CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1479-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4535/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], magistrato in pensione dal 10 agosto 2012, impugnò la delibera del 24 maggio 2018 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura lo aveva dichiarato non idoneo a essere ulteriormente valutato, ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori a decorrere dal 5 aprile 1991, ai sensi dell’art.16 della legge 20 dicembre 1973 n.831, con conseguente mancato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della settimavalutazione di professionalità, secondo il nuovo sistema di progressionein carriera di cui al d.lgs. 5 aprile 2006 n.160. Tale delibera era fondata sulle condanne disciplinari riportate dal dott. [OSCURATO:PERSONA], comportanti la perdita complessiva di tre anni di anzianità, perfatti di rilievo penale e per l’affiliazione alla massoneria. [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio rigettò il ricorso con decisione che, appellata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata, con rigetto dell’impugnazione, dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 4535, depositata in data 11 giugno 2021. In particolare, il Consiglio di Stato, con specifico riguardo alle censure sull’affiliazione alla massoneria e sul la rilevanza di tale Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - condotta per la valutazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, rilevava che il provvedimento consiliare precedente (che aveva escluso che tale condotta potesse avere rilievo per l’attribuzione della qualifica di magistrato di cassazione sulla base dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 2 agosto 2001, ric. 37119/97), emesso relativamente all’irrogazione di sanzioni disciplinari, non poteva trovare applicazione nel caso in esame, relativo, invece, a lla valutazione della personalità professionale del magistrato, ai fini dell’attribuzione della massima qualifica dell’ordinamento giudiziario precedente la riforma di cui al d.lgs.n. 160 del 2006. Con riguardo al tema generale della rilevanza, sul piano della valutazione di professionalità del magistrato,dei precedenti disciplinari rispetto al quale l’appellante lamentava un bis in idem sanzionatorio, il Consiglio di Stato, rilevava, in fatto, che la dichiarazione di dissociazione risaliva al 1993, anno ricompreso nel periodo in valutazione per l’attribuzione della qualifica (dal 1991 al 1999). In diritto, ilGiudice amministrativo di appello ribadiva il principio generale per cui le vicende inerenti alle sanzioni disciplinari sono in sé non direttamente rilevanti, equale che ne sia l’esito, sulla valutazione di professionalità del magistrato, dove vengono in considerazionenon gli atti sanzionatori ma i fatti e le situazioni: e non come ( eventuali ) illeciti bensì,come elementi, comunque , denotativi della personalità e qualità professionale dell’interessato. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su unico motivo. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura resistono con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 cod. proc.civ. , in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 4 - ha depositato memoria e, successivamente, istanza di rinvio ad altra udienza in attesa di un prossimo auspicato consolidamento di un orientamento giurisprudenzialeche ripristini la certezza del diritto. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente il Collegio ritiene che non possa ess ere accolta, per la sua genericità, l’istanza di rinvio della trattazione formulatadal ricorrente. 2. Con unico motivo - rubricato : violazione e falsa applicazione dell’art.360 n. 1 C . P.C. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e SS codice civile nonché degli artt.18, 24 e 46 Cost. - il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto diversi profili. 2.1. In primo luogo, si censura il Consiglio di Statoper avere, sul primo dei rilievi negativi (iscrizione a una persona giuridica), valutato, contravvenendo a principi costituzionali (che riconoscono sul punto diritti fondamentali inderogabili), le connotazioni di detta persona giuridica, coinvolgendo in questo apprezzamento anche il ricorrente che, da tempo, se ne era dissociato. Secondo la prospettazione difensiva, tali eventuali valutazioni sull’associazione, quale titolare di diritti di rango costituzionale e fondamentali, così come la qualificazione e la valutazione di un soggetto che, tanti anni prima , e ra entrato in rapporto con detta associazione,esulerebbe dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per essere di competenza solo del giudice ordinario. 2.2. In secondo luogo, il Consiglio di Stato avrebbemancato di adempiere ai suoi obblighi giurisdizionali, travisandoli del tutto, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente di valutare, in relazione all’addebito di una lontana affiliazione a un’associazione, la di lui condotta, successiva all’addebito , evitando di dare rilievo alle dimissioni del ricorrente, presentate prima dell’emissione di un divieto Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 5 - di iscriversi all’associazione, intervenuta, con formale provvedimento solo in epoca successiva. 2.3. Sotto altro profilo, si deduce la palese carenza di motivazione della sentenza impugnata per non avere il Consiglio di Stato affrontato la questione posta alla base del ricorso contro il provvedimento del C.S.M., cioè l’ assenza di ogni concreta indagine e di necessario approfondimento sulla ritenuta insufficienza dei tre elementi di indipendenza, imparzialità e prestigio che l’organo di autogoverno aveva apoditticamente riferito al “perdurante” protrarsi degli effetti delle due condotte sanzionate nei due provvedimenti disciplinari. Secondo la prospettazione difensiva,la sentenza gravata aveva aderito alle conclusioni del C.S.M., sostenendone la correttezza dell’iter istruttorio,mentre di tale attività istruttoria non vi era traccia, tale non potendosi considerare né l’ampia disamina delle pregresse pronunce del Giudice amministrativo né la mera affermazione dei supposti effetti negativi delle condotte descritte sul prestigio del magistrato né l’immotivata opinione che l’affiliazione alla massoneria fino al 1993 abbia determinato un appannaggio (n.d.r appannamento) del profilo del magistrato e che il procedimento di malversazione abbia gettato a lungo discredito sull’immagine del magistrato. Di contro, sempre secondo la prospettazione difensiva, era stata versata in atti documentazione, non contestata, che dimostrava che tale immagine non era mai stata minimamente offuscata. 