CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’UDIENZA PRELIMINARE diLatinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il GUP del Tribunale di Latina con la sentenza in epigrafe ha applicato a DeMasi Andrea, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione,convertita nella pena del lavoro di pubblica utilità per giorni 730, in relazione alreato p. e p. dagli artt. 41 e 589-bis cod. pen. perché, mentre procedeva alla guidadell'autovettura VW Tiguan targata [OSCURATO:TARGA] percorrendo [OSCURATO:PERSONA] con dire-zione di marcia Latina - SS7 Appia, giunto in corrispondenza del civico nr. 150,per imprudenza e negligenza, in quanto si distraeva nella guida marciando a ve-locità non adeguata allo stato dei luoghi (orario notturno, manto reso viscido dallapioggia in corso), nonché per violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1e 3 e 186, comma 1, del codice della strada, in quanto non adeguava la velocitàalle condizioni esterne in essere al momento del fatto (orario notturno, pioggia intamponava il velocipede marca [OSCURATO:PERSONA] condotto da LAZZAPINI [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva nella marcia, percorrendo la stessa corsia, sprovvisto deiprescritti dispositivi luminosi e catarifrangenti e dotato dei soli catadiottri installatisul pedali, li quale rovinava in terra e decedeva a seguito delle lesioni riportatenell'impatto. [OSCURATO:PERSONA], Il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 222 e 218,comma 2, cod. strada, con riferimento all'applicazione della sanzione accessoriadella revoca della patente.La lettura della sentenza impugnata — si legge in ricorso — consente dì affer-mare che il GIP ha applicato al [OSCURATO:PERSONA] la sanzione accessoria della revoca dellapatente quale effetto automatico dell'art.222, comma 2, cod. strada, senza alcuncontraddittorio tra le parti, poiché - come accennato in premessa - l'unico passag-gio del provvedimento riferito all'applicazione della sanzione accessoria è nel di-spositivo, ove si legge testualmente: "visto l'art.222 co.2, D.Lgs.285192, disponela revoca della patente di guida".La statuizione del giudice di primo grado si paleserebbe, perciò, illegittima,ponendosi in contrasto con l'intervento reso dalla Corte Costituzionale, con sen-tenza n. 88 del 2019, sulla disposizione menzionata: la Corte ha, infatti, dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cuinon prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione pena su richiestadelle parti, per i reati di cui all'art.589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possadisporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione dellastessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispet-tivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis cod. pen.Si ricorda in ricorso che, secondo la prospettazione del giudice delle leggi, aldi sotto della soglia di gravità contemplata nelle ipotesi aggravate, si collocanocomportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, sicché per questiultimi non è compatibile coi principi di eguaglianza e proporzionalità la previsionedi un automatismo nell'applicazione della sanzione amministrativa della revocadella patente di guida. Ne discende che l'automatismo della sanzione amministra-tiva, nelle ipotesi non aggravate, non si giustifica e deve cedere alla valutazioneindividualizzante del giudice (Sez. 4, n.11582/2024; id. Sez. 4, n. 12457/2024).Inoltre, nell'esercizio di questo potere discrezionale, il giudice deve dare conto deicriteri di riferimento che giustificano la scelta della sanzione amministrativa piùgrave, previsti dall'art.218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n.13882 del 19/2/2020,Rv.279139; id. Sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022, Rv. 283022).Alla luce dei principi di diritto sopra espressi, la statuizione contenuta nellasentenza di patteggiamento che dispone la revoca della patente di guida nei con-fronti del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illegittima. [OSCURATO:PERSONA] veniva, infatti, contestata l'ipo-tesi di omicidio stradale non aggravato e, dunque, il giudice non era vincolatoall’applicazione automatica della revoca della patente di guida, bensì avrebbe do-vuto scegliere tra la sospensione e la revoca, tenendo conto dei criteri imposti dalcodice della strada all'art. 218.L'automatica applicazione della sanzione accessoria della revoca della patentedi guida al [OSCURATO:PERSONA], operata dal Tribunale di Latina nella sentenza impugnata,configurerebbe il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 222, comma2, cod. strada, nella lettura costituzionalmente orientata fornita dal giudice delleleggi, e 218, comma 2., cod. strad.Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione, con riferimento all'ap-plicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.In continuità con il motivo di ricorso che precede, il ricorrente osserva comenella fattispecie il giudice di primo grado, nel far discendere dall'applicazione pena- in modo automatico - la sanzione accessoria della revoca della patente, non abbiareso sul punto alcuna argomentazione a sostegno della propria decisione, contrav-venendo ai principi di diritto dettati in argomento da questa Suprema Corte dopola parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata daCorte cost. n. 88/2019.La motivazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, deve essere quindi puntuale e specifica, e non può essere consideratoidoneo un generico rinvio - peraltro assente nella sentenza impugnata - ai criteridi cui all'art. 133 cod. pen. adottati dal giudice di merito in ordine alla dosimetriadella pena (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393,nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, cit., in motivazione).Nel caso specifico, peraltro, la gravità della violazione commessa e il pericoloche l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare avrebbero dovuto essere posti inrapporto anche con altre circostanze del caso concreto quali, ad esempio, il rico-nosciuto concorso di colpa della vittima e la ridottissima velocità con cui viaggiavail veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] (elemento, quest'ultimo, affatto considerato in sen-tenza).Pertanto, la motivazione che ha indotto il giudice di primo grado ad applicarela sanzione accessoria della revoca della patente risulterebbe completamenteomessa: anche per questo motivo si insiste nella richiesta di annullamento dellasentenza.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va an-nullata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giu-dizio sul punto, al Tribunale di Latina - [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Va, quindi, dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.2. Va ricordato che le Sezioni Unite hanno chiarito essere ammissibile il ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di"patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione disanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, MelzaniSaymon, Rv. 279349 – 01).Orbene, fondatamente il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnatomanchi una pur minima motivazione che dia conto del perché il giudice del pat-teggiamento abbia ritenuto di irrogare la più grave sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della patente di guida in luogo di quelle della sospen-sione della patente.Si è proceduto, infatti, per l’ipotesi non aggravata di omicidio stradale di cuiall’articolo 289-bis, comma 1, cod. pen. (ciò in quanto, sebbene all’imputato siastato contestato di avere guidato in stato di ebbrezza alcolica, il tasso alcolemicorilevato di 0,73 g/l è al di sotto di quello di 1,15 g/l che avrebbe integrato lafattispecie di cui all’art. 186 lett. c cod. strada e, dunque, la fattispecie aggravatadi cui al secondo comma). Ed è pacifico che, all'esito della parziale declaratoria diincostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019,(...) in tema di omicidio stradale il giudice il quale, in assenza delle circostanzeaggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacentiapplichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida,in luogo di quella, più favorevole della sospensione deve dare conto, in modo pun-tuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevolesulla base dei parametri di cui all'art. 218. comma 2, cod. strada, quali: l'entitàdel danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulte-riore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n.109 del 16/11/2022,dep. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, Rv. 283490, in mo-tivazione; Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, in motivazione; Sez. 4, n. 13747 del23/03/2022, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139; Sez. 4,n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - Sez. 4, n. 12457/2024 già cit.).La motivazione, secondo il ricordato consolidato orientamento della giurispru-denza di legittimità, deve essere quindi puntuale e specifica, e non può essereconsiderato idoneo un generico rinvio - peraltro assente nella sentenza impugnata- ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. adottati dal giudice di merito in ordine alladosimetria della pena (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021,Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, cit., in motivazione).Nel caso specifico, peraltro, la gravità della violazione commessa e il pericoloche l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare avrebbero dovuto essere posti inrapporto anche con altre circostanze del caso concreto quali, ad esempio, il rico-nosciuto concorso di colpa della vittima, che ha portato al riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 599-bis, comma 7, cod. pen., nonché la na-tura occasionale del reato, il buon comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] e lasua incensuratezza, che hanno indotto il giudice del patteggiamento a formulareuna prognosi positiva in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavorodi pubblicità. E, invece, come si evidenziava in precedenza, il Gup di Latina pareaver ritenuto di dover disporre obbligatoriamente la revoca della patente di guida,così come avveniva antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionaledel 2019 in precedenza ricordata.3. Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsiche l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente la revocadella patente di guida, in quanto la sanzione amministrativa accessoria non è stataparte integrante dell'accordo intercorso tra le parti, né peraltro poteva esserlo (cfr.in proposito, ex multis, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guidae rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Latina - [OSCURATO:PERSONA], in diversapersona fisica.Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]