione di ricorso procede in tal modo al riesame della domanda di rinnovo del contratto della ricorrente e la respinge, adottando in tal modo una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, al fine di eseguire, in subordine, la sentenza di annullamento. 59 Occorre quindi, in secondo luogo, verificare se, letto nel suo contesto, tale secondo paragrafo potesse ragionevolmente essere inteso in tal senso. 60 A tal riguardo, anzitutto, occorre precisare che, nella decisione di rigetto del reclamo, la parte controversa della motivazione è introdotta dalla locuzione «inoltre» e figura immediatamente dopo i motivi di tale decisione, enunciati alle pagine 14 e 15 di quest’ultima, relativi al pagamento del risarcimento al quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla sentenza di annullamento. Orbene, secondo tali motivi, la commissione di ricorso ha concluso senza riserve che, come risultava dalla decisione controversa, l’esecuzione di tale sentenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] era pienamente conforme all’articolo 266 TFUE, senza che fosse necessario per tale agenzia adottare un’altra decisione. 61 A seguire, nulla nel testo dei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione consente di ritenere che, nonostante tale conclusione, la commissione di ricorso intendesse nondimeno procedere, in subordine, al riesame della domanda di rinnovo di contratto e all’adozione di una decisione in sostituzione delle decisioni annullate e, pertanto, di ulteriori misure in esecuzione della sentenza di annullamento. 62 Infatti, è sufficiente rilevare che, da un lato, al primo paragrafo della parte controversa della motivazione, che corrisponde al quarto paragrafo della pagina 16 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso si è limitata ad enunciare, in sostanza, le ragioni per le quali riteneva che dalla sentenza di annullamento non si potesse dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a reintegrare la ricorrente o a rinnovare il suo contratto. Dall’altro, ai paragrafi secondo e terzo della parte controversa della motivazione, i quali corrispondono, rispettivamente, al quinto paragrafo della pagina 16 e al primo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, la commissione di ricorso, riferendosi alle conclusioni del comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2021, riguardanti il ripristino del posto di consigliere giuridico all’interno di tale agenzia (in prosieguo: la «decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021»), ha affermato, in sostanza, che quest’ultima decisione era «priva di nesso» con il caso particolare della ricorrente e con la sentenza di annullamento, la quale «è stata integralmente eseguita mediante il versamento del risarcimento e delle spese giudiziarie» e che, pertanto, «non si può parlare di contraddizione tra il ripristino del posto e la reintegrazione della ricorrente né di evitare la sua reintegrazione». 63 Infine, si deve tener conto del fatto che la parte controversa della motivazione costituisce la risposta fornita dalla commissione di ricorso a un argomento specifico dedotto, dinanzi a quest’ultima, dalla ricorrente a sostegno del suo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE. In particolare, con tale argomento, la ricorrente, ritenendo che la corretta esecuzione della sentenza di annullamento imponesse il rinnovo del suo contratto a partire dal 16 novembre 2017, sosteneva che la sua reintegrazione nel [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di tale sentenza, non avrebbe posto difficoltà a livello di organizzazione interna di tale agenzia poiché, trattandosi di funzioni di consigliere giuridico, tale organizzazione non differiva da quella esistente a tale data. A questo proposito, la ricorrente sosteneva che, con la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021, la cui adozione aveva coinciso con la presentazione della domanda di esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ripristinare il posto di consigliere giuridico interno all’agenzia. A tal riguardo, la ricorrente asseriva che il rifiuto del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] di rinnovare il suo contratto e di reintegrarla, quando il posto di consigliere giuridico interno era stato ripristinato dopo la sua domanda di esecuzione della sentenza di annullamento e, in ragione del ripristino di tale posto, l’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata pregiudicata dalla sua reintegrazione, non aveva alcuna giustificazione razionale e dimostrava che un siffatto rifiuto rispondeva solo a una decisione ad personam di tale direttore, integrante, quindi, uno sviamento di potere. 64 Pertanto, letti alla luce di detto argomento della ricorrente, dal tenore letterale dei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione risulta, senza possibilità di ambiguità, che, con questi ultimi, la commissione di ricorso intendeva rispondere allo stesso argomento respingendo l’esistenza di qualsiasi nesso tra, da un lato, la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021 e, dall’altro, la sentenza di annullamento nonché la domanda di esecuzione di tale sentenza formulata dalla ricorrente, nel senso che tale decisione sarebbe stata adottata ai fini dell’esecuzione di detta sentenza a seguito di tale domanda e che la decisione controversa sarebbe stata adottata dal direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni personali e avrebbe quindi costituito uno sviamento di potere. 