CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 30507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11816-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CIANFLONE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale assuntore del f allimento di Cesare MAZZÀ, elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina 121, rappresentata e difesa dagli A vvocati Alberto PANUCCIO e RobertaPANUCCIO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Principio della “ragione più liquida” -Limiti di operatività -Natura devolutiva dell’impugnazione - Necessità della sua osservanza R.G.N.11816/2021 Cron. Rep. Ud.16/05/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 87 /20 21 del la Corte d’appello di R eggio Calabria, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 87/21, del 12 febbraio 2021, della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che –accogliendo il gravame esperito dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 508/09, del 16 ottobre 2009, del Tribunale di Locri – ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti dell’assuntrice del fallimento, [OSCURATO:PERSONA], del contratto di vendita di quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA], intervenuto il 3 aprile 1997 tra il Mazzà e il Napolitano. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che la predetta curatela fallimentare agiva in giudizio affinché fosse dichiarata l’inefficacia, a norma dell’art. 66 della legge fallimentare, del suddetto atto di compravendita del 3 aprile 1997, avente ad oggetto n. 4.300 quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA] (pari al 50% dell’intero capitale sociale), della quale il Mazzà era comproprietario con [OSCURATO:PERSONA], padre dell’odierno ricorrente. L’azione veniva esercitata sul presupposto che il prezzo pagato per l’acquisto fosse di molto inferiore a quello reale e, dunque, lesivo degli interessi del fallimento. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda, sul rilievo che il prezzo effettivamente corrisposto al Mazzà non fosse quello indicato nel rogito – per mere esigenze fiscali – in £ 215.000.000, bensì quello maggiore di £ 1.550.000.000, difettando, inoltre, in capo all’acquirente, il presupposto della conoscenza dello stato prefallimentare dell’alienante. A supporto della propria tesi difensiva il convenuto produceva copia di una scrittura privata del 18 gennaio 1997, intervenuta tra il proprio genitore e il Mazzà, con cui il primo acquistava per sé, o per persona da nominare, le 4.300 quote della società, scrittura alla quale aveva fatto seguito il ridetto atto del 3 aprile 1997. A fronte di tale produzione documentale, la curatela attrice non contestava né la circostanza dell’avvenuta designazione, quale terzo beneficiario dell’acquisto, di [OSCURATO:PERSONA], né il prezzo effettivo di £ 1.550.000.000, limitandosi a disconoscere –a norma dell’art. 2719 cod. civ. – la confor mità della copia prodotta all’originale, nonché a dedurre la non completa leggibilità della firma del Mazzà in calce alla scrittura. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, sul presupposto che, attraverso la produzione documentale costituita dalla scrittura del 18 gennaio 1997,[OSCURATO:PERSONA] avesse provato di aver acquistato le predette quote sociali, in virtù di un contratto per persona da nominare, al prezzo effettivo risultante da tale scrittura. Tale decisione veniva gravata dalla curatela, per lamenta re sia che la sentenza impugnata non avesse accolto la sua eccezione di inefficacia probatoria della scrittura privata suddetta, sia che il Tribunale adito non avesse ritenuto provati i presupposti dell’azione esperita. Nel giudizio di appello interveniva [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere l’assuntrice del fallimento, il difetto di legittimazione – “ ad processum ” e “ ad causam ” – della quale veniva eccepito dall’odierno ricorrente, sul rilievo che la stessa non avesse eseguito gli obblighi nascenti dalla sua sostituzione al fallimento.Il gravame veniva accolto dal giudice di appello, quantunque, secondo l’odierno ricorrente, “su presupposti del tutto diversi da quelli indicati dall’appellante”. 3.Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il Napolitano, sulla base – come detto – di sei motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per essersi pronunciata sull’appello proposto dalla curatela utilizzando non correttamente il principio della “ragione più liquida”, in particolare escludendo che si potesse configurare sia il contratto per persona da nominare, e ciò per l’assenza dei requisiti e per il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 1401 e ss. cod. civ., sia la simulazione dell’atto pubblico di vendita,relativamente all’indicazione del minor prezzo di vendita delle quote sociali rispetto a quello indicato nella scrittura privata del 18 gennaio 1997. Si contesta, infatti, alla sentenza impugnata di aver trascurato “il thema decidendumproposto dall’appellante e cioè l’esistenza o meno dei presupposti di legittimazione della domanda di inopponibilità al fallimento ex art. 66 legge fall.”, e dunque di essersi avvalsa della “ragione più liquida” non per operare una “inversione del criterio logico-sistematico di cui all’art. 276 cod. proc. civ.”, bensì per l’utilizzo “di eccezioni, domande, difese, costruzioni e argomentazioni giuridiche non proposte dalle parti né rintracciabili negli atti del giudizio”. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 188 189, 190 cod. proc. civ. riguardo all’irritualità e la illegittimità della costituzione dell’Algorrada. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia rigettato l’eccezione dallo stesso formulata di difetto di legittimazione dell’assuntrice il fallimento (eccezione basata sul rilievo che tale legittimazione era subordinata, ex artt. 130 e 136 legge fall., alla prova della cessione del credito e del completo e corretto adempimento degli obblighi stabiliti a suo carico nel decreto di omologa del concordato). Esito, questo, al quale la sentenza oggi impugnata perveniva sul rilievo che, formulata dal Napolitano tale eccezione in comparsa conclusionale, l’interessata potesse fornire tale prova, a propria volta, in conclusionale, così, però, contravvenendo al principio secondo cui, se la prova della legittimazione processuale può essere data anche in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., essa trova un limite invalicabile “nell’udienza di precisazione delle conclusioni e ancor più nel provvedimento con il quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché della normativa di cui all’art. 66 legge fall. Il ricorrente assume che, all’epoca della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, il Mazzà non fosse più proprietario delle quote sociali, perché le aveva già vendute con la scrittura privata del 18 gennaio 1997, la validità del quale non sarebbemai stata contestata in giudizio dalla curatela, donde la sua opponibilità alla stessa,in quanto recante data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, mancherebbe il presupposto essenziale di legittimazione dell’azione di cui all’art.66 legge fall., e cioè che il bene o il diritto che la curatela intende recuperare sia di proprietà del fallito e che questi se ne sia disfatto nelle situazioni e con le modalità previstedalla legge fallimentare. 