CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1994
Cassazione n. 35093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ladino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente un asserito difetto di motivazione senza neppure indicare le ragioni del gravame di merito pretermesse né precisare i temi di giudizio rimasti estranei all'argomentare speso dalla decisione gravata, la cui lettura da invece conto di una motivazione, puntuale, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.MH1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 0 1 OTT 2026i I ecTe-s-q-nrrx: r\ri Tr\ 171 A DICI