65 Di conseguenza, in assenza di qualsiasi elemento, nei primi tre paragrafi della parte controversa della motivazione, che consenta di ritenere, anche solo implicitamente, che la commissione di ricorso aveva l’intenzione di discostarsi dalla sua conclusione secondo cui la sentenza di annullamento era stata integralmente eseguita conformemente all’articolo 266 TFUE con il versamento del risarcimento di cui al dispositivo di tale sentenza, cosicché non occorreva adottare altre misure di esecuzione ulteriori – conclusione alla quale era appena pervenuta e sulla quale essa aveva anche insistito nel terzo paragrafo della parte controversa della motivazione – il secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo non può essere compreso, senza snaturarne la portata, nel senso che la commissione di ricorso vi riesaminerebbe, in subordine, la domanda di rinnovo del contratto e vi adotterebbe una decisione in sostituzione delle decisioni annullate. 66 Al contrario, letto nel suo contesto, tale secondo paragrafo può essere ragionevolmente inteso solo nel senso che si inserisce nel solco degli sviluppi relativi alla risposta fornita dalla commissione di ricorso all’argomento della ricorrente relativo alla decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021. Pertanto, le considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] accolte dalla commissione di ricorso sembrano costituire un elemento addotto da quest’ultima diretto a giustificare non già il mancato rinnovo del contratto della ricorrente, a seguito di un riesame della sua domanda di rinnovo, come considerato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, bensì l’inesistenza di qualsiasi nesso tra, da un lato, la decisione del comitato esecutivo del 3 marzo 2021 e, dall’altro, la sentenza di annullamento nonché la domanda di esecuzione di tale sentenza. 67 In terzo luogo, il fatto che tali considerazioni legate all’organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA] derivino, secondo i termini del secondo paragrafo della pagina 17 della decisione di rigetto del reclamo, da un esame «dello status quo effettuato nel 2021 a partire dai dati del 2020», corrobora il fatto che dette considerazioni non sono connesse a un riesame della domanda di rinnovo di contratto, effettuato nell’ambito dell’esecuzione della sentenza di annullamento, dato che un siffatto riesame avrebbe dovuto essere effettuato ricollocandosi nella situazione esistente alla data di adozione delle decisioni annullate (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70 , EU:C:1971:32 , punto 60 ). 68 Stando alle considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale, quando ha considerato che la decisione di rigetto del reclamo costituiva una decisione relativa all’esecuzione della sentenza di annullamento e, in concreto, una decisione adottata in sostituzione delle decisioni annullate, ha snaturato gli elementi del fascicolo, in particolare la decisione di rigetto del reclamo. 69 Pertanto, poiché il primo motivo di impugnazione è fondato, occorre, senza che sia necessario esaminare i motivi di impugnazione dal secondo al nono, annullare la sentenza impugnata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 70 L’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 71 Nel caso di specie, poiché il ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non impone l’adozione di alcuna misura ulteriore di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta una decisione sul ricorso e che occorra statuire definitivamente sul medesimo (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 112 e giurisprudenza citata). Sul secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale Argomenti delle parti 72 Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, a seguito della sentenza di annullamento, spettava al [OSCURATO:PERSONA] procedere al riesame della domanda di rinnovo del contratto e adottare una nuova decisione in sostituzione delle decisioni annullate. Secondo la ricorrente, al termine di tale riesame, l’unica misura che il [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente adottare consisteva nel rinnovo del suo contratto. La ricorrente ne trae la conclusione che, astenendosi dall’adottare una decisione di rinnovo del suo contratto, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione. Ella precisa che il fatto che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale abbia condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento non ha alcuna incidenza rispetto all’obbligo ad esso incombente di adottare una siffatta decisione ai fini dell’esecuzione della sentenza di annullamento. 