CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 32885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9033/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 2817/2016 depositata il 26/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Agente della Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di presa in carico n. 09477201300000602000 con la quale si intimava il pagamento del complessivo importo di € 34.753,86, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. TDMM00007 emesso ai sensi dell'art. 41- bis del DPR 600/73 per omessa dichiarazione di redditi da locazione per l'anno d'imposta 2008. 2. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento dell’atto, per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto. 3. I giudici di prossimità rigettavano il ricorso, con pronuncia che veniva, in sede di appello, confermata dalla Commissione regionale della Calabria, con sentenza n. 2817/2016, depositata il 26/10/2016. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con tre motivi e resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione art. 8 L. 890/82». 2. Con il secondo strumento di impugnazione lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione art. 149 cpc e 8 della L. 890/92» 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4. I motivi di ricorso, stante la stretta connessione, vanno opportunamente trattati in via unitaria. 5. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi, non ravvisandosi, a differenza di quanto allegato dalla Difesa erariale, una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito operato dalla CTR, bensì una censura avente ad oggetto l’errata applicazione, da parte dei giudici di appello, della normativa in materia di notificazione. Afferma, in particolare, il ricorrente, che, in presenza di una fattispecie di “irreperibilità relativa” del destinatario della notificazione, e mancando la produzione in giudizio della documentazione avente ad oggetto l’avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto la notificazione ritualmente eseguita. 6. I motivi sono, inoltre, fondati. 6.1. Va ribadito il principio per cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024). 6.2. Tuttavia, nel caso di specie, in presenza di un caso di irreperibilità cd. relativa, trova applicazione il principio per cui, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché era necessario, ai fini del suo perfezionamento, che fossero effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass., 28/01/2022, n. 2621; Cass., 31/10/2018, n. 27825; Cass.19/4/2018, n. 9782; Cass. 26/11/2014, n. 25079). 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario nella mi