CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 22603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Pescara, con sentenza in data 24 novembre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata e violazione del foglio di via obbligatorio; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de piano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto (in termini del tutto generici e senza peraltro cR l'indicazione di quale alternativa qualificazione si sarebbe dovuta operare) è formulato con modalità non consentite, poiché per constante giurisprudenza della Corte la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023