73 [OSCURATO:PERSONA] adduce, in sostanza, che, adottando la decisione controversa, confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, tale agenzia si è debitamente conformata all’obbligo, ad essa incombente in forza dell’articolo 266 TFUE, di dare esecuzione alla sentenza di annullamento. Il risarcimento concesso per la perdita di opportunità subita dalla ricorrente avrebbe corretto gli effetti dell’illegittimità constatata, cosicché non era necessaria alcun’altra misura per attuare la sentenza di annullamento. Pertanto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso è infondato. Giudizio della Corte 74 Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato ha l’obbligo di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha disposto l’annullamento di tale atto comporta. 75 Per conformarsi a tale sentenza e per dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato deve rispettare non solo il suo dispositivo, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato in tale dispositivo. È infatti tale motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punti 22 e 23 nonché giurisprudenza citata). 76 Quanto agli effetti dell’annullamento di un atto pronunciato dal giudice dell’Unione, occorre ricordare che esso opera ex tunc e ha quindi l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché si ritiene che tale atto non sia mai esistito (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , punto 68 ). 77 Poiché l’articolo 266 TFUE non specifica la natura dei provvedimenti che l’autore dell’atto annullato deve prendere per conformarsi a tale obbligo, spetta a quest’ultimo individuare tali provvedimenti, disponendo al contempo, nella scelta degli stessi, di un ampio potere discrezionale, purché si conformi al dispositivo della sentenza che ha annullato tale atto e alla motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 24 e giurisprudenza citata). 78 Più in particolare, il procedimento inteso alla sostituzione di un atto annullato deve essere ripreso dal punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta, poiché l’annullamento di un atto non incide, in linea di principio, sulla validità delle misure preparatorie di quest’ultimo, antecedenti alla fase in cui tale vizio è stato constatato (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 25 e giurisprudenza citata). 79 Pertanto, al fine di garantire la corretta esecuzione di una sentenza di annullamento e di rispettare così l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità constatate, il che, nel caso di un atto già eseguito, implica il ripristino delle cose nello stato in cui esse sarebbero state in assenza dell’illegittimità accertata. 80 Da quanto precede risulta che, ai fini dell’esecuzione della sentenza di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a procedere al riesame della domanda di rinnovo del contratto e ad adottare una decisione in sostituzione delle decisioni annullate, collocandosi, a tal fine, nella situazione esistente alla data di adozione di tali decisioni e tenendo conto della motivazione della sentenza di annullamento. 81 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale l’abbia condannato al versamento di un risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente a causa della perdita di opportunità di ottenere il rinnovo del suo contratto non lo dispensava in alcun modo dal soddisfare tali obblighi. 82 Invero, una siffatta dispensa non risulta da alcuno dei motivi della sentenza di annullamento e il risarcimento al cui pagamento il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una compensazione pecuniaria dovuta alla ricorrente per la perdita di un’opportunità, fatti salvi gli altri obblighi di tale agenzia derivanti dall’esecuzione della sentenza di annullamento, quali ricordati al punto 80 della presente sentenza. 83 In ogni caso, anche supponendo che, nel concedere alla ricorrente un risarcimento per la perdita di opportunità di ottenere il rinnovo del suo contratto contemporaneamente al momento in cui ha disposto l’annullamento della decisione di non rinnovare tale contratto, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, un siffatto errore avrebbe potuto essere sollevato solo nell’ambito di un’impugnazione avverso la sentenza di annullamento. Orbene, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto una siffatta impugnazione, tale sentenza è divenuta definitiva. 84 Pertanto, rifiutando di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento diverse dal versamento del risarcimento previsto da tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE. 85 Di conseguenza, occorre dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso e annullare sia la decisione controversa sia la decisione di rigetto del reclamo. Sulla domanda di risarcimento del danno Argomenti delle parti 86 La ricorrente sostiene che il persistente rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di attuare la sentenza di annullamento costituisce una violazione manifesta del diritto dell’Unione e una violazione dell’affidamento che il sistema giuridico dell’Unione deve ispirare in ogni singolo. Inoltre, per quanto riguarda la situazione personale della ricorrente, dal 2017 la persistente incertezza in ordine alla questione del rinnovo del suo contratto avrebbe provocato una situazione di insicurezza e di tensione psicologica riguardo al suo futuro professionale, causandole stress e ansia. L’annullamento non può quindi costituire un risarcimento sufficiente del danno morale che la ricorrente avrebbe subito a causa della mancata esecuzione della sentenza di annullamento. In tale contesto, ella chiede la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un risarcimento di EUR 100000. 