2.4. Infine, sul secondo rilievo (concernente il procedimento per malversazione conclusosi con applicazione dell’amnistia, in ordine al reato, così derubricato, di appropriazione indebita), si censura il Consiglio di Stato per avere fatto apprezzamento su una situazione di fatto di competenza solo del Giudice penale. 3.Il ricorso è inammissibile. Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 6 - 3.1 E’d’uopo rilevare che , dopo il dialogo sul punto con la Corte costituzionale, la posizione delle Sezioni unite, in merito ai ben circoscritti limiti della verifica consentita alla Corte di cassazione in punto di giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali, è ferma (come evidenziato da Cass. , Sez. Un., 25.03.2019, n. 8311 ) nello statuire che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. . Si è, inoltre, ribadito (v. tra le altre, di recente, Cass. Sez. U.n.27770 del 04/12/2020 ) che in materia di impu gnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicandoo Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 7 - in procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il propriumdistintivo dell'attività giurisdizionale . 3.2 Alla luce dei superiori principi, vanno, da subito ritenute estranee all’ambito devoluto, in questa sede, alle Sezioni Unite della Corte le censure mosse in ricorso (sub 4.) con le quali si evidenziano carenze motivazionali della sentenza impugnatao, a maggior ragione, la mancata valutazione ad opera del Giudice amministrativo d ella produzione documentale. 3.3 Non si ravvisa, poi, l’ipotizzato difetto di giurisdizione, imputato al Giudice amministrativo da un canto, per essersi occupato di diritti soggettivi (valutando una persona giuridica e il diritto del magistrato a partecipare a quell ’associazione ), materia riservata al Giudice ordinario e , dall’altro, per avere compiuto valutazion i su situazioni di fattodi competenza del Giudice penale. 3.4.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che il Consiglio di Stato ha statuito, rimanendo nell’alveo delle proprie prerogative decisorie, esprimendo convincimenti attinenti al merito della controversia allo stesso devoluta ossia alla rilevanza di determinate condotte, poste in essere dal magistrato , ai fini della valutazione d’inidoneità alla nomina di funzioni direttive superiori come espressa dall’organo di autogoverno. Nella valutazione della correttezza della sentenza di primo grado e dell’atto consiliare oggetto dell’originaria impugnazione,il Consiglio di Stato ha, come sopra sintetizzato , rilevato, in primo luogo , l’inconferenzadel richiamo operato, dall’appellante, alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, siccome riguardante le sanzioni, laddove, nel caso in esame, si verteva in tema di valutazione della personalità professionale del magistrato, ai fini dell’attribuzione della Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 8 - massima qualifica dell’ordinamento giudiziario ante riforma, rispetto alla quale veniva, in primario rilievo, il possesso dimostrato dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, coessenziali all’esercizio della funzione giurisdizionale,con i relativi riflessi sull’immagine e la diffusa fiducia da cui devono essere circondati gli appartenenti all’ordine giudiziario. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha argomentato che l’appartenenza a una loggia massonica -in quanto potenziale occasione di sollecitazioni o di indebiti vantaggi- costituisce un fattore di compromissione o comunque di appannamento dei requisiti stessi, per i conseguenti rischi, quand’anche presunti, di condizionamenti derivanti dal vincolo dell’associazione, ponendo, poi, in rilievo che se una limitazione alla generale libertà di associazione che è e resta propria del cittadino è predicata, già a livello costituzionale per i partiti politici (art. 98, terzo comma Cost.) …a fortiori ciò vale -in ragione dei cennati vincoli e per i vantaggi che può comportare-per la massoneria e, evidentemente, per le associazioni consimili. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo di appello ha , quindi, ribadito l’autonomia di ciascuna valutazione di professionalità e la rilevanza ai fini della valutazione di professionalità dei precedenti disciplinari,anche se risalenti, non quali illeciti, ma come elementi indicativi della personalità e della qualità professionale dell’interessato evidenziando, peraltro, come l’appartenenza del magistrato alla massoneria interessasse proprio alcuni degli anni oggetto di valutazione Infine, i giudici amministrativi di appello hanno confermato la rilevanza anche della vicenda oggetto di procedimento penale, evidenziando l’inifluenza del precedente parere reso dal Consiglio giudiziario, avendo il Consiglio Superiore ritenuto le censure riguardanti i requisiti di prestigio e di affidabilità prevalenti sulle pur Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 9 - positive considerazioni in ordine ai diversi profili di preparazione, capacità, laboriosità dell’odierno ricorrente. 3.5 Da quanto sopra, sinteticamente, riassunto, emerge, inequivocabilmente, che il Consiglio di Stato, allorquando ha argomentato sull’appartenenza del magistrato all’associazione della massoneria non ha compiuto alcuna valutazione su tale persona giuridicané tanto meno ha pronunciato sul diritto del magistrato a farvi parte, quanto,piuttosto, ha posto in risalto il fatto dell’appartenenza a tale tipo di associazioneagli esclusivi fini della valutazione in ordine al possesso da parte del magistrato in valutazione dei requisiti di indipendenza, imparzialità e prestigio necessari per accedere alle funzioni direttive superiori massima qualifica dell’ordinamento giudiziario precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 160 del 2006. 3.6. In definitiva, va esclusa l’invasione in un campo di giurisdizione proprio del giudice ordinario da parte del Consiglio di Stato il quale, al contrario, è rimasto nell’alveo delle proprie funzioni giurisdizionali, esaminando la legittimità dell’atto consiliare impugnato e la correttezza della sentenza di primo grado, alla luce dei motivi di appello proposti dallo stesso ricorrente. 4.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei controricorrenti in solido, come in dispositivo. 6. L’esito del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2022 n. 01479 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 10 - Condanna il ricorrente alla refusione in favore dei controricorrenti in solido delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per