CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 22/2/2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt.. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 11 cod. pen., la pena di anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 412,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, deducendo l'illegalità della pena, per essere il minimo legale di molto superiore a quello indicato dal giudice in sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per ulteriore corso. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comrna 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulth, proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sulla nozione di pena illegale sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, precisando che:"La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.a(kattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena)"; così - Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886. [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato che «attraverso la predeterminazione di limiti astratti per ciascuna specie di pena, e di limiti edittali riferibili a ciascun reato, il legislatore fissa - per ciascuna pena e per ciascun reato - il minimum cui possa riconoscersi concreta valenza rieducativa ed il limite massimo oltre il quale la pena perderebbe la predetta valenza e si risolverebbe nell'inflizione di una mera e non rieducativa sofferenza»; sono, dunque, questi i confini della pena illegale, nel senso che è certamente tale la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, mentre tale non è la pena che, pur se inficiata da un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, si mantenga entro la cornice edittale, addivenendo ad un risultato dosimetrico al quale «sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi». Richiamando alcuni passaggi motivazionali di altre pronunce in tema di commisurazione della pena e trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia; Sez. U, n. 47182 cel 31/03/2022, Savini) hanno ribadito che «nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomenta tivo viziato», e che la violazione da parte del giudice delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo pone, quando risulti comunque rispettata la dosimetria predeterminata dal legislatore, non una questione di legalità, ma di semplice legittimità della pena: come già osservato nella sentenza Savini, «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo, diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sotto tipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini). Per quanto particolarmente d'interesse in questa sede, occorre rilevare come le Sezioni Unite Sacchettino, abbiano altresì previsto che «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». 4. Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame si osserva quanto segue. A fronte dell'imputazione di cui agli artt. 624-bis, 625 n.2 e 61 n.11 cod. pen., il Tribunale ha applicato la pena finale di anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 412,00 di multa, così calcolata: pena base anni 4 di reclusione ed euro 927 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di cui sopra. Ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. le circostanze attenuanti 5$21~5 diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più circostanze aggravati di cui all'art.625 cod. pen., non possono essere valutate come equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Ebbene, la pena determinata attraverso il calcolò effettuato in sentenza è illegale, essendo la risultante inferiore al minimo edittale per la fattispecie in contestazione. Il minimo edittale per Il reato per cui si procede è pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa, apportando la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche su tale pena (stante il divieto di cui all'art. 624-bis comma 4 cod. pen.) e la riduzione massima per il rito, la pena finale non poteva essere inferiore ad anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed 445,00 di multa. 5. Da quanto precede, poiché la pena applicata è illegale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.NII. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli att