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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 luglio 2024

Cassazione n. 02224/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 11634/2019 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta edifende; –ricorrente – Oggetto:correzione errore materiale-antistatarietà - collegio difensivo -necessità attestazione colleghi -mo- mento rilevante -decisione contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- SIGLIARAFFAELE, [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente e ricorrente incidentale – per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 19374/24 pubblicata il 15 luglio 2024.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 19374/24 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e dichiarato as- sorbitoil ricorso incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del la Campania .

Per l’ef- fetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 1 8.000,00 per compensi, oltre euro 200,00per rimborso spese borsuali 15%, Iva e Cpa. 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 25.7.2024 ha reso notodi aver rappresentato la parte contribuente avanti alla Corte , uni- tamenteagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , aggiuntisi nel corso del giudizio , parte vincit rice nel giudizio di legittimità .

H a quindidomandato alla Corte di provvedere alla correzione d i un pre- sunto errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della di- strazionedelle spese processuali in suo favore, quale unico antistatario nelprocesso di legittimità .

L ’Agenzia delle entrate ha a sua volta de- positatoin data 2.8.2024 controricorso in cui si è rimessa alle decisioni dellaCorte. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionatodepositato il 4.12.2023 l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al tempo unicodifensore di [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ha spe- cificato,per quanto qui interessa , che il difensore si dichiara « difensore anticipatario». 2.Inoltre, s i sono aggiunti a Marsiglia , sul versante de lla difesa tecnica nelcorso del processo , due ulteriori Avvocati difensori , [OSCURATO:PERSONA]- lianie [OSCURATO:PERSONA], con atto di integrazione anagrafica deposi- tatoil 1 5 marzo 2024 .

3. Orbene, p er interpretazione giurisprudenziale (Cass. n.21281 del 2018) che il Collegio condivide e cui va data continuità anche nella presentefattispecie, se la parte è assistita da più difensori, la distra- zionedelle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c od . p roc . c iv . richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta .

T ale dichiarazione può essere resa anche da uno solo deidifensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve esserenecessariamente riferita all'intero collegio difensivo. 3.1.Il principio di diritto va ulteriormente specificato con riferimento allecircostanze del caso concreto nel senso che l’attestazione è neces- sariaanche se al momento della dichiarazione di antistatarietà non esi- stevaun collegio difensivo, e solo in seguito sul versante della difesa tecnicasi sono aggiunti difensori, pure non antistatari, perché fa fede ilmomento della decisione e non è esclusa l’eventualità che uno dei difensori,benché non dichiaratisi antistatari, abbia già riscosso parte deglionorari oggetto della richiesta.

I n ragione di tale profilo è neces- sariauna dichiarazione - se del caso resa anche da uno solo dei difen- sori- purché sia riferita a ciascun Avvocato attivo nella difesa tecnica dellaparte al momento della decisione . 4.Non essendovi tale attestazione agli atti, non può essere adottato il provvedimentoemendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc.civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsiper ottenere che il provvedimento sia emendato da errori ma- teriali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.) , perché il prospettatoerrore non è evidente nel caso di specie .

Nonvi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di corre- zione,poiché il procedimento ex art. 391 - bis c.p.c. ha natura ammini- strativae non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una partevittoriosa e una parte soccombente ( ex multis ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 11634/2019 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta edifende; –ricorrente – Oggetto:correzione errore materiale-antistatarietà - collegio difensivo -necessità attestazione colleghi -mo- mento rilevante -decisione contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- SIGLIARAFFAELE, [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente e ricorrente incidentale – per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 19374/24 pubblicata il 15 luglio 2024. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 19374/24 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e dichiarato as- sorbitoil ricorso incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del la Campania . Per l’ef- fetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 1 8.000,00 per compensi, oltre euro 200,00per rimborso spese borsuali 15%, Iva e Cpa. 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il 25.7.2024 ha reso notodi aver rappresentato la parte contribuente avanti alla Corte , uni- tamenteagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , aggiuntisi nel corso del giudizio , parte vincit rice nel giudizio di legittimità . H a quindidomandato alla Corte di provvedere alla correzione d i un pre- sunto errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della di- strazionedelle spese processuali in suo favore, quale unico antistatario nelprocesso di legittimità . L ’Agenzia delle entrate ha a sua volta de- positatoin data 2.8.2024 controricorso in cui si è rimessa alle decisioni dellaCorte. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionatodepositato il 4.12.2023 l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al tempo unicodifensore di [OSCURATO:PERSONA], inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ha spe- cificato,per quanto qui interessa , che il difensore si dichiara « difensore anticipatario». 2.Inoltre, s i sono aggiunti a Marsiglia , sul versante de lla difesa tecnica nelcorso del processo , due ulteriori Avvocati difensori , [OSCURATO:PERSONA]- lianie [OSCURATO:PERSONA], con atto di integrazione anagrafica deposi- tatoil 1 5 marzo 2024 . 3. Orbene, p er interpretazione giurisprudenziale (Cass. n.21281 del 2018) che il Collegio condivide e cui va data continuità anche nella presentefattispecie, se la parte è assistita da più difensori, la distra- zionedelle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c od . p roc . c iv . richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta . T ale dichiarazione può essere resa anche da uno solo deidifensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve esserenecessariamente riferita all'intero collegio difensivo. 3.1.Il principio di diritto va ulteriormente specificato con riferimento allecircostanze del caso concreto nel senso che l’attestazione è neces- sariaanche se al momento della dichiarazione di antistatarietà non esi- stevaun collegio difensivo, e solo in seguito sul versante della difesa tecnicasi sono aggiunti difensori, pure non antistatari, perché fa fede ilmomento della decisione e non è esclusa l’eventualità che uno dei difensori,benché non dichiaratisi antistatari, abbia già riscosso parte deglionorari oggetto della richiesta. I n ragione di tale profilo è neces- sariauna dichiarazione - se del caso resa anche da uno solo dei difen- sori- purché sia riferita a ciascun Avvocato attivo nella difesa tecnica dellaparte al momento della decisione . 4.Non essendovi tale attestazione agli atti, non può essere adottato il provvedimentoemendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc.civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsiper ottenere che il provvedimento sia emendato da errori ma- teriali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.) , perché il prospettatoerrore non è evidente nel caso di specie . Nonvi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di corre- zione,poiché il procedimento ex art. 391 - bis c.p.c. ha natura ammini- strativae non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una partevittoriosa e una parte soccombente ( ex multis ,
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