3.4.Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1336, 1369, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ. e dell’art. 66 della legge fall. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, nel presente caso, non ricorresse un contratto per persona da nominare, concretato dalla scrittura del 18 gennaio 1997 e dall’atto pubblico del successivo 3 aprile, ma che quest’ultimo costituisse un autonomo contratto di cessione rispetto a quello contenuto nella scrittura privata, pur avendo entrambi il medesimo oggetto e il medesimo venditore, escludendo, nel contempo, che esso intendesse dissimulare l’effettivo prezzo della compravendita, In particolare, la doglianza oggetto del presente motivo si appunta sull’affermazione secondo cui la procedura per la nomina del “terzo beneficiario” avrebbe natura decadenziale assoluta e che, comunque, tale decadenza potrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice, giacché né la lettera né la “ratio” della legge giustificherebbero una simile conclusione, fermo inoltre restando che né il Mazzà né la curatela risultano aver mai eccepito alcuna decadenza in ordine alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale terzo beneficiario. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, cod. civ. e degli artt. 1401 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha fondato l’accoglimento dell’appello della curatela sul presupposto giuridico che la scrittura privata del 18 gennaio 1997 costituisse un contratto autonomo che in nulla potesse incidere sul rogito del successivo 3 aprile, e ciò perché la nomina dell’odierno ricorrente come “terzo beneficiario” del contratto, contenuta in talescrittura privata, non sarebbe stata fatta secondo la procedura di cui agli artt. 1401 e ss. cod. civ. In particolare, tale affermazione non terrebbe conto del fatto che la qualità di “terzo beneficiario” di [OSCURATO:PERSONA] erastata riconosciuta dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, donde l’esistenza di un giudicato interno, e che, comunque, la stessa non sarebbe mai stata contestata dalla curatela, fermo, infine restando, che – alla stregua dei criteri di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. – “dall’esame complessivo e coordinato del rogito del 3 aprile 1996 e della scrittura del 18 gennaio 1997” si “imponeva di considerare i due contratti un unico contratto per persona da nominare”. 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1403, 1404 e 1405 cod. civ. e dell’art. 66 della legge fall. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel ritenere raggiunta la prova dell’incidenza, almeno riduttrice, dell’atto di compravendita del 3 aprile 1997 sul patrimonio del Mazzà, avrebbe omesso di comparare i crediti ammessi al passivo ed il patrimonio dello stesso. Quanto alla prova della consapevolezza, in capo ad esso [OSCURATO:PERSONA], del carattere pregiudizievole dell’atto, essa si baserebbe sulla presunzione del “non poteva non sapere”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Algorrada, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la curatela fallimentare. 6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va accolto, in relazione al suo primo motivo. 8.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, è fondato. 8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla premessa che – come rammenta il ricorrente – il principio della “ragione più liquida” si traduce soltanto in una deroga dell’ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall’art. 276 cod. proc. civ., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d’appello. Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). Ciò detto, va anche evidenziato come l’operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l’art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d’uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l’esame delle questioni di rito e l’esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d’una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati , compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l’art. 276, comma2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all’interno dell’esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto). Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi che la sua operatività, nell’ambito dei giudizi di appello , non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti, fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01). Calati questi principi al caso che occupa,deve rilevarsi che a l giudice di appello era stato richiesto di pronunciarsi su due specifici – e delimitati – motivi di gravame . I l primo d i essi contestava la decisione del Tribunale di attribuire efficacia probatoria alla copia fotostatica della scrittura del 18 gennaio 1997, sebbene se ne fosse disconosciuta la conformità all’originale, lamentando, inoltre, l’assenza di risposta , da parte del primo giudice,in ordine all’eccepita illeggibilità della firma in calce a tale documento. I l secondo motivo, invece, contesta va l’opponibilità di tale scrittura al fallimento, perché privo di data certa. Orbene,del tutto “eccentrica” rispetto al devoluto “ thema decidendi” è stata la pronuncia della Corte territoriale, giacché essa, afronte di censure dirette ad “espungere” quella scrittura dal novero degli elementi utilizzabili ai fini della decisione, ha ritenuto di poter prescindere dalla disamina delle stesse, e ciò sul rilievo che l’atto pubblico di compravendita del 3 aprile 1997 non potesse ritenersi quale contratto concluso con il terzo designato, recante simulazione del prezzo di acquisto, questione, per vero, che non era stata portata dall’appellante alla sua attenzione.Di qui, pertanto, la fondatezza del motivo, con assorbimento dei restanti. 9. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, cassando, in relazione, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]