87 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la domanda di risarcimento della ricorrente deve essere respinta. Infatti, da un lato, il danno morale connesso al mancato rinnovo del suo contratto sarebbe già stato risarcito, dal momento che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a tale titolo, EUR 10000, somma che avrebbe già pagato. Dall’altro, la ricorrente non avrebbe precisato gli elementi che costituiscono il suo danno morale. Giudizio della Corte 88 In primo luogo, si deve rilevare che, con la sua domanda di risarcimento, la ricorrente mira ad essere risarcita per il danno morale che il [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe cagionato non garantendo la corretta esecuzione della sentenza di annullamento. Tali conclusioni sono, pertanto, connesse all’illegittimità della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo. 89 Pertanto, il danno morale che la ricorrente invoca nell’ambito del presente ricorso è diverso da quello di cui chiedeva il risarcimento nell’ambito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza di annullamento, che era fondato sull’illegittimità delle decisioni annullate. 90 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la presente domanda di risarcimento non mira ad ottenere il risarcimento di un danno già risarcito. 91 In secondo luogo, occorre ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale di un’agenzia dell’Unione è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato a tale agenzia, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno asserito (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P , EU:C:2020:435 , punto 54 e giurisprudenza citata). 92 Anzitutto, poiché la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo sono state annullate a causa della violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 266 TFUE di dare esecuzione alla sentenza di annullamento, la prima condizione per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ossia l’illegittimità del comportamento contestato, è, dunque, soddisfatta. 93 Per quanto riguarda, poi, la condizione relativa all’effettività del danno, occorre rilevare che il rifiuto da parte di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione di eseguire una decisione emessa da un giudice dell’Unione costituisce una lesione della fiducia che ogni individuo deve avere nel sistema giuridico dell’Unione, fondato, in particolare, sul rispetto delle decisioni emesse dai giudici dell’Unione. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi danno materiale che possa derivare dalla mancata esecuzione di una sentenza, il rifiuto di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua corretta esecuzione comporta, di per sé, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole. 94 Peraltro, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ha incontestabilmente e stabilmente posto la ricorrente nell’incertezza in ordine alla questione del rinnovo del suo contratto, situazione che determina l’insorgenza di un danno morale. 95 Si deve quindi ritenere che l’effettività del danno sia dimostrata. 96 Infine, per quanto riguarda il nesso di causalità, è sufficiente constatare che il danno morale subito dalla ricorrente trova la sua causa diretta nel rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento diverse dal versamento dei risarcimenti di cui a tale sentenza e che tale danno non si sarebbe verificato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente eseguito tale sentenza. 97 Ne consegue che è parimenti dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] e il danno. 98 Tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, si deve ritenere che l’attribuzione alla ricorrente di una somma di EUR 15000 costituisca un risarcimento adeguato di tale danno. Sulle spese 99 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 100 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 101 Nel caso di specie, poiché la ricorrente ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nell’ambito sia dell’impugnazione sia del procedimento di primo grado, occorre condannare tale agenzia a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute dalla ricorrente, relative a questi due procedimenti. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 febbraio 2024, VP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑563/22 , EU:T:2024:72 ), è annullata. 2) La decisione del direttore esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 17 dicembre 2021 e la decisione della commissione di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2022 sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) è condannato a versare la somma di EUR 15000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato a VP. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da VP sia nel procedimento di primo grado che in quello di impugnazione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris