CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1972
Cassazione n. 34061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1973 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 15 settembre 2021 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dei ricorrenti, che si dolgono della mancanza della motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen e all'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che viene asserito un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello ben motivato sul punto (si veda, in particolare, pagine 4 della motivazione); - che il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta un cavo di alluminio del valore di euro 150,00; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così